Trasporto di persone: Onlus svincolate dalle regole Ncc

onlusda diritto24.ilsole24ore.com Una sentenza importante per tutto il mondo del volontariato, che vede riconosciuta la specificità del servizio sociale. Il giudice di pace di Cesena con sentenza n. 1095 dell’11 novembre 2013 , dopo circa un anno ha ritenuto illegittime le quindici multe che la polizia municipale di Cesenatico aveva elevato nei confronti dei mezzi dell’associazione e dei volontari che «accompagnavano una persona in difficoltà da un comune del circondario all’ospedale”.

Si è risolto così con una sentenza lapidaria e stringata, quello che era il primo caso simile in Italia di un contenzioso tra un soggetto privato ed un ente pubblico.

No a specifiche immatricolazioni e patenti “tematiche”

Il giudice di pace Stefano Santini ha condiviso in pieno la linea dell’associazione di volontariato, assolvendola da ogni accusa per cui aveva ricevuto sanzioni dalla polizia municipale di Cesenatico e, di conseguenza. accolto tutti i ricorsi presentati dalla stessa e annullato i provvedimenti della polizia locale. Il tutto con buona pace dei privati (ditta che sosteneva di essere stata danneggiata dall’attività dell’Associazione di volontariato, peraltro estromessa dal giudizio di merito) e delle verifiche eseguite dalla polizia municipale, che richiedeva la presenza di veicoli immatricolati appositamente e patenti “tematiche” per i volontari alla guida dei mezzi. Il giudice ha rilevato nella sentenza che sia l’istruttoria svolta che la documentazione esistente in atti hanno evidenziato come l’associazione ricorrente ha svolto l’attività di accompagnamento nell’espletamento dei servizi istituzionali di volontariato. Non è quindi fondata l’applicazione all’Associazione delle norme relative alle prescrizioni imposte alle imprese che svolgano servizio di noleggio di veicoli con conducente, non avendo l’associazione di volontariato fine di lucro. Gli automezzi ed i conducenti dell’associazione, quindi, non sono tenuti ai requisiti delle ditte private.

Il fatto

Tutto era nato da una richiesta di verifiche da parte di un privato, che aveva chiesto ai vigili di controllare Auser, perché, con i suoi volontari, gli aveva sottratto del lavoro riferito ad uno specifico appalto che lui aveva stipulato con l’Ausl. La querelle tra Auser e polizia municipale di Cesenatico si era poi allargata anche a Cesena, dove la multa ed il fermo di un veicolo erano stati eseguiti su un minibus per il trasporto scolastico. Analoghi i termini rispetto a Cesenatico, dove, davanti al giudice, i vigili hanno sostenuto che non erano in regola i mezzi dell’Auser che effettuano il trasporto da e per gli ospedali. Gli agenti avevano elevato multe ai conducenti e fermato alcuni veicoli, elevando contravvenzioni accompagnate dalla sanzione accessoria del sequestro della carta di circolazione.

Secondo la polizia locale, infatti, si tratta di un “noleggio di vettura con autista”, che è disciplinato da apposite licenze e deve essere fatto con mezzi immatricolati e autisti autorizzati. Le vetture dell’associazione, come quelle di tanti altri enti, sono invece auto “normali” di proprietà dell’associazione e chi usufruisce del servizio lo fa su chiamata. L’Auser ha ribattuto che il servizio reso per lo spostamento di pazienti bisognosi di cure continue agli ospedali di zona, e spesso non autosufficienti, non deve rientrare nella disciplina indicata dalla polizia locale.

E questa linea è stata sposata dal giudice di pace Stefano Santini, che con poche righe di sentenza ha dato ragione ad Auser, mantenendo in piedi a tutti gli effetti il servizio così come strutturato fino ad ora e così come viene svolto anche da altri enti di volontariato sul territorio. Tutto finito? Può essere di no. L’azienda privata che per prima ha messo in evidenza la questione potrebbe ricorrere ad un successivo grado di giudizio per la tutela dei propri interessi. Così come la polizia municipale, che continuando a pensare di essere nel giusto, pur rispettando ovviamente la sentenza, valuterà se ci sono le condizioni per proporre appello contro la sentenza.

3 commenti

  1. Apprendiamo felici la lieta novella!!
    Nobilissimo, per carita’, forse, l’ intento della onlus -almeno sulla carta- ma assolutamente non bastevole ad ovviare alla vigente normativa.
    A presto, dunque,R-U… Onlus e simili?!

  2. Al solito, quando si vuole forzare un desiderio (che è cosa diversa da una verità giuridica) si sbandiera una sentenza di un GDP, che, per quanto esecutiva è il gradino più basso nella scala gerarchica. Non più di una opinione “autorevole”. Tra l’altro nell’articolo (strano eh?) Non si capisce che fa questa Auser. Voglio proprio vedere un giudice togato che ci spiega che solo per portare cittadini “standard” servono i requisiti a tutela della sicurezza del trasportato, mentre se si tratta di anziani o disabili, tutto sommato ce ne possiamo fottere.
    Infine, anche se NON si ricorre la sentenza del GDP NON Costituisce precedente vincolante. Un altro GDP italiano potrebbe decidere esattamente all’opposto. Purtroppo per questi si è già espressa la Cassazione. Per fare a meno dei requisiti deve essere un trasporto di cortesia. Mi pare di intuire che i poveri bisognosi (ma manco per niente, è pieno di onlus che vanno e vengono dagli aeroporti) paghino e quindi si prendano i requisiti. Del resto una autorizzazione di NCC costa poco, una bella sagra della salciccia a scopo benefico e col ricavato acquistino una autorizzazione ncc e facciano prendere i ruoli agli autisti, in questo modo i bisognosi saranno certi di essere trasportati con sicurezza. Richiesta assolutamente legittima specialmente se li fanno pagare per essere trasportati.

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