N. 01105/2013 REG.PROV.CAU. N. 02210/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2013, proposto da: A.N.I.Tra.V. – Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori, Giulio Aloisi, Giuseppe Di Resta, Ferdinando Verotta e Claudio Gilardetti, rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Armati, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale
contro
Comune di Milano, non costituito in giudizio
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale n.209/2013 del 29.7.2013, avente ad oggetto “Servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura – modalità, limiti operativi e prescrizioni vigenti”; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale e con riserva di proporre motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato:
che con il provvedimento in questa sede impugnato è stato preliminarmente dato atto che, alla luce di quanto stabilito dalla L. 15.1.1992, n. 21, è fatto obbligo ai conducenti di autovettura in servizio non di linea di osservare l’obbligo di stazionamento degli automezzi all’interno delle relative rimesse in attesa di una chiamata da parte della clientela con correlato divieto di sosta su aree pubbliche;
che in difformità della richiamata disciplina è stato ipotizzato che, tramite strumenti di telefonia mobile, la ricezione di chiamate e la loro accettazione possano avvenire in luoghi diversi da quelli della rimessa con conseguente pregiudizio per il servizio fornito dai conducenti locali di taxi;
che al fine di evitare ogni abuso e di garantire comunque la possibilità per l’utenza di fruire una più articolata prestazione di servizi è stato stabilito:
che l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano per l’attività di autonoleggio presuppone l’esistenza della rimessa nella città;
che nel caso di una gestione associata dello stesso servizio è necessario che essa abbia sede egualmente nella città di Milano con preclusione di gestire l’attività di operatori in possesso di autorizzazione rilasciata da altro Comune;
che l’inizio del servizio avvenga esclusivamente dalla relativa rimessa con prelievo del cliente e con trasporto privo di limiti territoriali;
che le chiamate effettuate in forma telematica debbano trovare registrazione presso le sedi delle imprese o delle loro associazioni;
che è vietato ai titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni di procurarsi la corsa nel territorio di Milano ovvero di usufruire di diverse strutture a ciò preposte;
che i ricorrenti hanno contestato la legittimità della suesposta disciplina, richiamando gli artt. 3, 8 e 11, 4° comma della vigente L. n. 21 del 1992, nonché la comunicazione 27.4.2010, n. AS683 inoltrata dall’AGCM al Parlamento e sottolineando l’arbitraria costituzione di compartimenti territoriali in contrasto con le norme della Costituzione e del diritto comunitario;
Ritenuto:
che le dedotte censure si palesano allo stato fondate nella parte in cui si appuntano sul divieto per i vettori con autorizzazione rilasciata da altri Comuni di procurarsi un servizio da svolgere nel territorio comunale (cfr. al riguardo la sentenza 6.11.1998, n. 363 della Corte costituzionale); che appare del pari dubbia sul piano costituzionale e comunitario la previsione dell’art. 11, 2° comma della ridetta L. n. 21 del 1992, che fa obbligo che il servizio debba essere effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza;
che pare, altresì, illegittimo il divieto che, in caso di una gestione associata, vettori con autorizzazione non rilasciata dal Comune d Milano siano chiamati per l’espletamento di un servizio con partenza dal suo territorio;
che pare, inoltre, restare priva di ragionevole giustificazione la possibilità che, in difetto di associazione fra diversi vettori, strutture diverse da quelle indicate nell’impugnato provvedimento possano ricevere chiamate e diramarle a conducenti non titolari di autorizzazione da parte del Comune di Milano;
che sembra del pari irrazionale alla luce del progresso della tecnica che, dopo la conclusione di una corsa, il conducente, che immediatamente dopo riceva in via telematica altra richiesta, debba necessariamente fare ritorno alla propria rimessa ovvero a quella che sia stata indicata anziché raggiungere direttamente il cliente in attesa, fermo restando il divieto di stazionamento sulle aree pubbliche;
che alla luce di quanto suesposto pare sussistente il fumus boni iuris del ricorso;
che sussistono gli estremi del danno grave e irreparabile, tenuto conto che la disposta direttiva preclude ai ricorrenti di prestare il loro servizio nel territorio milanese;
P.Q.M.
accoglie provvisoriamente la domanda cautelare, riservata restando ogni diversa statuizione in sede collegiale nel contraddittorio delle parti. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23.10.2013.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano il giorno 10 ottobre 2013.
Il Presidente
Francesco Mariuzzo
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Incredibile! Il comune non manda un avvocato da via Andreani a via Corridoni (300 mt) per difendere una determina dirigenziale del suo assessore al traffico!!!
Sono sicuro che ad Addis Abeba queste cose non succedono!
Ho come la sensazione che contiamo come il due di coppe quando la briscola è a spade…
Si ma a questa stregua, “alla luce del progresso della tecnica che,, che immediatamente dopo riceva in via telematica altra richiesta, debba necessariamente fare ritorno alla propria rimessa ovvero a quella che sia stata indicata anziché raggiungere direttamente il cliente in attesa”, chiunque può lavorare dovunque (taxi, ncc, trasporto disabili, trasporto cavalli o papere da lago), insomma cadono i cardini della legge quadro!!!!
Io continuo a dire chevoler tagliare le gambe ad ogni costo ai noleggi REGOLARI non fa altro che spianare la.strada ai vari U… e abusivi vari, quindi l’1quater è una grossa zappa sui piedi per i taxisti. Poi se qualcuno crede che è meglio un uovo oggi e domani niente gallina né uovo, stia pure nella sua idea.