Ncc: rischia l’abuso d’ufficio il sindaco che rilascia troppe autorizzazioni

Entilocali_e_Paquotidianoentilocali.ilsole24ore.com Ncc laziali di fronte all’ennesima battaglia giudiziaria. Questa volta in Cassazione, dove non è stato ottenuto il dissequestro delle autorizzazioni per svolgere il servizio di noleggio con conducente. La Corte di cassazione con la sentenza n. 20153/15 depositata ieri ha infatti riconfermato, dopo il giudice del riesame, la misura cautelare reale di sequestro preventivo di ben 75 autorizzazioni rilasciate da un Comune della Regione Lazio disposto con decreto del giudice per le indagini preliminari, che aveva intravisto sufficienti indizi del reato di abuso d’ufficio a carico del sindaco per il rilascio di un numero eccessivo di licenze.

Il ricorso dei conducenti contro il fumus…  
La difesa dei noleggiatori si appigliava in particolare sull’assenza di un accordo o unitarietà di intenti tra loro e il primo cittadino dell’ente locale nel rilascio di autorizzazioni così numerose per un piccolo Comune. Quindi, affermavano l’assenza dei gravi indizi del reato per cui si procedeva al sequestro preventivo. Ma la Corte – oltre a ribadire che in sede di legittimità si valuta solo la serietà e la congruenza degli indizi posti a base della misura cautelare – ha ravvisato la rilevanza del contrasto tra i limiti stringenti imposti dalla legge regionale e l’esorbitante numero di autorizzazioni. Infatti, il sindacato della Cassazione non potendo entrare nel merito della sussistenza e della gravità degli indizi può solo valutare l’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato. E su questa base salva il ragionamento del giudice del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo.

…e il nuovo attacco alle regole regionali
Come noto la vicenda Ncc è qui di fronte a una nuova puntata che anche in questo caso è fondata sulla critica alla legge regionale 53/1993 colpevole di:
– bloccare la concorrenza in questo settore del trasporto di persone violando le regole della libertà di circolazione e di stabilimento in ambito comunitario;
– aver stabilito regole più stringenti di quelle della legge quadro nazionale 21/1992, di cui anzi sottolineano i ricorrenti, le disposizioni più restrittive sono state oggetto di molteplici rinvii d’efficacia ancora in corso grazie all’ultimo provvedimento milleproroghe.
Ma su entrambi i punti la Corte di cassazione ha respinto entrambe le tesi affermando che:
– le regole comunitarie sono poste a tutela della leale concorrenza tra operatori nazionali e comunitari che esercitino le libertà fondamentali della Ue;
– le leggi regionali soprattutto in assenza della piena efficacia della legge quadro ben possono fissare quei criteri che assicurino lo stretto legame tra il servizio autorizzato e il territorio dove si ottiene la licenza.
In particolare la connessione del servizio Ncc con le esigenze della popolazione residente nell’ente locale è garantita ad hoc dalla norma che prevede che l’inizio e fine turno del noleggiatore avvenga nel proprio territorio comunale. Da qui l’obbligo di avere nel Comune la rimessa dell’autovettura onere di recente confermato anche dal Tar Lazio con la sentenza n. 5148/15 relativa al ricorso dei noleggiatori contro un altro piccolo ente locale della Regione.
Ma sempre di recente si registra invece un punto a favore degli Ncc di altri Comuni laziali contro Roma Capitale. E’ stata, infatti sospesa la delibera 79/2015 con cui la giunta capitolina prevede le modalità e le procedure per l’accesso nel territorio di Roma capitale ai soggetti autorizzati altrove nel Lazio. Ma sia l’ampiezza dell’area individuata sottoposta all’obbligo di comunicazione per ottenere l’accesso sia la mancata adozione di strumenti che consentano tale comunicazione in tempo reale sono state alla base della sospensiva del Tar Lazio n.1920/15 depositata il 7 maggio scorso. Questione, quest’ultima su cui ci sarà l’udienza l’8 luglio 2015.