di Lanfranco Ricci
Superata la fase del duro confronto anche se l’iter del decreto liberalizzazioni non si è definitivamente concluso, iniziano a circolare documenti di approfondimento che come elementi di un’ampia dialettica ci consentono di esplorare problemi e potenzialità della nuova disciplina. Lontani da ogni presunzione ma animati solo dalla volontà di fornire un contributo alla discussione abbiamo sviluppato alcune riflessioni. Appare evidente che il contesto in cui sono maturate le modifiche al decreto 3110 ha manifestato chiaramente l’intendimento di restituire a Regioni e Comuni il ruolo che gli compete nei confronti della costituenda Autorità dei Trasporti. Innanzitutto vi deve essere il presupposto che l’Ente locale manifesti l’intendimento d’intervenire sui fattori del servizio e conseguentemente di richiedere il parere dell’Autorità ed è, a nostro avviso , nel termine di “parere” privo dell’aggettivo vincolante che si possono individuare i limiti dell’eventuale azione dell’Autorità.
Il previsto ricorso al Tar può essere giustificato solo a fronte di una manifesta incongruenza nelle motivazioni addotte dall’Ente a sostegno delle proprie scelte. Va sottolineato che gli elementi con cui si organizzano e disciplinano i servizi di trasporto sul territorio e le sue specificità appartengono alle Amministrazioni e quindi sono Esse ad avere conoscenza di tutti i fattori, sia contingenti che in prospettiva , che insistono su una determinata area.
L’articolazione del servizio taxi all’interno di un determinato perimetro non può essere avulso dallo specifico contesto, essa è influenzata dal tipo di domanda, dalla presenza delle altre modalità di trasporto, dalla intensità del traffico, dalla presenza di corsie preferenziali , ecc..ecc.. Altro fattore è rappresentato dal numero di collaborazioni e sostituti alla guida, che tendono a saturare le potenzialità di servizio di ogni licenza e quindi a dimensionare correttamente l’offerta di servizio. E’ quindi difficile confutare le scelte fatte in una determinata realtà locale per un soggetto esterno alla realtà in oggetto salvo che il ricorso non sia sulla titolarità della materia. Ora i pareri hanno un oggettivo limite nel fatto che , come indica il decreto, sono ottenuti per comparazione fra realtà raffrontabili ma non identiche, risiede in questo la ragione per cui non possono essere vincolanti e quindi a meno di macroscopiche differenze difficilmente si potranno ravvisare le condizioni per presumibili ricorsi. I molti documenti prodotti dalle organizzazioni, durante il confronto a supporto delle proprie tesi, dimostrano come il servizio risulti efficiente ed adeguato nella totalità dei casi. ovvio che i pareri espressi dall‘Autorità costituiscono però un valido supporto per quelle Amministrazioni locali che intendono emettere ulteriori le licenze.
Alcuni ritengono che sarebbe stato preferibile il rilascio di licenze con la sola modalità del titolo oneroso , tralasciando se ciò è giuridicamente consentito, riteniamo che tale formula potrebbe incontrare minori resistenze e quindi facilitare l’eventuale progetto di aumento degli organici. È comunque ovvio che l’attuale fase economica e la caduta verticale della domanda rendono impercorribile qualsiasi ipotesi del genere, anzi pensiamo che si debba prendere opportune ed adeguate iniziative a sostegno dell’ attività. a rilevato che nella norma è assente un utile riferimento ai criteri con cui determinare il valore del titolo al fine di evitare una sua svalutazione o possibili regalie, spetta quindi alle organizzazioni cercare il provvedimento più idoneo sulla scorta del quadro di riferimento.
A suscitare forte preoccupazione è la lettera a) del comma 2 art 36 là dove l’Autorità interviene a garantire la mobilità anche in ambito urbano collegata a stazioni, porti e aeroporti. I possibili effetti della norma, tesa a garantire concorrenza e contenimento dei costi per gli utenti e che investe tutti i soggetti interessati al trasporto di passeggeri, non sono prevedibili è quindi indispensabile assumere posizioni coordinate ed un attento presidio in merito alle modalità di espletamento di tali servizi. Riserviamo ad altre pagine le osservazioni relative alle significative modifiche apportate alla legge 21.
Lanfranco Ricci segretario UIL trasporti settore taxi regionale della Toscana.