Causa inammissibilità, il Senato riformula l’emendamento 52.0.400

foto_logo_senatoCome già informato in un precedente post , la 5a Commissione Bilancio al Senato, ha dichiarato inammissibile l’emendamento dei relatori nr. 52.0.400 che in sostanza delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del ddl concorrenza,  un decreto legislativo per la revisione della disciplina del TPL . Nella seduta nr. 257 di oggi 14 luglio, i relatori hanno riformulato l’emendamento in questione che è attualmente classificato con il nr. 52.0.400 (testo 2). Il nuovo testo dell’emendamento riformulato e da riesaminare, non si discosta particolarmente dal precedente, tranne che per la parte di colore rosso (le modifiche apportate riguardano esclusivamente la clausola di invarianza finanziaria):

52.0.400 (testo 2)
I RELATORI
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

           a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

           b) adeguare l’offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni standard tecnologici;

           c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

           d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell’offerta;

           e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

           f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

        2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l’espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

        3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

        4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

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Il presidente MUCCHETTI propone che i subemendamenti già presentati al testo originario dei dell’ emendamento dei relatori 52.0.400 si intendano tutti ripresentati ai rispettivi testi 2 (vedi elenco sottostante), senza fissare quindi un termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti; propone invece di fissare sin d’ora alle ore 10 di lunedì 18 luglio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all’emendamento e alle riformulazioni che saranno presentate alla ripresa della seduta.

 — ELENCO SUB EMENDAMENTI RIPRESENTATI —

52.0.400 testo 2/1

BONFRISCO, PERRONE

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori».

52.0.400 testo 2/2

CERVELLINI

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini».

52.0.400 testo 2/3

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l’offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione tra passeggeri e operatori del servizio;»;

        b) alla lettera c), alla parola «regolare» premettere le seguenti: «promuovere e»;

        c) alla lettera d), dopo le parole: «del servizio garantendo» inserire le seguenti: «la sicurezza del trasporto e la professionalità del conducente, nonché le informazioni necessarie ad»;

        d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire gli standard nazionali per l’individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione efficiente dei servizi di mobilità di cui alla lettera a);»;

        e) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/4

LANZILLOTTA

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;»;

        b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;

        c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/5

GAMBARO

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».

52.0.400 testo 2/6

BONFRISCO, PERRONE

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai più moderni» con le seguenti: «e incentivare l’utilizzo dei più moderni».

52.0.400 testo 2/7

GALIMBERTI, PELINO

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

52.0.400 testo 2/8

GAMBARO

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera c), sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «promuovere»;

        b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/9

BONFRISCO, PERRONE

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c),sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all’articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

52.0.400 testo 2/10

BONFRISCO, PERRONE

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c),sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

52.0.400 testo 2/11

GAMBARO

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c),sostituire la parola: «regolare», con la seguente: «promuovere».

52.0.400 testo 2/12

CERVELLINI

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c),dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: «tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali,».

52.0.400 testo 2/13

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, PALERMO

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera c) inserirela seguente: «c-bis) eliminare l’obbligo, posto a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività secondo criteri di efficienza ed economicità;».

52.0.400 testo 2/14

CERVELLINI

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

52.0.400 testo 2/15

GAMBARO

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/16

BONFRISCO, PERRONE

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».

52.0.400 testo 2/17

CERVELLINI

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera f),dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

52.0.400 testo 2/18

MANCUSO

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «g) introdurre una definizione normativa di vehicle sharing, inteso come servizio di trasporto basato sull’uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l’utilizzo di strumenti informatici.».

52.0.400 testo 2/19

BARANI, RUVOLO

All’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Al fine di favorire la concorrenza nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e di adeguare l’offerta dei servizi in favore dei consumatori anche attraverso l’uso di nuove tecnologie, la prenotazione dei servizi di noleggio autovetture con conducente di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 può essere effettuata direttamente o tramite servizi tecnologici per la mobilità presso idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture e per la gestione delle prenotazioni nella disponibilità giuridica dei soggetti di cui all’articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il documento comprovante la prenotazione del servizio può essere trasmesso alle vetture svolgenti il servizio anche telematicamente, in tal caso deve contenere un codice di identificazione unico della prenotazione riscontrabile in caso di accertamento.».

        Conseguentemente, all’emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», sostituire la rubrica con la seguente: «(Norme per favorire la concorrenza dei servizi di NCC e delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autotrasporti pubblici non di linea)».