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« Le città metropolitane possono essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria… »
(legge 42/2009, art. 23 c. 2[1])
La città metropolitana è un ente amministrativo italiano in fase di istituzione.
Previsto per la prima volta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 17-21) sul nuovo ordinamento degli enti locali, ha trovato nuovo slancio nell’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, dopo la riforma dell’ordinamento della Repubblica del 2001 con la modifica del Titolo V della Carta. Secondo l’articolo 23 comma 6 della legge 5 maggio 2009 n. 42, il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per l’istituzione delle città metropolitane[2]. L’istituzione delle città metropolitane si è resa effettiva con l’art. 18 del D.L. 6-07-2012 n. 95 dal titolo "Istituzione delle città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio". Tale provvedimento è stato poi confermato dal D.L. 31-10-12 relativo al riordino delle province italiane. Ai sensi di questi decreti legge rimangono escluse provvisoriamente dal riordino delle province e dall’istituzione delle città metropolitane le regioni a statuto speciale.
Una città metropolitana comprende quindi una grande città e i comuni che ad essa sono strettamente legati per questioni economiche, sociali e di servizio, nonché culturali e territoriali. Per l’ordinamento giuridico il territorio della città metropolitana coincide sostanzialmente con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo. Una città metropolitana (nome giuridico) è quindi un’area metropolitana, anche se i confini della prima, così come definiti dalla legge, non necessariamente coincidono con quelli della seconda.
Indice
Storia dell’ente
L’istituzione della Città metropolitana è stata prevista[3] inizialmente per 14 aree metropolitane, di cui 9 in regioni a statuto ordinario e 5 in regioni a statuto speciale[4] italiane; Reggio Calabria, la quindicesima, è stata aggiunta a quelle precedentemente individuate con la legge delega n. 42 del 5 maggio 2009[1].
Questo l’elenco:
Individuate dal Parlamento italiano:
Individuate dalle Regioni a statuto speciale:
All’ente sono attribuite le funzioni della Provincia e parte delle funzioni di interesse sovracomunale proprie dei singoli Comuni. Con l’istituzione della città metropolitana la provincia di riferimento cesserà di esistere.
In Italia non è ancora stata istituita nessuna città metropolitana, poiché nel 2008 lo scioglimento anticipato delle Camere ha rinviato il compito di istituire le città metropolitane al Parlamento della XVI Legislatura repubblicana.
Nel 2007 il Governo Prodi II aveva approvato un disegno di legge-delega (per la redazione della Carta delle autonomie locali), che avrebbe dovuto abrogare il d. lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che a sua volta raccoglieva in un unico testo la fondamentale legge n. 142/1990, la prima che aveva previsto, tra le varie disposizioni, proprio l’istituzione delle città metropolitane[5].
Secondo il predetto d.d.l., ne potevano far parte le Circoscrizioni del Comune capoluogo, trasformate – ed eventualmente accorpate – in Municipi, nonché i Comuni contermini strettamente integrati al capoluogo. L’iniziativa della costituzione della città metropolitana spettava al comune capoluogo o al 30% dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentassero il 60% della relativa popolazione, oppure ad una o più province insieme al 30% dei comuni della provincia/e proponenti. Sulla proposta la Regione doveva esprimere un parere e successivamente sarebbero stati chiamati ad esprimersi anche i cittadini con un referendum, che non avrebbe avuto un quorum se il parere della Regione fosse stato favorevole, o del 30% in caso contrario.
La materia nel maggio del 2009 è stata oggetto di delega al governo il quale dovrà emanare i relativi provvedimenti normativi[1]. L’art. 23 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), approvata dalle Camere nella primavera 2009, ha introdotto una disciplina transitoria che consente, in via facoltativa, una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario. Le città metropolitane potranno essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta al comune capoluogo e alla provincia, congiuntamente tra loro o separatamente (in questo caso è assicurato il coinvolgimento dei comuni della provincia interessata).
Successivamente si svolge un referendum confermativo, indetto tra tutti i cittadini della provincia interessata, previo parere della regione. Dopo il referendum, l’istituzione di ciascuna città metropolitana è rimessa a decreti legislativi del Governo, da adottare entro il 21 maggio 2012, che detteranno una disciplina di carattere provvisorio.
I decreti prevederanno, tra l’altro, l’istituzione del consiglio provvisorio della città metropolitana, composto dai sindaci dei comuni e dal presidente della provincia, e l’individuazione, quali funzioni fondamentali della città metropolitana, della pianificazione del territorio e delle reti infrastrutturali; del coordinamento della gestione dei servizi pubblici; della promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Le province nel cui territorio sono situate le città metropolitane saranno soppresse solo dopo l’insediamento degli organi definitivi della città metropolitana. Questi saranno individuati da un’apposita legge ordinaria, alla quale è rinviata la definitiva istituzione delle città metropolitane e la relativa disciplina.
L’attuale situazione sulla perimetrazione delle Città metropolitane
Allo stato attuale la perimetrazione delle future Città metropolitane non è stata ancora definita nello specifico. Di seguito viene schematizzata la situazione relativa alla delimitazione delle Città metropolitane previste dall’ordinamento giuridico nazionale[6]:
№
Città metropolitana[7]
Delimitazione amministrativa
Area metropolitana corrispondente
1
Bari
Provincia di Bari
Area metropolitana di Bari
2
Bologna
Provincia di Bologna
Area metropolitana di Bologna
3
Firenze
Provincia di Firenze, Provincia di Pistoia e Provincia di Prato
Area metropolitana di Firenze
4
Genova
Provincia di Genova
Area metropolitana di Genova
5
Milano
Provincia di Milano, Provincia di Monza e della Brianza
Area metropolitana di Milano
6
Napoli
Provincia di Napoli
Area metropolitana di Napoli
7
Reggio Calabria
Provincia di Reggio Calabria
Area metropolitana di Reggio Calabria
8
Roma
Provincia di Roma
Area metropolitana di Roma
9
Torino
Provincia di Torino
(possibile ridimensionamento)[8]
Area metropolitana di Torino
10
Venezia
Provincia di Venezia
Area metropolitana di Venezia
Di seguito vengono riportate le delimitazioni delle aree metropolitane individuate dalle regioni a statuto speciale. L’istituzione di queste Città metropolitane non è tuttavia al momento prevista.
№
Città metropolitana[7]
Delimitazione amministrativa
Provvedimento
Area metropolitana corrispondente
11
Cagliari
Non delimitata
LR 4/1997
Area metropolitana di Cagliari
12
Catania
Individua un’area di cui fanno parte 27 comuni[9]
LR 9/1986 e Decreto Presidente Regione 10.08.1995
Area metropolitana di Catania
13
Messina
Individua un’area di cui fanno parte 51 comuni[10]
LR 9/1986 e Decreto Presidente Regione 10.08.1995
Area metropolitana di Messina
14
Palermo
Individua un’area di cui fanno parte 27 comuni[9]
LR 9/1986 e Decreto Presidente Regione 10.08.1995
Area metropolitana di Palermo
15
Trieste
Individua un’area di cui fanno parte 9 comuni[11]
LR 1/2006
Area metropolitana di Trieste
Organi dell’ente
Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, sono organi della città metropolitana:
-
il consiglio metropolitano
-
il sindaco metropolitano (il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri).
Essi durano in carica per un periodo di cinque anni.
Sindaco metropolitano
In sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo; successivamente lo Statuto della Città metropolitana potrà stabilire che il sindaco metropolitano:
-
sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
-
sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia;
-
sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Consiglio metropolitano
Il consiglio metropolitano è composto da:
-
sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
-
dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
-
dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
Funzioni ed attribuzioni dell’ente
L’art. 18, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 attribuisce alla città metropolitana:
-
le funzioni fondamentali delle ex province soppresse;
-
le seguenti funzioni fondamentali:
-
pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
-
strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
-
mobilità e viabilità;
-
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
-
Alla città metropolitana spettano:
-
il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
-
le risorse finanziarie di cui agli artt. 23-24 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Note
-
^ Legge 5 maggio 2009, n. 42. Camera dei deputati. URL consultato in data 04 dicembre 2011.
-
^ Fonte ANCI
-
^ Aree Metropolitane
-
^ Cfr. il testo del d.d.l. delega approvato dal Consiglio dei ministri
-
^ Perimetrazione di Torino
-
^ Fonte da Provincia regionale di Messina
Voci correlate
Collegamenti esterni
-
Studio Anci sui comuni italiani con riferimento alle 15 Città Metropolitane. URL consultato in data 12-10-2009.
-
Disegno di Legge: S. 1117 – Delega al Governo in Materia di Federalismo Fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (Approvato dal Senato) (A.C. 2105-A)
-
Delega al Governo in Materia di Federalismo Fiscale per l’istituzione delle 10 città metropolitane: To-Ve-Mi-Ge-Bo-Fi-Rm-Ba-Na-Rc
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