In nome del popolo italiano

La sentenza del TAR Toscana sulla diatriba tra tassisti pisani apre un gravissimo   problema in tutta la categoria. E’ raccapricciante vedere che un cancro che sara’ complesso contrastare nasce e si sviluppa all’interno della categoria. Ricordo quello che mi disse un tassista alcuni mesi fa : ….”caro Roberto la maggioranza dei problemi ce li creiamo da soli, per avidita’ di corto respiro, non pensando al futuro… i politici sfruttano questa nostra propensione al karakiri e la grande finanza del capitale aspetta i nsotri cadaveri sotto i ponti…”  NO PASARAN!  (Roberto Cassigoli 24/01/2013)


N. 00098/2013 REG.PROV.COLL. N. 01692/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis)

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D’Aosta 2;

nei confronti di

(omissis)

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento Dirigenziale n. atto DN-18/978 del 30.10.2012 recante “Approvazione turni ed orari del Servizio Pubblico di taxi per il mese di novembre 2012” del Comune di Pisa;

della Deliberazione della Giunta Comunale di Pisa n. 218 del 22.12.2009;

-della Deliberazione della Giunta Comunale di Pisa n. 74 del 31.03.2010;

delle Proposte del 06.11.2012 dell’Amministrazione Comunale di Pisa prot. n. 49067 – Classificazione 1104_Taxi_Atti;

– del Regolamento Comunale dei Servizi di Trasporto Pubblico non in linea del Comune di Pisa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 febbraio 2008 in parte qua;

e con atto di motivi aggiunti depositati in data 1 dicembre 2012:

– del provvedimento dirigenziale n. DN-18/1073 del 30/11/2012 recante “Approvazione turni ed orari del Servizio Pubblico di taxi per il mese di dicembre 2012” del Comune di Pisa;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e di …(omissis)…;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Consorzio …(omissis)… e i suoi appartenenti ricorrono il provvedimento dirigenziale che ha stabilito le turnazioni del servizio taxi nel Comune di Pisa per il mese di novembre 2012 per il fatto che impone gli orari giornalieri massimi di attività per ogni impresa impedendo una libera concorrenza tra le imprese alla luce di quanto previsto dal D.L. 1/2012 nonostante gli aderenti al consorzio avessero tutti assunti un altro autista così da poter aumentare le ore di lavoro rispettando i turni massimi di guida per ogni singolo autista.

Contestavano poi anche sotto altri profili le scelte di turnazione effettuate con il provvedimento impugnato.

Il primo dei cinque motivi di ricorso denuncia l’incompetenza relativa del dirigente che ha emesso il provvedimento impugnato in quanto secondo la L. 21/1992 e la L.R. 67/1995 è il Consiglio Comunale che deve stabilire in concreto le modalità di svolgimento del servizio che non siano meramente esecutive dei limiti fissati dal regolamento.

Il provvedimento in questione, invece, è stato assunto in attuazione di due delibere della Giunta comunale la cui legittimità viene parimenti contestata perché il Consiglio Comunale non può delegare alla Giunta le sue competenze.

Il secondo motivo contesta la violazione dell’art.27 del Regolamento Comunale, dell’art. 36, comma 2, D.L. 1/2012 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisament5o ed erronea valutazione dei fatti.

L’art. 27 citato si limita a disporre che il servizio di taxi si esplica nell’arco della 24 ore precisando solo che è necessario un riposo di sei ore tra un turno e l’altro e che dopo il turno notturno è obbligatorio il riposo.

Il provvedimento inserisce, invece, limiti ulteriori che non tengono conto del fatto che alcuni titolari di licenze si sono muniti di un collaboratore che non presenta più i limiti previsti dall’art. 10 L. 21/1992, dopo la modifica operata con l’art. 36, comma 2, D.L. 1/2012.

In virtù di questa modifica il legislatore non avendo fatto la scelta di liberalizzare completamente il settore ha consentito ai titolari di licenza di poter utilizzare più a lungo l’autovettura con conseguente aumento della disponibilità per l’utenza.

Il provvedimento impugnato, al contrario, dispone che i titolari di licenze di taxi non condotte personalmente dovranno prestare servizio osservando la stessa turnazione dei titolari di licenza singola.

Inoltre il Comune nonostante vi sia un numero di licenze inferiore di tre unità al numero previsto non ha coperto i turni delle tre licenze mancanti con i mezzi esistenti nonostante il flusso di traffico generato dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria e non ha previsto alcuna differenza tra turni feriali e festivi.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, D.L. 138/2011 che ha stabilito il principio di libertà delle attività economiche tranne per una serie di situazioni tassativamente elencate, nessuna delle quali trova applicazione per il servizio taxi.

Per cui nonostante il principio valga per il servizio di taxi con le limitazioni di cui ai commi 8 e 11 bis del citato art. 3, tra tali limitazioni non si registrano quelle relative all’orario.

In sostanza non vi è stata liberalizzazione perché è rimasto il contingentamento delle licenze, ma i principi di liberalizzazione sono applicabili per aspetti collaterali quali i turni e l’orario.

Il Comune di Pisa avrebbe dovuto adeguare i propri regolamenti ai nuovi principi entro il 30.9.2012 ma ciò non è avvenuto e si è così verificata un’indebita restrizione della concorrenza.

Il quarto motivo evidenzia come in ossequio a direttiva regionale che voleva favorire l’organizzazione del servizio mediante la diffusione dei radio-taxi, il Consorzio si sia munito di un efficiente e costoso sistema di radio-taxi che consente di individuare il taxista libero più vicino al cliente che ha chiamato e di favorire così l’utenza, ma la limitazione dei turni imposta dal Comune tende ad azzerare i vantaggi di questo modulo organizzativo.

Il quinto motivo censura la violazione dell’art. 3, comma 5, del Regolamento 218/2009 della Giunta Comunale che prevede la proposta di articolazione dei turni da parte dell’assemblea dei taxisti; non essendovi stata alcun riferimento a tale proposta la turnazione di novembre doveva essere identica a quella del precedente mese di ottobre ai sensi della norma indicata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa che chiedeva il rigetto del ricorso ed in qualità di controinteressato il Co.Ta.Pi. che è un altro consorzio di taxisti pisani che concludeva anche esso per il rigetto del ricorso.

La camera di consiglio del 4.12.2012 veniva rinviata alla successiva camera di consiglio del 18.12.2012 per la presentazione di motivi aggiunti nei confronti del medesimo tipo di provvedimento già impugnato ma relativo ai turni del mese di dicembre.

Nel contempo veniva comunicata la rinuncia al ricorso da parte di Bonaldi Gianfranco e Grasci Puccini David.

Il ricorso per motivi aggiunti presenta ulteriori tre motivi il primo dei quali riprende i motivi del ricorso principale ritenuti estensibili anche al nuovo provvedimento.

Il secondo è una riproposizione autonoma del quinto motivo di ricorso perché neanche per la turnazione di dicembre era stata ascoltata l’assemblea dei taxisti ed il terzo motivo riprende le valutazioni del primo motivo di ricorso.

Anche rispetto al ricorso per motivi aggiunti le controparti concludevano per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18.12.2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione previa modificazione del rito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

DIRITTO

La questione che deve essere analizzata al di là della sua frammentazione in vari motivi di ricorso riguarda la perdurante legittimità di una regolamentazione del servizio taxi attraverso la rigida previsione di un turno di servizio che preceda i limiti minimi e massimi per ogni titolare di licenza.

A tal proposito va esaminato l’art. 3, commi 1, 2,8,9 e 11 bis, D.L. 138/2011 che in proposito afferma: “1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;

d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;

h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.

11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.

In virtù di tale disciplina si evidenzia come il legislatore abbia inteso procedere ad una generale liberalizzazione dell’attività economica ponendo pochissimi limiti per la tutela di importanti beni e dichiarando che il principio affermato nel primo comma costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

Ha posto nei commi successivi una limitazione all’eliminazione di ogni tipo di vincolo solo per alcune attività quale quella che rileva nel caso di specie come risulta dal comma 11 bis della norma affermando che le restrizioni da abrogare secondo il comma 8 non vengono meno per il servizio di taxi.

Orbene le restrizioni che rimangono in vita per tale tipo di attività sono quelle elencate al comma 9 che costituisce un’esplicitazione del contenuto del comma precedente.

In virtù del permanere di tali limiti continua a sussistere una predeterminazione delle licenze di taxi che può essere modificata solo con provvedimento amministrativo, permane una limitazione della zona ove il servizio può essere svolto, l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore, ma devono necessariamente venire meno tutte le altre restrizioni che caratterizzavano l’attività in questione poiché, a fronte di un principio generale addirittura qualificato come fondamentale per lo sviluppo economico e per la tutela della concorrenza, ogni limitazione che riduce la portata del principio deve avere un’interpretazione letterale ritenendo che le deroghe siano tassative.

Dal momento che la rigida predisposizioni di turni di servizio e la disciplina degli orari di lavoro non rientra tra le restrizioni che continuano a trovare applicazione per il servizio taxi, non può valere a legittimare la condotta del Comune di Pisa l’esistenza dell’art. 5 L. 21/92 o dell’art. 10 L.R. 67/95 che autorizzano regolamenti che disciplino la determinazione degli orari di servizio e dei turni di riposo.

Tali norme secondo il disposto del primo comma dell’art. 3 dovevano essere adeguate ai nuovi principi entro il 30.9.2012 e l’inerzia del legislatore nazionale e regionale non può essere utilizzato come argomento per affermare il permanere di limiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal legislatore del 2011.

Né può dirsi che vi sia violazione del diritto comunitario con riferimento alla direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio perché tale atto normativo ha previsto la non applicazione della liberalizzazione ai servizi di trasporto, ma non impedisce al legislatore nazionale di consentire una maggiore flessibilità anche in un settore non liberalizzato, così come non avrebbe impedito al limite di andare oltre l’indicazione del legislatore comunitario.

Contraria alla direttiva sarebbe stata un’applicazione della liberazione in ambito più limitato non un’estensione della disciplina a settori che a livello comunitario si era ritenuto di non inserire.

E’ evidente che alcuni limiti continueranno a permanere laddove siano posti a garanzia di quegli interessi che, secondo il primo comma del citato art. 3, consentono l’apposizione di divieti; ad esempio è evidente che potrà essere regolata la durata del turno di riposo per il singolo autista come anche la durata massima di un turno con unico autista poiché va salvaguardata la salute degli operatori e la sicurezza della circolazione e degli utenti del servizio.

Il Comune per il resto non deve curarsi altro che di garantire l’esistenza di un turno minimo di presenza dei mezzi valutato sulla base delle esigenze dell’utenza anche in relazione ai singoli periodi dell’anno, ma non deve predeterminare nel massimo la potenzialità del servizio, lasciando la scelta ai singoli operatori, nel rispetto dei limiti di cui al capoverso precedente, che nel tempo adegueranno l’offerta alle richieste della clientela secondo principi di concorrenzialità.

I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi e, anche se hanno cessato di avere efficacia l’interesse dei ricorrenti non viene meno in virtù dell’efficacia conformativa che la sentenza riveste per chi deve esercitare il pubblico potere censurato nel caso di specie.

Il Comune di Pisa dovrà perciò provvedere a rivedere i propri strumenti normativi alla luce dei principi contenuti nell’art. 3, comma 1, D.L. 138/2011 e nel redigere i turni di servizio dovrà limitarsi a garantire il servizio minimo, lasciando i singoli operatori liberi di incrementare l’offerta in base a valutazioni di convenienza economica di cui assumeranno il rischio nel rispetto della durata massima di turni individuali e del periodo obbligatorio di riposo.

La novità della questione e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

9 commenti

  1. qualcuno ha un tradutttore aramaico-italiano(normale)?
    Hanno per caso deciso con sentenza che è iniziata la liberalizzazzione che voleva fare Monti (ma con poco successo) SOLO a Pisa? Siamo tornati alle repubbliche marinare?

  2. No, solamente che i turni li devono autodeterminare i tassisti e che il comune deve solo vigilare sul servizio.

  3. l a licenza nasce con 24 ore di turno ,viene poi regolamentata dai comuni,certo che se l’articolo viene cassato in sentenza ci sarà la corsa ad avere più turni,con buona pace della delega alla provincia di stabilire il fabbisogno.Comunque già diverse città (bologna,Milano )avevano legittimato la seconda guida (a Milano fermata per eccesso di offerta del servizio).La sentenza toglie il potere deliberativo al Comune e in teoria dovrebbero essere i tassisti a mettersi d’accordo,ma ci riusciranno?Visto i precedenti non credo proprio che la categoria sara’ concorde,perchè come a Pisa bastano una decina di taxisti per far saltare tutto.

  4. solo 10 tassisti di pisa della radio 025353 hanno detto quello che pensavamo tutti i turni non devo esistere x l’imprenditore.

  5. Desidero sommessamente portare alla Vs. attenzione che questa sentenza, come tutte le altre emesse dai TAR, fa giurisprudenza e, sarà pertanto applicabile su tutto il territorio nazionale.
    Non ci resta che augurarci che la sua applicazione abbia degli effetti meno dirompenti di quelli profilatisi alla sua emanazione e, tuttavia nel bene e nel male per le conseguenze che si avranno dalla stessa, i tassisti pisani e tutti gli altri colleghi d’Italia hanno almeno…

    (…omissis…)

  6. Ripeto che è il consorzio ****** di pisa formato da 11 elementi dei quali 2 si sono già dissociati ed usciti dal consorzio…

  7. IMMINENT DANGER !!! Non capisco come si possa essere piu ottusi ed egoisti di quei 10 Pisani….in un periodo di certificate incertezze, ci mancavano solo loro e quelli che x 100 denari si sono venduti al nostro peggior nemico politico

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