Schiariamoci le idee sul 29/1 Quater

varese_5527/02/2009:   Nella Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 detto “Milleproroghe”) all’art. 29 comma 1 Quater vennero inserite modifiche sostanziali ai princìpi che dettano le norme per l’esercizio del noleggio con conducente, rendendo l’esercizio dell’attività vincolata al territorio del comune rilasciante l’autorizzazione ncc;


Ecco le modificazioni del 29/1 quater alla Legge 21/92:

a) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). – 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

(Si riporta l’articolo nella versione precedente: “Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco”)

b) dopo l’articolo 5, e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). – 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;

c) all’articolo 8, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e’ obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;

(Il comma precedente recitava: “3. Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza”)

d) all’articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non e’ esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;

e) dopo l’articolo 11, e’ inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Sanzioni). – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e’ punita:
– a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
-b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
-c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
-d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza».


27/02/2009:    Il Governo nella seduta del CdM n. 39 del 27/02/09 approva un emendamento abrogativo del suddetto comma 1 Quater rendendolo di fatto nullo. Tale provvedimento viene inserito con emendamento al DL 10/02/09 n. 5 convertito in legge dalla L 33 del 9 aprile 2009 (incentivi settore auto) all’art. 7 bis “Sospensione dell’efficacia di disposizioni in materia di trasporto persone mediante autoservizi non di linea” – sospensione sino al 30/06/2009;

26/06/2009:  Proroga della sospensiva  al 31 dicembre 2009
30/12/2009:  Proroga della sospensiva al 31 marzo 2010
19/03/2010:  Proroga della sospensiva al 31 maggio 2010
25/05/2010:  Proroga della sospensiva al 31 luglio 2012
14/07/2010:  Proroga della sospensiva al 31 maggio 2010…

…e così rimbalzando fino ai giorni nostri, con l’ultima proroga che scade il 30 giugno 2013.

Nel frattempo viene fatto un ricorso presso la Corte Europea di Giustizia presso Lussemburgo da alcuni Ncc che contestano la legalità di questa Legge che se non venisse prorogata la sospensiva, entrerebbe in vigore con tutta la sua potenzialità devastante nei confronti degli autonoleggiatori che si spostano dal loro comune di residenza verso i centri più appetibili (emblematici i casi di Roma e Milano letteralmente invasi da Ncc extracomunali).

Il ricorso pende tutt’ora ma entro il prossimo  26 settembre l’Avvocato Generale presso la Corte esprimerà il proprio parere sulla questione tenendo conto delle difese compiute da tutte le parti in causa. Nei successivi 3/6 mesi la Corte di Giustizia emetterà la propria sentenza definitiva.

I link interessanti per seguire questa vicenda sono: blog.libero.it/unoquater – taxitam.it – anitrav.com – fondo tutela uno quater – noitassisti.comtaxistory/cerca uno quater – Varese55

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2 commenti

  1. Posto che i Noleggiatori non sono il babau, ma dei lavoratori, credo che, come tutti, debbano essere posti nella condizione di poter lavorare.
    Il che non significa il far west, ma nemmeno vincoli impossibili per chi lavori in modo corretto (Art. 11 c. 4, prime quattro righe).

    Porto poi l’attenzione sulla vecchia formulazione dell’Art. 8 comma 3:
    “Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza”

    Il che significa, a parere mio, in caso di abrogazione dell’uno quater, che
    1. gli ncc debbono avere la rimessa o il pontile. Senza, non c’è concessione.
    2. presso di esso sono a disposizione dell’utenza: vuol dire che SOSTANO LI’, nella rimessa o al pontile, E NON ALTROVE quando non sono occupati. Sono una sorta di “taxi con posteggio privato preassegnato”, giusto per capirci. D’altronde sono “di rimessa”, non “da piazza” (definizione di ncc, cosa che non è in discussione)
    3. Per il servizio partono dalla rimessa, perché lì sono a disposizione. Fuori dalla rimessa NON SONO A DISPOSIZIONE dell’utenza. Se no, se ci pensiamo, cosa sarebbero? Dei taxi senza tassametro… Quindi, non essendo A DISPOSIZIONE, non possono prendere servizi fuori dalla rimessa. Perché NON a disposizione dell’utenza.
    4. Dove deve essere la rimessa o il pontile? L’autorizzazione del ncc è COMUNALE. Avete mai visto un Comune che emette autorizzazioni per un esercizio cone sede nel territorio di un altro Comune? Il Comune di Bresso può dare autorizzazione per una farmacia da aprire nel Comune di Cusago? Direi di no. Ergo, non può non essere che all’interno del Comune che ha emesso l’autorizzazione.

    Ma allora cosa c’è di diverso? Beh, che se il noleggiatore ha preso tre servizi in rimessa per il giorno dopo (o, comunque, prima dell’inizio del primo servizio), NON è obbligato a tornare in rimessa OGNI VOLTA, tra un servizio e l’altro.

    Ovviamente, tutto questo a personalissimo parer mio.
    Per ciò, tenderei a non fare harakiri se l’uno quater venisse abrogato.

    In ogni caso, a prescindere dall’abrogazione o meno dell’uno quater, regole e distinzioni tra taxi ed ncc, possono essere migliorati (anche meglio definiti)? La risposta è “secondo me, sì”.
    Se ho sbagliato qualcosa, ditemelo.

    Buon fine settimana.

  2. Oggi ore 00.10 dal ristorante Bon Wei 3 finte ricche hanno chiamato U…. Arrivata auto Ncc Mercedes targa **…**. Basta convocarli Maran!!!! Devi levarli dai ********? Come te lo dobbiamo dire? Con un bel fermo dell servizio al primo evento importante? L’App a Milano deve sparire. Sanzione ogni volta che compare la possibilità di chiamare sull’App. Quante volte li devi convocare. Neppure il conclave del Papa dura così tanto. Volete far rispettare questo c… di regolamento????

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