Legge 21/92 aggiornata al 25-12-2013 …(N.B. superata da ulteriori aggiornamenti)…

leggePubblichiamo di seguito la  legge quadro dei trasporti pubblici non di linea 21/92 in vigore in data odierna. Purtroppo serve ancora ribadire quale sia esattamente il quadro normativo di taxi e ncc per ovviare alla confusione imperante nel settore che lascia spazio furbi e approfittatori che si sono fatti spazio a gomitate nell’apparente caos normativo. La ricostruzione è opera di Unica Filt Cgil Roma e rispecchia fedelmente le norme in vigore ad oggi nella Repubblica Italiana:


LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 – Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (GU n.18 del 23-1-1992 )

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Vigente al: 25-12-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2. Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.
2. All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma
1 la prestazione del servizio e’ obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e’ assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
((3-bis. E’ consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio)).

Art. 3  (Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
(2) (3) ((4))

————-
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 4. Competenze regionali

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione
economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e’ riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5. Competenze comunali
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni)

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarita’ dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
((1-bis. Per il servizio di taxi e’ consentito l’esercizio dell’attivita’ anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati)).
(2) (3) (4)

————-
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E’ requisito indispensabile per l’iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo e dal nono comma dell’articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e
successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall’articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e’ istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo.
5. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L’iscrizione nel ruolo e’ altresi’ necessaria per prestare attivita’ di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita’ di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita’ di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell’istituzione del ruolo, risultino gia’ titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7. Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita’, possono:
a) essere iscritti, nella qualita’ di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta’ collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita’ alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita’ di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 e’ consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potra’ essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8 Modalita’ per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta’ o la disponibilita’ in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e’ ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu’ licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo
soggetto, di piu’ autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e’ obbligatoria la disponibilita’, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. (2) (3) ((4))
4. L’avere esercito servizio di taxi in qualita’ di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

————-
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 9. Trasferibilita’ delle licenze

1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purche’ iscritta nel ruolo di cui
all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta’;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche’ iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non puo’ esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10. Sostituzione alla guida

((1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalita’ e moralita’ richiesti dalla normativa vigente)).
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta’.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e’ regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida e’ equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell’articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida puo’ essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche’ iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230-bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 11 Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non e’ esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. (2) (3) ((4))
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di
altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o societa’ titolare della licenza. La compilazione dovra’ essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente. Tale documentazione dovra’ essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. (2) (3) ((4))
5. I comuni in cui non e’ esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita’ competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

————-
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 11-bis (Sanzioni).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e’ punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza.
(2) (3) ((4))

————-
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 30 giugno 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 23, comma 2 del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 dicembre 2009”.
————-
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall’art. 5, comma 3 del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l’art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l’art. 7-bis, comma 1) che
“Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed
agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ sospesa fino
al 31 marzo 2010”.

Art. 12.  Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale e’ deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e’ portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”.
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l’obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1​ gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1​ gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi
inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13. T a r i f f e

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorita’ amministrative.
2. La tariffa e’ a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e’ direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto puo’ essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non e’ obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 14. Disposizioni particolari

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell’ambito dei regolamenti di cui all’articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli gia’ esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita’, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell’intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall’obbligo
del tassametro. E’ inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 15. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 gennaio 1992

COSSIGA, Presidente della Repubblica

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio  dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

12 commenti

  1. Che barba che noia, che barba che noia. Senti Sandra, la ricostruzione ufficiale la fa il Parlamento, in subordine il Ministero dei Trasporti. Purtroppo per loro (e per te) non è compito né della Cigil e meno che mai dell’unica fit. Semmai questi possono avere la loro ricostruzione che è ben diversa da essere ufficiale. Ebbene, quella proroghina che si legge in “aggiornamenti” scade tra tre giorni e non nel 2009 (che anno è oggi?) e sai già, ma fai finta di non sapere, che le “modifiche” sono da considerarsi sospese fino alla scadenza delle proroghe (ne sta arrivando un’altra fino a giugno) e sine die fino alla emanazione delle disposizioni attuative. Non lo dico io che conto quanto l’Unica, ma lo dice il Ministero dei Trasporti sostenendo che “fin quando il Decreto interministeriale (che non c’è ndr) non sarà emanato, il novellato legislativo è da considerarsi PRIVO di efficacia”.
    Ora, ti rendi conto di quante righe hai impiegato per descrivere il NULLA COSMICO?
    Menomale che è un blog, almeno l’Amazzonia non ha da incazzarsi.
    Buon Anno a tutti!

  2. Unica Filt Cgil non può e non deve ricostruire leggi, può cercare di capirle con l’aiuto di persone competenti. Quanto è stato pubblicato è legge dello stato, G.U. che ognuno di voi può consultare nelle apposite sezioni. Può piacere o meno, noi ci atteniamo alla legge dello stato.

  3. Francesco, il rinvio è relativo al decreto legge 40/2010. Tant’è che l’art 29, comma 1-quater non ha più subito proroghe. È prorogato l’art. 2, comma 3, del DL 40/2010. È Prevista la rideterminazione dei principi fondamentali di cui…allà legge 21/92…allo scopo di assicurare omogeneità…

  4. Ma il signor Artusa chi è? Un insigne giurista, un principe del foro? Unica e Anar si sono impegnate su tutti i fronti, confrontati con le istituzioni, consulenti, studi legali di primo piano, pagandoli anche profumatamente. I loro iscritti capillarmente hanno effettuato controlli sul territorio, – il nostro posto di lavoro – quotidianamente, scoperchiando anche una situazione di illegalità e di malaffare alimentata sopratutto dalla deregolamentazione o dai cosiddetti imprenditori che nella loro miopia credevano di difendere facilmente il proprio orticello approfittando del lassismo imperante. Una situazione che non è di certo rilevabile solo a Roma. La guerra è tutt’altro che vinta e di certo non aiutano le cassandre che pontificano con il loro chiacchiericcio. Non a caso Anitrav e U… cercano di penetrare principalmente nelle contraddizioni in essere a Milano. Buon anno a tutti.

  5. Al di là delle interpretazioni delle leggi in vigore le licenze Taxi e le autorizzazioni ncc sono state emesse in ambito comunale per servire i bisogni di un territorio comunale ben circoscritto.Se la legge che è stata promulgata con questi principi viene stravolta ,parlo della Lombardia,in cui 6.000 autorizzazioni ncc ,con alte provenienti dal Piemonte e in certe manifestazioni anche dal Veneto e altre e abusivamente da tutte le regioni d’Italia questa legge è carta straccia disosservata in particolare dalle autorità preposte alla sua osservanza.Il risultato è sotto gli occhi di tutti :migliaia di vetture che senza orari e regole di autodisciplina si offrono a indifferenziata clientela ,spesso con il pagamento di somme in nero per ottenere il lavoro a scapito del servizio taxi.Nessun problema che l’utente possa fare la sua scelta tra un taxxi e un ncc,ma a Milano ci sono 260 autorizzazioni legalente emesse e tutte le altre sono indecentemente abusive .

  6. Confermo che la giurisprudenza dominante considera in vigore l’art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008. Le conversazioni servono sicuramente a capire quanto, nella quotidianità, il problema abbia una notevole rilevanza, soprattutto nei difficili rapporti fra noleggiatori e taxisti. La cautela è quindi d’obbligo.

    Questi spazi servono per informare e confrontare

    Come ho già fatto notare, esistono sentenze, ordinanze e altri documenti che sono di senso opposto a quanto espresso da autorevoli commentatori (vedi dossier del senato del febbraio 2012 che è già più sibillino, vedi, ad esempio, tar lecce 566/2012 – tar milano, ordinanza 1131/2013)

    Andiamo in ordine:

    I – Normativa Italiana

    L’entrata in vigore in data 31 marzo 2010 dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n° 207/2008
    A seguito della emanazione del d.l. n° 207/2008 e della relativa legge di conversione n. 14/2009, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nell’art. 29 comma 1-quater, era stata sospesa e prorogata:
    A) con l’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5: sino al 30 giugno 2009.
    B) con l’art. 23, comma 2, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (che ha modificato il testo del richiamato art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 5/2009): sino al 31 dicembre 2009;
    C) con l’art. 5, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194 (che ha nuovamente modificato il testo del richiamato art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 194/2009): sino al 31 marzo 2010.

    Nessun altro rinvio o proroga ha più fatto riferimento al differimento previsto dall’art. 7-bis del d.l. n. 5/2009. Ne consegue che, a decorrere da tale data (31 marzo 2010) le modifiche introdotte alla legge quadro dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n.207/2008 sono in vigore; (Legge quadro vigente al 29/12/2013; pag. 246/247 Servizio Studi del Senato;Tar Milano 02210/2013 pag.3)

    Link: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21!vig=

    Per essere ancora più chiari:
    nella XVI° legislatura l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso. Tale articolo prevede:

    A) una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;
    B) nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
    C) l’obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa;
    D) l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;
    E) il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

    >>> SUCCESSIVAMENTE >>> (Con valore temporale, in seguito, poi, più tardi. Definizione e significato del termine dopo)
    Successivamente l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione (determinare di nuovo, azione e risultato del ri-determinare, dello stabilire con esattezza) dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. Solo al D.L.40/2010 è stato quindi rimessa l’attuazione delle disposizioni per la rideterminazione dei principi in materia di taxi e noleggio con conducente e non quelle già contenute nel decreto-legge n. 207/2008 sopra richiamate.

    E’ evidente che fino ad oggi c’è stata una chiara volontà di confondere le amministrazioni locali. Spetta alla giustizia civile e penale giudicare le responsabilità e le colpe di quei politici e di quegli amministratori che hanno volutamente celato una legge in vigore da 3 anni.

    INFINE:

    Art. 15.
    Abrogazione di norme
    1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
    presente legge.
    2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi
    alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua
    entrata in vigore.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana.

    E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA
    OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

  7. Io mi attengo al regolamento comunale di Milano.
    Provate a leggerlo bene cosi magari vi schiarite un po le idee sul servizio di NCC.
    Art1 le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse OPPURE presso la sede del titolare.
    Vi chiedo se un russo mi prenota la macchina sul mio sito internet.la sede diventa internet oppure devo farlo passare dal mio box a prendere un. Caffè e discutere sul prezzo?

  8. ncc le idee su quelli del tuo settore le abbiamo molto chiare, forse sei tu l’unico che non ha capito che per uno che rispetta le regole ce ne sono 32 che non lo fanno……

  9. Carissimo Armando, non sono un giurista, è per questo che ne paghiamo uno bravo. Cosa che dovrebbero iniziare a fare anche altri invece di considerarsi depositari della verità confondendo le idee coi fatti.
    Il 29/1 quater è in vigore e questo è un fatto.
    il 29/1 quater può essere applicato: questa è un’idea dell’amico Morana che è cosa diversa.
    Cita sempre “la giurisprudenza” ma non ho mai visto una sentenza a dare manforte alla sua giurisprudenza. Ce ne postasse una. Al contrario, abbiamo visto più tar non solo sospendere le sporadiche applicazioni per rimandare gli atti a Bruxelles, ma anche cassare le delibere alemanne che al 29/1 quater si ispiravano o l’ultima determina di Maran.
    Con tutto il rispetto per Morana o la Cigl tendo a fidarmi di un Tar piuttosto che di un tassista in materia di leggi.
    Marco, se non vuoi sentire è inutile parlarti. Non ho mai scritto che è stato prorogato. La scadenza della LEGGE che lo dichiara inefficace è stata prorogata 1000 volte. Visto l’art. 7bis è il passaggio chiave.
    Non capisco quale sia il tuo scopo nell’arrecare danni ai Comuni che dovrebbero pagare i danni.
    Il 29/1 quater è in vigore e la efficacia è sospesa. Sembra una roba da azzeccagarbugli come migliaia di altre nel nostro ordinamento.
    Che l’NCC sia la macchina del comune o del territorio è una idea di Martano (rispettabile) che poco c’entra con la legge. E’ evidente che l’uscita dalla rimessa con prenotazione limita la competitività di un vettore più lontano di un altro. Però, se c’è molta richiesta, nulla può vietare all’NCC di essere un pendolare (LEGGE ALLA MANO) e fare i suoi 20/30/100 km A/R se viene pagato per questo.E’ incredibile. Chi opera nel bacino regionale delle AUTO DA PIAZZA chieda la territorialità comunale agli altri (per i quali non è prevista) quando la legge quadro la imporrebbe a loro. Ma siccome non c’è limite, il tassista può abitare ovunque e venire a Milano a lavorare, l’NCC no. Se la legge fa schifo o è stata scritta male, nulla è addebitabile agli NCC dato che, specie nel 92, le ooss taxi avevano inspiegabili deleghe dagli NCC che dicevano di rappresentare. Dovreste essere contenti visto che quei responsabili sono ancora saldamente al loro posto.
    Buon Anno a tutti.

  10. Egregio Francesco le fantasie di Martano sono scritte nella Legge regionale 20 15 Aprile 1995 art..3 intitolato :criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente che al comma c) recita:divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett a)o al di fuori della sede del vettore ,salvo quanto disposto dalla legge n.21/92.
    La lettera a del medesimo art 3 e precedentemente menzionata recita:obbligo di disponibilità di una rimessa presso laquale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale o dell’area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
    Finora questa legge non è stata modificata ed è ancora valida e da osservare anche da te e dai tuoi colleghi,salvo che mi dimostri il contrario.

  11. “Mio figlio è innocente, sono stati gli altri due, quelli più grandi a farlo bere e fumare”
    Questa è la risposta che un genitore tende a dare per difendere il figlio seppur colpevole.

    Artusa, se sei in possesso (come immagino) di UNA SOLA AUTORIZZAZIONE regolare e di Milano problemi non avrai.

    La lotta legittima che TUTTE le OO.SS. stanno portando avanti ormai da anni, serve a combattere l’illegalità, l’abusivismo, lo sfruttamento degli autisti, l’immenso danno erariale provocato alle casse dei grandi comuni (Roma, Milano). Tutto questo lo facciamo anche nel tuo interesse.

    Milano
    “Contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, le modifiche normative apportate alla legge 21/1992 dall’art. 29, comma 1 quater del D.L. 207/2008 (convertito nella legge 214/2009) in materia di noleggio con conducente risultano, ad oggi, già in vigore, tenuto conto che:
    a) la legge di Stabilità n. 228/2012 ha previsto all’art. 1, comma 419, che sia prorogato il termine di efficacia al 31 dicembre 2013 per la regolamentazione prevista dall’art. 26, comma 1 del D.L. 207/2008, che attiene ad un oggetto (proroghe convenzione Tirrenia) del tutto diverso dal noleggio con conducente;
    b) il D.P.C.M. del 26.06.2013, erroneamente indicato dalla società ricorrente “decreto ministeriale” (cfr. pag. 10), ha previsto all’art. 1 (unico) che “è prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2, punti numeri 2, 3, 4, 5, 6, 8, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228”;
    – che da ciò consegue che è stata prorogata NON già la disciplina di cui al citato art. 29, comma 1 quater, QUANTO l’art. 2, comma 3 del D.L. 40/2010, convertito nella legge 73/2010 (in cui si prevede che “ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresi’, definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi”);”

I commenti sono chiusi.