In un post precedente vi informavamo che il Senato, per mano dei due relatori, presentava in 10a Commissione INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, l’emendamento 52.0.400 che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea. A tale emendamento si sono poi aggiunti alcuni sub-emendamenti per i quali è stato ritenuto necessario ottenere il parere 5a Commissione Bilancio per il proseguo dell’esame. Nella giornata di ieri 7 giugno nella seduta nr. 253 il parere della Commissione bilancio è stato contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 52.0.400, 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19 che sono pertanto inammissibili; non ostativo sui restanti emendamenti (di cui segue elenco), su cui il parere è sospeso:
52.0.400/1
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori».
52.0.400/2
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini».
52.0.400/5
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».
52.0.400/6
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai più moderni» con le seguenti: «e incentivare l’utilizzo dei più moderni».
52.0.400/7
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».
52.0.400/14
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».
52.0.400/15
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».
52.0.400/16
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».
52.0.400/17
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera f),dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».
52.0.400/18
All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «g) introdurre una definizione normativa di vehicle sharing, inteso come servizio di trasporto basato sull’uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l’utilizzo di strumenti informatici.».
52.0.400/19
All’emendamento 52.0.400, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:
«Art. 53-bis.
1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
”Art. 3-bis.
(Servizio di noleggio con conducente)
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza al titolare dell’autorizzazione o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), devono essere in possesso di idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture.”;
b) il comma 5-bis è soppresso;
c) il comma 4 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
”4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte dell’esercente il servizio e del conducente della vettura di un registro giornaliero, in formato cartaceo o digitale, completo dei dati dell’esercente e del servizio svolto a corsa e/o a tempo. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio.”».
A dire il vero NON capisco bene, in pratica la commissione non accetta la legge delega?
Fabio la commissione ha detto che quegli emendamenti non sono accettabili, quindi non andranno neanche in discussione. Rimangono tutti gli altri emendamenti pendenti sul nostro capo come la spada di Damocle. La legge delega non c’entra nulla con gli emendamenti, è stata solo una promessa (vana, a quanto pare) per farci smettere lo sciopero. Direi che si sta avvicinando un periodo difficile per noi, peccato che grazie al caos in pochi lo stanno capendo. Staremo a vedere.