Emendamento 10.0.1000 del Governo presentato al dl 135 semplificazioni al Senato e subemendamenti

TAXI-NCC – Emendamento 10.0.1000 del Governo presentato al dl 135 semplificazioni al Senato e subemendamenti. Sostituisce il decreto-legge in discussione alla Camera………….

 

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10.0.1000/1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

All’emendamento 10.0.100, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: ”2-bis. Ad integrazione dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo decreto, è consentito l’uso proprio fuori servizio”».

10.0.1000/2

MARGIOTTA

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: ”3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione che ha rilasciato l’autorizzazione. Sono esclusi dal presente provvedimento le Autorizzazioni delle Province Autonome di Bolzano e Trento. È possibile, per il vettore, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altre Regioni, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019”»;

b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ”al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana”, con le seguenti: ”al di fuori della Regione”, e le parole da: ”in formato elettronico, le cui specifiche”, fino alla fine della lettera con le seguenti: ”, che deve indicare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

e) dati generici del fruitore del servizio.

Il foglio di servizio, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, deve essere tenuto a bordo del veicolo per essere esibito agli organi di controllo.”;

c) al comma 1, lettera d), capoverso ”4-bis”, sostituire le parole: ”all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune”, con le seguenti: ”all’interno della Regione”;

d) al comma 2, sostituire le parole: ”30 giugno 2019”, con le seguenti: ”30 settembre 2019”;

e) al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: ”Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono introdotte limitazioni all’immissione in servizio: potranno essere trasformati in veicoli ad Uso Noleggio con Conducente soltanto quelli immatricolati non oltre 5 anni prima della data di trasformazione”.

f) al comma 4, sostituire le parole: ”novantesimo giorno”, con le seguenti: ”trentesimo giorno”, e aggiungere in fine i seguenti periodi: ”Tali sanzioni vengono assimilate a quelle previste dall’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con sospensione per giorni 30 dell’iscrizione all’Albo Regionale dei conducenti di auto da noleggio con conducente, alla terza infrazione commessa nel quinquennio. D’ufficio sarà cancellato il conducente che avrà raggiunto la quinta infrazione negli ultimi cinque anni e potrà essere riammesso ad esami per nuova iscrizione, anche in Regione differente dalla precedente, solo e soltanto trascorsi due anni dalla data della quinta infrazione. Sono previste sanzioni pecuniarie a carico del titolare nei casi di mancanza della copertura assicurati va, della Autorizzazione in originale, della effettuata revisione e del contratto di lavoro. Per la terza inosservanza dell’obbligo di documentazione nell’arco di 5 anni è prevista la sanzione accessoria della sospensione del Libretto di Circolazione per giorni 15, mentre la quinta infrazione nel quinquennio comporterà d’ufficio la sospensione di giorni 60.”;

g) al comma 6, dopo le parole: ”non è consentito”, inserire le seguenti: ”alle Regioni”, ed aggiungere in fine i seguenti periodi: ”Successivamente i criteri per l’ampliamento dei numero delle autorizzazioni avverrà a titolo oneroso, attraverso appositi bandi di cui le singole Regioni avranno responsabilità, e tenendo conto non solo del numero di residenti ma anche delle necessità del bacino di utenza, d’intesa con le associazioni di consumatori, Enti del Turismo locali e Prefetti. Fatta salva la possibilità delle singole Regioni di abbreviare i tempi di rinnovo, sarà al massimo ammesso a 5 anni il limite per la verifica della continuità del possesso di requisiti ed operatività per un rinnovo periodico. Saranno forzatamente restituite alle Regione di origine tutte le autorizzazioni che non potranno godere del rinnovo ed immediatamente rimesse a bando di concorso. Dal rinnovo saranno escluse autovetture con oltre 8 anni dalla prima immatricolazione. Verranno esentati da codesta regola le vetture di interesse storico, inserite nei registri ASI e verrà concessa una proroga di un singolo anno ai veicoli che hanno subito riparazioni, di importo fatturato superiore a euro 5,000 nell’ultimo anno. Gli esami di accesso agli Albi Regionali del Conducenti di autovetture ad uso Ncc dovranno svolgersi con cadenza massima semestrale e richiedere al candidato una buona conoscenza del territorio regionale, la padronanza di almeno due lingue tra cui l’italiano (più altra lingua, nelle zone di minoranza linguistica), l’utilizzo di apparecchiature GPS e applicazioni per Smartphone che permettano l’implementazlone dei servizi offerti alla clientela.”;

h) sostituire il comma 8 con il seguente: ”8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’attività delle piattaforme intermediazione che mediano tra domanda autoservizi pubblici non di linea.”;

i) sostituire il comma 9 con i seguenti: ”9. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, tutti coloro, ditte Individuali, cooperative e consorzi che hanno operatività in Regioni differenti da quella del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, possono convertire, presentando alle apposite commissioni regionali:

a) domanda di variazione di Regione in carta semplice;

b) originale dell’autorizzazione;

c) contratto comprovante la titolarità esclusiva di una rimessa ubicata nella Regione di iscrizione;

d) ricevuta del versamento di euro 500 a favore della Regione di nuova iscrizione (causale: Spese amministrative di trasferimento del titolo autorizzativo Ncc dal Comune di […] alla Regione […]):

e) ricevuta del versamento di euro 500 a favore dell’Ufficio competente della MCTC;

f) Durc.

La conversione avverrà, per tutti coloro che manterranno l’autorizzazione nella medesima Regione, previa presentazione di:

a) Domanda di variazione di Regione in carta semplice;

b) originale dell’autorizzazione;

c) Durc.

9-bis. Le autorizzazioni attualmente rilasciate dal Comuni capoluogo di Regione conserveranno la medesima numerazione in ambito Regionale, mentre t numeri successivi seguiranno la cronologia delle richieste, senza precedenze territoriali”.

10.0.1000/3

DURNWALDER, LANIECE

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ”3.” con il seguente:

«3. La sede operativa del vettore o almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. É possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio provinciale del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel caso in cui il vettore disponga di più rimesse per la stessa autorizzazione ha l’obbligo di comunicare al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione presso quale Comune si trovano le ulteriori rimesse».

10.0.1000/4

MARGIOTTA

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera b), capoverso ”3”, secondo periodo, sostituire le parole: «È possibile per il vettore disporre di», con le seguenti: «Le Regioni stabiliscono le».

10.0.1000/5

MALLEGNI, BARBONI

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera b), capoverso ”3”, sostituire le parole: «della medesima Provincia o Area metropolitana», con la seguente: «Regione o, per la Città metropolitana di Roma, nell’Area metropolitana».

10.0.1000/6

MARGIOTTA

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso ”3”, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”In deroga a quanto previsto al presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per la sola regione Sicilia l’autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa.”;

b) alla lettera d), capoverso ”4-bis” aggiungere infine il seguente periodo: ”Per quanto riguarda la regione Sicilia, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale”.

10.0.1000/7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

All’emendamento 10.0.100, al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all’articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

”2-bis. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell’abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti o perdita del requisito di cui al precedente comma 2, dell’articolo 6, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l’intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell’abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente”.

b-ter) all’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: ”3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. II rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione”».

10.0.1000/8

MARGIOTTA

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 4, al comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ”Entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le Regioni, sentita l’Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Qualora le Regioni non provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento dei Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.”».

10.0.1000/9

MALLEGNI, BARBONI

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l’articolo 5-bis è abrogato».

10.0.1000/10

MALLEGNI, BARBONI

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le prenotazioni di trasporto per il noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. I veicoli o natanti immatricolati servizio noleggio con conducente, qualora privi di prenotazione o di contratto di servizio, debbono sostare nelle rimesse o presso i pontili di attracco di cui all’articolo 3 comma 3.

Al termine dei servizi prenotati o del contratto a tempo i veicoli ed i natanti debbono rientrare presso le rimesse o i pontili di attracco di cui all’articolo 3 comma 3.

Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Regione in cui ricade il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la prova di prenotazione di servizio o del contratto a tempo da tenere a bordo del veicolo o del natante. I requisiti e le specifiche tecniche dei documenti di prova del servizio sono stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto di concerto con il Ministro dell’interno previo parere della Conferenza Unificata e sentite le organizzazioni di categoria del noleggio con conducente.

La presente disposizione non si applica alla Città metropolitana di Roma».

10.0.1000/11

MALLEGNI, BARBONI

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della Provincia o dell’Area metropolitana», con la seguente: «della Regione o, per la Città metropolitana di Roma, dell’Area metropolitana».

10.0.1000/12

DURNWALDER, LANIECE

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera c), al capoverso ”4.”, sopprimere la lettera b).

10.0.1000/13

DURNWALDER, LANIECE

All’emendamento n. 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera c), al capoverso ”4.”, sostituire le lettere b), c), d) ed e) con le seguenti: ”b) data, luogo di partenza e di arrivo; c) numero di telefono del fruitore del servizio”.

10.0.1000/14

DURNWALDER, LANIECE

All’emendamento n. 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», al comma 1, lettera c), al capoverso ”4.”, sostituire la lettera c) con la seguente: ”c) data, luogo di partenza e di arrivo;”.

10.0.1000/15

DURNWALDER, LANIECE

All’emendamento n. 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», al comma 1, lettera c), al capoverso ”4”, sopprimere la lettera d).

10.0.1000/16

DURNWALDER, LANIECE

All’emendamento n. 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», comma 1, lettera c), al capoverso ”4.”, sostituire la lettera e) con la seguente: ”e) numero di telefono del fruitore del servizio.”.

10.0.1000/17

MALLEGNI, BARBONI

All’emendamento n. 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», comma 1, lettera d), sostituire il comma 4-biscon il seguente:

«4-bis. L’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa o al pontile di attracco quando l’esercente del servizio debba eseguire più prestazioni a viaggio o prestazioni con contratto a tempo. Alla fine dell’esecuzione dell’ultima prenotazione o del contratto a tempo il veicolo o il natante debbono rientrare nelle rispettive rimesse o pontili di attracco. La presente disposizione non si applica alla Città Metropolitana di Roma.».

10.0.1000/18

MARGIOTTA

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando, dopo l’arrivo a destinazione dell’ultimo utente registrato, il vettore riceve una o più prenotazioni aggiuntive effettuate presso la sede mentre lo stesso sta percorrendo il tragitto di ritorno verso la rimessa, a condizione che ciascuna prenotazione aggiuntiva sia debitamente registrata dal vettore sul foglio di servizio prima dell’inizio del relativo tragitto».

10.0.1000/19

MARGIOTTA

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019».

10.0.1000/20

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

All’emendamento 10.0.100, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all’articolo 13, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”il corrispettivo, anche qualora stabilito sulla base di tariffe predeterminate, non può subire sconti o maggiorazioni sulla base di accordi tra vettore e utente”».

10.0.1000/21

SANTILLO

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.0.1000/22

MARGIOTTA

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, sostituire le parole: «dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dall’adozione del decreto di cui al comma 2».

10.0.1000/23

MALLEGNI, BARBONI

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 6, dopo le parole: «motocarrozzetta e natanti», inserire le seguenti: «e licenze di taxi. È fatto salvo il rilascio di licenze o di autorizzazioni ai concorsi in essere o comunque pubblicati alla data del 29 dicembre 2018. La durata massima della sospensione non può essere superiore a 18 mesi dal 1º gennaio 2019».

10.0.1000/24

MALLEGNI, BARBONI

All’emendamento 10.0.1000, al capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esecuzione dei servizi di noleggio con conducente con autovettura o natante, a seguito di prenotazione o contratto a tempo, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa o dal pontile di attracco, fermo restando la prova del contratto a tempo o della prenotazione da tenere a bordo».

10.0.1000/25

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

All’emendamento 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell’articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza”».

10.0.1000/26

CONZATTI

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ”a carico dei concessionari subentranti.”, è aggiunto il seguente periodo: ”Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell’articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza”».

10.0.1000/28

CONZATTI

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis). Al comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 148 del 2017 le parole: “non figurino privati”, sono sostituite dalle seguenti: «figurino privati con una partecipazione massima del 20 per cento come previsto dalla specifica Direttiva”».

10.0.1000/27

D’ARIENZO

All’emendamento 10.0.1000, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ”a carico dei concessionari subentranti.”, aggiungere le seguenti: ”Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell’articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza”».

10.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, le parole: ”presso la rimessa” sono sostituite dalle seguenti: ”presso la sede o la rimessa” e sono aggiunte infine le seguenti parole: ”anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”;

b) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.”;

c) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

e) dati del fruitore del servizio.

Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.”;

d) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

”4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.”.

2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell’archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l’articolo 1-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».

Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, è abrogato».

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.

12 commenti

  1. Quindi vorrebbero spostare tutto a livello regionale e prevedere solo 30 gg di sospensione alla terza infrazione in 5 anni. Quando si sa se questi emendamenti verranno accolti o stralciati? Possibile che se non ci fosse Marco non ne sapremmo niente, le oo.ss. dove sono, che fanno e che cosa dicono? Farsi sentire subito!

  2. gli emendamenti una volta che sul voto si pone la fiducia automaticamenti vengono respinti tutti

  3. Comunque ragazzi la sostanza non cambia. Si possono anche fare 10.000 decreti, provinciali regionali transcontinentali, SE NON GLI LEVI LA APP NON CAMBIA NULLA.

  4. Occhio ai su emendamenti che potrebbero far sì che il decreto diventi aggirabile. E qui c’è la manina della colla alsilkone

  5. Finalmente GIUSEPPE. …. concordo in pieno. … mi fanno ridere che inseguono autista x autista e questi danno le corse come se nulla fosse. Ma se attualmente la legge non lo permette, tu chiudi sta c…o di app. Da dove arriva la licenza è l’ultimo dei problemi se questi continuano ad operare.
    Puoi arrivare anche con la licenza di Bari, ma se stai a Milano a grattarti i coglioni non so come mangi.
    Fai pagare la corsa minima 40€ o più ( se vuoi l’autista con il macchinone e giacca /cravatta )poi voglio vedere se le famose app continuano ad avere successo.
    Scusate l’intrusione.
    Un NCC di Monza /Brianza

  6. Andrea fai prima a metterglielo in quel posto, penseranno sempre che la colpa è L autorizzazione di codino. C è da fare LA GUERRA ALLA TECNOLOGIA

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