A partire da lunedì 2 aprile saranno in vigore le nuove regole che interessano gli Ncc con licenza rilasciata da altri comuni. A riferirlo in una nota l’agenzia per la Mobilità di Roma. ”Fino a domenica 1 aprile 2012 rimangono vigenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni in favore degli NCC Fuori Roma applicate fino al 7 marzo scorso – spiega l’agenzia – L’inserimento nell’elenco degli autorizzati alla circolazione nelle ZTL e sulle corsie preferenziali rimarrà valido fino al prossimo 1 aprile, mentre sarà possibile continuare, fino a tale data, ad autorizzare le targhe degli stessi NCC Fuori Roma a fronte della segnalazione telefonica”.
Dal 2 aprile, invece, sarà obbligatoria la documentazione prevista dalla nuova delibera. “Le autorizzazioni avranno validità fino al 31 dicembre di ogni anno e dovranno pertanto essere rinnovate all’inizio dell’anno successivo – si legge ancora nella nota – Tale scadenza è determinata dal fatto che, analogamente a quanto previsto per i titolari di licenza Taxi e di autorizzazione NCC rilasciata da Roma Capitale, i richiedenti avranno l’obbligo di presentare la documentazione sopra citata entro la fine di ogni anno”.
LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Con l’entrata in vigore della nuova delibera i titolari di Ncc dovranno presentare: “richiesta di autorizzazione in carta semplice; nomina del medico, in possesso dei requisiti previsti specificatamente dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008; nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione; nomina del responsabile dei lavoratori per la sicurezza; attestazione della partecipazione ai corsi di primo soccorso; attestazione dei corsi annuali di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro; certificazione medica comprovante il superamento dei controlli sanitari preventivi previsti per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con specifica verifica dell’assenza di alcolismo o tossicodipendenze o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida”, spiega l’agenzia per la mobilità.
Chi ha dipendenti o soci che guidano le autovetture adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea dovranno consegnare “entro il 31 dicembre di ogni anno: certificazione rilasciata dal medico competente attestante l’idoneità alle attività di conducente contenente la specifica attestazione di non essere dediti a sostanze alcoliche o stupefacenti; attestazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’effettuazione del corsi annuali sull’aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro”.
“Per le singole imprese artigiane previste dalla Legge n. 21/1992, qualora non ci si avvalga di sostituti alla guida, sarà sufficiente dimostrare di essere iscritti come impresa artigiana alla Camera di Commercio, di aver effettuato il corso di primo soccorso e presentare la certificazione rilasciata da un medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti specificatamente dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, attestante l’idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti; copia conforme dell’autorizzazione per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente in corso di validità rilasciata dal Comune di provenienza; certificazione sul controllo dei gas di scarico (effettuato all’atto della revisione); certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (ruolo conducenti o società individuali); copia conforme del libretto di circolazione con indicazione delle caratteristiche emissive del veicolo. I titolari dell’autorizzazione di NCC rilasciata da un comune diverso da Roma, o coloro che sono adibiti alla guida, per poter circolare nel territorio capitolino, hanno l’obbligo di portare in autovettura l’attestazione dell’avvenuta presentazione della documentazione prevista” conclude la nota.
fonte: romacapitalenews.com 12/03/2012 – la vignetta è del solito grande vignettista dei tassinari Varese 55