Studi di settore 2012: vantaggi introdotti dal Decreto Monti (???)

telescopioI nuovi provvedimenti sugli studi di settore prevedono disposizioni a favore di quei contribuenti che vengono ritenuti affidabili nell’ottica della vecchia teoria del bastone e della carota (per ora abbiamo visto solo il bastone,nota di Marco)

L’art. 10, commi da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 chiamato Decreto Monti, ha apportato importanti modifiche alla disciplina relativa agli studi di settore. In particolare, si tratta del terzo intervento in materia di studi di settore negli ultimi sei mesi, poiché i due precedenti risalgono al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ed al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Le disposizioni di nuova introduzione delineano uno scenario nuovo che, rispetto al passato, si presenta più accettabile, in quanto ora vengono previste disposizioni di favore per i contribuenti ritenuti affidabili, contemperate dalla previsione di un piano specifico di controlli per i contribuenti non in linea con il software GERICO: in pratica, si è usato il bastone e la carota con il fine, molto probabile, di far recuperare allo strumento accertativo rappresentato dallo studio di settore parte del terreno che aveva perso dopo le sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

I primi otto commi del predetto articoli introducono, a decorrere dal 1 gennaio 2013, un nuovo regime premiale a favore dei soggetti che “si faranno tenere la contabilità” dall’Agenzia delle Entrate, mentre i commi dal 9 al 13 intervengono specificamente in materia di studi di settore.

Tale precisazione è opportuna in quanto un punto tuttora incerto è proprio dato dal fatto che andrebbe chiarito inequivocabilmente che le disposizioni di nuova introduzione sono applicabili alla generalità dei contribuenti sottoposti agli studi di settore e non solo a quelli che hanno optato per il “regime premiale”.

In particolar modo sono stati introdotti tre benefici per i contribuenti congrui, coerenti e veritieri:

     la inibizione agli accertamenti analitico – induttivi;
     la riduzione di un anno del termine per l’accertamento;
     aumento al 33% della percentuale di tolleranza in caso di scostamento rispetto al redditometro.

Per contro, nei confronti dei soggetti ritenuti non meritevoli dei predetti benefici, è stato previsto uno specifico piano di controlli, con prioritario utilizzo delle indagini finanziarie. Esaminiamo ora nel dettaglio i singoli punti.
 
STUDI DI SETTORE: CONDIZIONI PER ACCESSO AI BENEFICI

Le condizioni richieste per poter accedere ai benefici in discorso sono stabilite dai commi 9 e10 dell’art. 10 del Decreto Monti.

Più precisamente, il comma 9 si riferisce ai contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore mentre il successivo comma 10 richiede che:

    il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
    sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

In pratica, quindi, il contribuente può accedere ai benefici se risulta congruo (anche per adeguamento) e coerente rispetto al risultato degli studi di settore.

E’ opportuno ricordare che la congruità è un obiettivo raggiungibile dal contribuente mediante scelta dallo stesso fatta in dichiarazione – evidenziando l’importo “aggiuntivo” negli specifici righi delle dichiarazioni fiscali – mentre la coerenza è un risultato che viene attribuito dal software GERICO e non è modificabile dal contribuente; nella pratica, è abbastanza frequente il verificarsi di una situazione di congruità accompagnata da una situazione di non coerenza, indipendentemente dal fatto che, addirittura, la non coerenza può essere in eccesso rispetto a quella indicata da GERICO (esempi: maggior resa oraria, maggior ricarico, maggior fatturato per addetto).

 
STUDI DI SETTORE ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO

Il primo vantaggio offerto dalla norma, e precisamente dal comma 9, lett. a), dell’art. 10 è che “sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici” di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73 e all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 633/72.

Gli accertamenti espressamente richiamati dalle due norme (l’art. 39 e l’art. 54) sono quelli comunemente definiti “analitico induttivi” o “analitico presuntivi”, cioè basati su presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Gli effetti pratici sono di non poco conto poiché tale impostazione normativa riconosce, di fatto, la prevalenza assoluta del risultato di GERICO rispetto a qualsiasi altro risultato determinato con un criterio diverso, seppur appartenente alla famiglia degli accertamenti analitico-induttivi; quindi il responso di congruità e coerenza rispetto agli studi di settore diventa un ombrello protettivo per il contribuente ancora più efficace della recentemente abrogato avviso di accertamento.
 
RIDUZIONE DI UN ANNO DEL TERMINE PER L’ACCERTAMENTO

Il secondo vantaggio offerto dalla norma, e precisamente dal comma 9, lett. b), dell’art. 10 è che “sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento” di cui all’art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/73 e all’art. 57, primo comma, del D.P.R. 633/72.

Nei confronti dei soggetti che risulteranno congrui, coerenti e veritieri con gli studi di settore, quindi, l’ordinario termine di prescrizione diventa il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo del quarto anno.

Il riferimento è alla persona fisica con altre fonti di reddito oltre a quella per la quale applica gli studi di settore: si pensi all’artigiano che ha conseguito anche redditi da locazione o diversi.

In tal caso, se per l’attività d’impresa il soggetto risulta congruo e coerente, lo stesso sarà accertabile soltanto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, anche con riferimento al reddito di locazione o diverso.

la norma prevede che “la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.

Innanzitutto va rilevato che la norma è, sostanzialmente, similare a quella contenuta sia nell’art. 43 del DPR n. 600/1973 (in materia di imposte dirette) che nell’art. 57 del DPR n. 633/1972 (in materia di IVA), per cui possono ragionevolmente ritenersi applicabili alla nuova disposizione le interpretazioni giurisprudenziali e i chiarimenti forniti in occasione delle predette due norme.

Ciò significa che sarà sufficiente la sola notizia criminis relativa ad una violazione che fa scattare le norme penali tributarie per vanificare la riduzione di un anno del termine di prescrizione. Peraltro, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate per l’ordinaria applicazione degli articoli 43 e 57 citati, il raddoppio dei termini di decadenza opera “a prescindere dalle successive vicende del giudizio penale che

consegua alla denuncia.” (circolare 23 dicembre 2009, n. 54/E).

AUMENTO AL 33% DELLA PERCENTUALE DI TOLLERANZA IN CASO DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL REDDITOMETRO

Infine, il terzo vantaggio offerto dalla norma, e precisamente dal comma 9, lett. c), dell’art. 10 in commento è che la determinazione sintetica del reddito ex art. 38 del D.P.R. 600/73 (redditometro) “è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato”.

Si rileva che tale beneficio è evidentemente rivolto esclusivamente alle persone fisiche titolari di P.IVA perché esercenti un’attività di impresa o artistica o professionale, in quanto l’accertamento sintetico del reddito è esperibile soltanto nei confronti delle persone fisiche. Vi è quindi una differenza di “destinatari” rispetto agli altri due benefici, poiché questo si applica soltanto alle persone fisiche mentre gli altri due alla generalità dei contribuenti sottoposti agli studi di settore.

 
STUDI DI SETTORE ISTRUZIONI: I SOGGETTI INTERESSATI

Il grosso problema interpretativo che si pone è di comprendere con certezza quali siano i soggetti interessati, cioè a quali contribuenti sarà possibile far conseguire i tre benefici in commento.

L’art. 10 del Decreto Monti ha introdotto un regime premiale “Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile” a favore dei soli soggetti IRPEF che si fanno assistere negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si ritiene di poter ragionevolmente affermare che le novità introdotte dai commi da 9 a 13 dell’art. 10 siano applicabili, alle condizioni ivi indicate, anche ai soggetti che non intenderanno optare per il nuovo regime della “trasparenza contabile”.

 
ACCERTAMENTO PER I SOGGETTI NON PREMIATI

Come previsto dal comma 11 dell’art. 10 in questione, i contribuenti, soggetti all’applicazione ed all’accertamento sulla base degli studi di settore, che non possono fruire dei nuovi benefici (per mancanza

anche di uno solo dei tre presupposti richiesti), formeranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. In particolare, per i contribuenti non congrui e non coerenti i controlli dovranno essere svolti prioritariamente sulla base delle indagini finanziarie.

Quest’ultimo aspetto merita una precisazione: il comma 11 precisa che l’utilizzo delle indagini finanziarie è rivolta ai soggetti non congrui “e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10”; la lettera b) citata recita “sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori …”. Il legislatore si è voluto riferire ai “non congrui e non coerenti”.

 
DECORRENZA APPLICAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI

Il comma 13 dell’art. 10 prevede che “Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive”, precisando che, per le annualità antecedenti al 2011, continuano ad applicarsi le precedenti norme in materia di accertamento da studi di settore.

L’applicazione delle nuove norme dall’annualità 2011, che non è ancora stata dichiarata, rappresenta un chiaro invito ai contribuenti a mettersi in regola, non solo dichiarando ricavi o compensi coerenti e congrui, ancorché per adeguamento in dichiarazione, ma soprattutto comunicando anche tutti dati veritieri.

Le conclusioni che si possono trarre alla luce del nuovo intervento normativo sono almeno due:

    La prima, che gli studi di settore continuano ad essere uno strumento sul quale l’Agenzia delle Entrate continua a puntare molto  in termini accertativi.
    La seconda, non pare esservi dubbio che le nuove norme in materia di studi di settore si applicano a tutti i soggetti sottoposti a tale tipologia di accertamento, indipendentemente dal fatto che tali soggetti intendano, dal 2013, accedere al regime premiale di nuova introduzione.

 

fonte: investireoggi.it 31/01/2012