E’ stato introdotto con la manovra correttiva 2010. Controlli se il reddito dichiarato è inferiore di almeno il 20 %.
La manvovra correttiva 2010 ha introdotto nuovi criteri per l’applicazione del redditometro. Con decorrenza 2009 l’ufficio fiscale può determinare il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute. Viene superato pertanto il vecchio redditometro che si basava sul possesso di abitazioni, auto, imbarcazioni, assicurazioni ed incrementi patrimoniali nel quinquennio precedente e si punta su una logica apparentemente molto semplice: note le spese sostenute nel periodo, si confronta l’ammontare complessivo del reddito dichiarato. Entrano nel novero delle spese, tutte quelle sostenute dal contribuente nell’anno a qualsiasi titolo (inclusi pertanto anche gli investimenti) e si confrontano tali spese con il reddito del contribuente che dovrà essere almeno del 20% superiore alle spese. Nell’ elenco entrano pertanto tutte quelle spese che il fisco può rilevare da altre fonti. Ne riportiamo qui di seguito un elenco chiaramente non completo, ma significativo: assiscurazioni auto, acquisto auto e immobili, canoni di locazione, utenze elettriche e gas, assicurazioni vita, iscrizione a circoli privati, iscrizioni a centri benessere, movimenti di capitale, spese di ristrutturazione, contributi previdenziali volontari, viaggi turistici e tutte quelle spese di cui il fisco può venire a conoscenza. Determinato il monte-spese si confronta con il reddito complessivo dichiarato e se quest’ ultimo è inferiore del 20% rispetto al totale delle spese sostenute, scatta il redditometro. Attenzione: gli investimenti in immobili si considerano riferiti dal reddito nell’ anno in esame e non più nel quinquennio precedente e pertanto sarà facoltà del contribuente dimostrare che l’ esborso di denaro è frutto di accantonamento dei redditi prodotti negli anni precedenti. L’ ufficio che determina il reddito sulla base delle spese sostenute ha l’ obbilgo di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e spiegazioni e solo dopo aver fornito delle spiegazioni documentate, potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione. Alla luce di quanto sopra, pertanto fino al 2008 rimane in vita il vecchio redditometro e a decorrere dal 2009 si applica il nuovo redditometro
Fonte: Unione Artigiani
Mi viene inmente quella vecchia barzelletta di mio nonno:
Sciùra Maria, sciùra Maria!
S’è ghé?
Ghè de pagà quel che svoda i cèss
A mì me interèssa no, mi paghi no… mì caghi no!