Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente)
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione
scarica la Legge 21/92 aggiornata con le ultime modifiche del Decreto Liberalizzazioni del 24/01/2012
ma….scusate , quindi i proprietari delle auto ncc che sono iscritti ai vari desk possono posteggiare negli aeroporti? (riferimento alla legge in discussione)