I giorni per fare ricorso al giudice di pace sono passati da 60 a 30
Venerdì 7 ottobre è entrato in vigore il decreto taglia-riti del processo civile (d.lgs. 150/2011) che tra le altre previsioni, impone profondi cambiamenti anche per le opposizioni alle violazioni in materia di codice della strada. In particolare la nuova norma prevede che, se un cittadino decide di inoltrare un ricorso amministrativo al Prefetto contro la contravvenzione, questo fatto esclude la possibilità di inoltrare successivamente un ricorso al giudice di pace contro lo stesso verbale, cosa che invece prima era possibile, favorendo anche tattiche dilatorie da parte di qualche furbetto. Inoltre i termini per inoltrare (anche a mezzo posta) il ricorso al giudice di pace, sono stati ridotti a 30 giorni dalla notifica dell’ atto oppure dalla contestazione (le volte in cui, per esempio, la multa viene notificata a mano all’automobilista fermato). Infine, se il giudice di pace rigetta il ricorso contro la multa, non può ridurre le sanzioni accessorie, in parole povere non può “salvare” i punti patente (spesso i giudici di pace davano una sorta di contentino al ricorrente…).
La logica di questo intervento è quella di limitare il più possibile il contenzioso nascente dalle contravvenzioni stradali, che occupa molta parte del lavoro dei giudici di pace e queste misure fanno seguito all’introduzione lo scorso anno del contributo obbligatorio all’inizio della causa che aveva lo stesso obiettivo (oltre che fare cassa) e infatti aveva già ridotto di molto il numero di ricorsi. Tuttavia già si possono intravedere dei gravi problemi, perché dal punto di vista sostanziale, si rende molto più difficile al cittadino far valere i propri diritti. Una persona non esperta può avere bisogno di parecchi giorni per comprendere che cosa gli viene contestato e come potersi difendere, magari consultando un legale o una associazione tutela consumatori. Altro tempo può essere necessario per recuperare documenti o altre prove utili per la propria tutela. Quindi 30 giorni sembrano davvero pochi! Inoltre dal punto di vista formale, sulla modulistica ancora oggi utilizzata dalla Polizia Municipale di svariati Comuni italiani, vengono riportati i vecchi termini di 60 giorni per l’impugnazione e in tal modo il cittadino potrebbe essere tratto in inganno. va tenuta presente infine un’ ultima circostanza: tutte queste nuove regole valgono solo ed esclusivamente per i ricorsi in opposizione alle violazioni del codice della strada inoltrati al giudice di pace. Invece nulla cambia per i ricorsi in via amministrativa al Prefetto contro le contravvenzioni, perché in questi casi il termine era e rimane di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso può inoltrarsi alla Prefettura competente anche via posta e non è previsto il pagamento di nessun balzello, oltre il costo della raccomandata.
Fonte: Adiconsum-Cisl – T. Di Buono (Jobnotizie) – Ott/Nov 2011
Foto: Jean Alesi e Alain Prost – Scuderia Ferrari (1991)