Taxi e NCC in attesa del 26 maggio…

La Camera, premesso che: il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame  (40/2010) demanda ad un decreto ministeriale l’adozione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di disposizioni attuative dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; come evidenziato nel parere espresso dalla IX Commissione sul disegno di legge in esame, in coerenza con i pareri espressi dalla Commissione in merito ai precedenti interventi normativi sulla materia e con quanto richiesto negli ordini del giorno 9/3210/44 Valducci e 9/3210/61 Montagnoli, accettati dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 febbraio 2010, occorre stabilire un termine adeguato per pervenire, attraverso un costruttivo confronto con tutte le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, ad una definizione della disciplina sulla materia, che, per un verso, impedisca l’esercizio abusivo dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e, per l’altro, salvaguardi i principi di libero esercizio dell’impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza; contestualmente occorre rimuovere gli ostacoli non giustificati che, sulla base delle modifiche introdotte alla citata legge n. 21 del 1992 dal comma 1-quater dell’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, verrebbero a determinarsi per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente, con grave pregiudizio per l’occupazione del settore e con danno per gli utenti, con particolare riferimento agli obblighi di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, di stabilire la sede dell’impresa e la rimessa esclusivamente in tale comune, di presentare ai comuni diversi una comunicazione relativa a ogni singolo servizio, con eventuale pagamento di un importo di accesso, nonché di far sostare i veicoli, nei comuni in cui sia esercito il servizio di taxi, esclusivamente presso la rimessa, impegna il Governo ad adottare le ulteriori opportune iniziative normative volte a:
1) pervenire ad una revisione della normativa in materia di servizi di noleggio con conducente, introdotta dal comma 1-quater dell’articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che permetta di superare le gravose e ingiustificate restrizioni imposte allo svolgimento di tale attività, assicurando:
a) l’eliminazione dell’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione; b) l’eliminazione dell’obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto presso la rimessa; c) l’eliminazione dell’obbligo di stabilire la sede dell’impresa e la rimessa esclusivamente nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione; d) l’eliminazione dell’obbligo di presentare ai comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione una comunicazione relativa a ogni singolo servizio, con eventuale pagamento di un importo di accesso; e) l’eliminazione dell’obbligo di far sostare i veicoli, nei comuni in cui sia esercito il servizio di taxi, esclusivamente presso la rimessa;
2) garantire che il confronto con le categorie interessate, preliminare alla definizione degli interventi sulla materia e, in particolare, alla definizione del decreto ministeriale di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, coinvolga tutte le associazioni rappresentative dei prestatori di servizio di noleggio con conducente;
3) acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto ministeriale di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge, prima di procedere alla definitiva adozione dello stesso;
4) a sospendere l’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1-quater dell’articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame.

RIASSUMENDO:
Il DL 40/2010 entrato in vigore il 26 marzo 2010, poneva una proroga di 60 gg per la sospensione di cui al precedente punto 4
, per cui il comma 1 quater rimane inapplicabile fino al 26 Maggio; se il governo non ascolterà le richieste e gli Ordini del Giorno che ne chiedono ancora nuove sospensioni o la cancellazione, il 27 Maggio sarà applicabile
 

[Fonte: Assodemoscoop – Roma]