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Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza” – Capo V – Dei MESTIERI GIROVAGHI e di alcune classi di rivenditori – art. 121. (art. 122 T.U. 1926). Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, CONDUTTORE di AUTOVEICOLI di PIAZZA, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l’autorità locale di Pubblica Sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione (Comma abrogato dall’art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). È vietato il mestiere di ciarlatano.
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, delle leggi Pubblica Sicurezza” – art. 12 Ogni domanda per la CONCESSIONE di una AUTORIZZAZIONE di polizia dev’essere corredata dai documenti necessari …
Art. 13 LA DOMANDA è presentata all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al questore, analogamente si provvede al rinnovo annuale delle autorizzazioni.
Art. 138 Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell’art. 86 della legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione dei cui all’art. 121 della legge.
Art. 224 IL RILASCIO del certificato d’iscrizione, di cui all’art. 121 della legge, e le successive VIDIMAZIONI ANNUALI sono di competenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza…
Art. 226 l’iscrizione nel registro dell’autorità locale di Pubblica Sicurezza di coloro che esercitano alcuno dei mestieri girovaghi indicati nell’art. 121 della legge …
Art. 228 l’iscrizione prescritta dall’art. 121 della legge è necessaria per i barcaioli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da biporto e simili, … sottoposti alle autorità marittime, nonché per i noleggiatori di un unico autoveicolo purchè conducenti diretti. L’iscrizione è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaioli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili.
Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 L. 22 luglio 1975 n. 382” Art. 19 Polizia amministrativa – SONO ATTRIBUITE ai COMUNI le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
14) LA REGISTRAZIONE per MESTIERI AMBULANTI (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, CONDUTTORE di VEICOLI di PIAZZA, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all’art. 121;
Art. 85 Trasferimento alle regioni – Sono trasferite alle REGIONI le funzioni amministrative concernenti l’approvazione dei REGOLAMENTI COMUNALI relativi ai NOLEGGI ed ai SERVIZI da PIAZZA.
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” – Art. 7 Figure giuridiche – 1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del LIBERO ESERCIZIO della PROPRIA ATTIVITA’, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane ….. b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, … ovvero in cooperative di servizi, … c) associarsi in consorzio ……
Art. 8 Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni – 1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata…
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza” – Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: a) procedimenti per il RILASCIO e RINNOVO delle AUTORIZZAZIONI di Pubblica Sicurezza per lo svolgimento di industrie, MESTIERI, ESERCIZI ed ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, e la tenuta dei relativi REGISTRI;
Art. 2 Semplificazioni a carattere generale – 1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 della legge, LE AUTORIZZAZIONI di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, HANNO CARATTERE PERMANENTE, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” - Art. 3. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo STATO HA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA nelle seguenti materie: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della CONCORRENZA; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; m) DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
Legge 4 agosto 2006 n. 248 – Art. 6.”Interventi per il potenziamento del servizio di taxi” – 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al PRINCIPIO COMUNITARIO di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono: …..
Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni URGENTI per la CONCORRENZA, lo sviluppo delle infrastrutture e la COMPETITIVITA’” – Titolo I Concorrenza – Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni – Art. 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Capo VII – Trasporti – Articolo 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti – Autority) – 8) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell’Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: … c) all’articolo 10, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: ”1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente”.