Nell’ambito del ddl concorrenza n. 2085 (già approvato dalla Camera lo scorso ottobre), si susseguono da alcuni giorni frequenti incontri al Senato; questi incontri sono in realtà delle “audizioni” di soggetti che tentano di fare pressione sul Governo affinché un disegno di legge comprenda regole traducibili in leggi “personalizzate” da cui trarre enormi vantaggi operativi e/o economici. Abbiamo avuto tutti modo di conoscere grazie a questo blog e i social network, chi è stato recentemente convocato al Senato e chi sarà convocato nei prossimi giorni… inutile dire che questi frenetici movimenti hanno creato disagi e preoccupazioni nella categoria, al punto da chiedersi come potrebbe evolvere il ddl, a quali “strane storture” potrebbe essere sottoposto. Cerco di rispondere a queste domande tentando di fare chiarezza, trascrivendo l’iter esatto di qualsiasi disegno di legge: non lo dice il sottoscritto, ma la Costituzione Italiana. Buona lettura, leggete fino in fondo, mi raccomando.
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
- la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)
- l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
- la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette)
- la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
- un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell’economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;
- Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un’unica relazione e un solo testo l’Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranza da parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.
- La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l’intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati:
- L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);
- L’esame da parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall’Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l’Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto.
Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarda le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.
(tratto da camera.it)
Salvo decreti d’urgenza e dell’abuso degli stessi negli ultimi vent’anni.
Peccato esista il voto di fiducia. Quindi cari colleghi il film dell’orrore è il seguente: al Senato folgorati dall’audizione di U…, votano una modifica al disegno di legge concorrenza che modifica la 21/92 legalizzando U… e togliendo il vincolo di territorialità agli ncc, la Camera approva, il Presidente promulga, la Gazzetta Ufficiale pubblica e noi siamo morti.
Ciro spiegalo tu ai nostri rappresentanti.
SCUSATEMI IO DI POLITICA NON CI CAPISCO MOLTO;MA UN PROVERBIO PALERMITANO DICE:PIÙ SI ARRIMINA(mescola)PIÙ FETO FA'(puzza farà).
Fra pressioni sul governo e sull ‘Autority che dal punto di vista giuridico non vale un c….o ( e mi autocensuro ! ) e con video /filmati di cene di questa decantata multinazionale con esponenti del Governo che vuole le leggi fatte a “Personam “a danno dei Tassisti e degli NCC che lavorano con regolari licenze emesse sul territorio di competenza , con i nostri ottimi studi legali cè un sacco di materiale per la magistratura.
Altrimenti …….W LA FRANCE !!!!
La questione di fiducia è un istituto della forma di governo parlamentare riservato al Governo, non previsto in Costituzione, ma disciplinato dai regolamenti interni della Camera e, in misura minore dal Senato. Il governo pone la questione di fiducia su una legge (o più comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. Ponendo la fiducia sulla legge, tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata; sempre più spesso, tuttavia, essa è posta dal Governo su un proprio maxi-emendamento. E’ tutto possibile. Anche che al Senato restino folgorati dall’ audizione di My…. per esempio.
sempre grazie , mi sono fatto un ottima lettura , vedremo gli eventi live , giorno per giorno .
Siamo in balìa di un governo, con la g minuscola, che nessun italiano ha votato. Siamo nelle mani di un ciarlatano che gira per il mondo a raccontare bugie sullo stato di salute del nostro paese, sempre con la p minuscola, notizie che vengono puntualmente smentite dai dati e dalla situazione reale… cosa volete che gliene importi a simili personaggi della democrazia e di che cos’è un iter parlamentare? Essere cittadino di questo paese fà ogni giorno più ribrezzo!
Ma il giubileo deve iniziare per i taxi fermiamo tutto i taxi sono in assemblea in tutta Italia questi sono corrotti
si dice ….. Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato ….. FALSO , non dimentichiamoci che le ultime modifiche alla 21/92 sono state inserite 7 anni fa nel milleproroghe ( o milleporcate) . Nulla toglie che eventuali leggere modifiche (per i parlamentari ) ma pesanti per gli operatori Taxi/NCC POSSONO ESSERE INSERITE NEL NUOVO MILLEPROROGHE