Il nostro collega Jean-Philippe conta, desolato, i taxi fermi al posteggio di Boulevard de Vaugirard, Montparnasse, all’incirca alle 19 di stasera. Questo il suo commento: “Boulevard de Vaugirard station de taxis corps de place normalement 8 voir 10 véhicules maxi Toutes les stations se ressemblent on ne fait plus rien dans Paris“. Dopo la liberalizzazione dei Vtc (la licenza di Vtc (Ncc) in Francia è una pura formalità) di 6 anni fa e l’ingresso del cancro americano da 4 nel mercato, i taxi francesi stanno esalando gli ultimi respiri. Finiremo così anche noi?
7 commenti
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Finiremo così anche noi?Siamo già finiti così .In piazza Emilia oggi alle 17,30,con pioggia torrenziale non c’era posto per fermarsi in parcheggio.ditemi voi.Corriere online di oggi,riporta oltre agli emendamenti pro America anche la discussione di domani sulla proposta del cumulo delle licenze taxi che verrà discussa con il ministro Del Rio .A dimenticavo di ricordarvi che a Febbraio ci sono INPS eInail da pagare,non organizzate rapine per le scadenze(scherzo ovviamente ).
Effettivamente ci stavo pensando 😉
Certo che se non si fa un c…zo finiremo anche noi così
Ma che cosa stiamo aspettando ???
Questa agonia di questi emendamenti quando finirà ?
Quando ne discutono?
Se qualcuno mi da una risposta grazie
Così dice il Corriere di oggi:
La settimana prossima il dibattito sul ddl concorrenza dovrebbe spostarsi su altri temi a cominciare da quello delle professioni (avvocati, notai e farmacisti) e sui farmaci, ma dal ministero della Salute ribadiscono il «no» secco alla liberalizzazione delle medicine di fascia C nei supermercati. Solo alla fine, la discussione potrebbe allargarsi anche a una eventuale regolamentazione di U…, la piattaforma online di una multinazionale per poter noleggiare un’auto con autista usando una semplice «app», servizio che a fine gennaio ha scatenato le proteste dei tassisti di mezza Europa.
Art. 3
Servizio di noleggio con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza
specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una
determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate,esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 5-bis
Accesso nel territorio di altri comuni
1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarita’ dei requisiti di operativita’ della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso
Art. 8
Modalita’ per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso
bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta’ o la
disponibilita’ in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle
in forma singola o associata.
2. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo
veicolo o natante. Non e’ ammesso, in capo ad un medesimo soggetto,
il cumulo di piu’ licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero
il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo
soggetto, di piu’ autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo
soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di
taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente, ove eserciti con natanti.
Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e’ obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
4. L’avere esercito servizio di taxi in qualita’ di sostituto alla
guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo
di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di
noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo
preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del
servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente.
Art. 11
Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del
servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono
circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai
regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono
effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato
la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente
per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto
salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa.
I comuni in cui non e’ esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste
per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un
“foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o societa’ titolare della licenza.
La compilazione dovra’ essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente.
Tale documentazione dovra’ essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
5. I comuni in cui non e’ esercito il servizio di taxi possono
autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio
di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita’ competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali,aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purche’ la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate
e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei
varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
Art. 11-bis
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e’ punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza.
Grazie a http://www.unicataxifirenze.com/node/758 per avercelo ricordato, ce ne scordiamo troppo spesso che c’è una Legge e che quasi nessuno la rispetta.
In Italia alcuni, seppur vero che sono mosche ‘bianche’, hanno acquisito il ‘diritto di esercizio’ dell’attività DIRETTAMENTE dallo Stato a fronte di una ‘compensazione a favore’ dei pre-esistenti titolari…
E a Parigi, risulterebbe che il livello qualitativo del servizio taxi è stato fatto scadere esponenzialmente. Oppure, per ‘pochi’ tassisti non estromessi continuano rimetterci in molti?… Il cittadino (o lo Stato?) vuole i taxi al posteggio e le tariffe massime amministrate. Poi però utilizza o riconosce autonomia solo ad ‘altri’ operatori e/o sistemi (piattaforme intermediarie) per accedere al servizio? Come a dire vale la pena sacrificare alcuni… Lavoratori precari a partira iva e senza ammortizzatori sociali.