Il Decreto Semplificazioni modifica la Legge 21/92 (Decreto ncc)


Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10 -bis (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea) . – 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 3, comma 1, le parole: “presso la rimessa” sono sostituite dalle seguenti: “presso la sede o la rimessa” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”;

b) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa”;

c) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 -bis . I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l’intero periodo di durata della malattia, dell’invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente”;

d) all’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione”;

e) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
   d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa
”;

f) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l’intero territorio regionale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso”.
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera e) , del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell’archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
       4. Le sanzioni di cui all’articolo 11 -bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4 -bis , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
       5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
        6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
        7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7 -bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
        8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.
        9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b) , e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».

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11 commenti

  1. Amici, come diceva don Camillo gratta il pepito e troverai il peppone. Questa legge in primis non accenna a nessuna lotta all abusivismo 2) legittima L uso delle app, e di conseguenza non cambia nulla, 3) si arriva al CONDONO DELLE SANZIONI PECUNIARIE 4) NON PREVEDE CONTROLLI SUI DOCUMENTI. Hanno soltanto LEGITTIMATO IL DECRETO LANZILLOTTA. E bravi!!!!!!!!!!

  2. Ora nella conferenza che faranno il 28. Di cosa parleranno?
    A me piacerebbe che decidessero di fare targhe professionali, e al meno unificassero questi maledetti scudetti metálico che portano dietro gli scarafaci,
    Non è possibile che a semplice occhio non si sappia da dove provengono.
    Oggi ho visto uno con la dicitura, Ncc, sopra, e sotto scritto nolleggio con conducente, nessun numero di autorizzazione, nessun scudo d’identificazione comunale, nessuno scritta del comune di provenienza, per fino era adesivo e nemmeno metálico, quasi una presa per il culo, sicuramente un falso, e uno di quei furgoncini Ford grigio scuro con l’insegna della carrozzina.
    Ci sono altri minuscoli, altri completamente sbiaditi.
    Oltre a fare un database delle autorizzazioni, andrebbe normata e unificata questa cosa, altrimenti non se ne viene a capo.
    Spero tanto facciano e facciano in fretta

  3. ciao marco cosa cambia per milano ncc possono prendere corse con U… prese al momento se sono della provincia da quando scattano le sanzioni dal 1 aprile ?

  4. Aldo devono partire sempre dalla rimessa, a meno che sul foglio di servizio al momento dell’uscita dalla rimesse ci siano tutte le commesse. Tutto ciò, ovviamente, è incompatibile con la chiamata al momento. Poi se qualcuno vuole tentare la sorte che faccia pure, ma le sanzioni sono piuttosto pesanti. Con questo decreto si mette una pietra sopra la possibilità di fare il taxi con l’ncc. A ognuno il suo.

  5. Marco, il tuo discorso non fa una piega dalla A alla Z. Ma credi per davvero che questa legge sarà fatta rispettare dai comuni di MILANO, FIRENZE, o BOLOGNA? Mi spiace ma io non ci credo, anzi, stiamo attenti a girare con il CAP STOPICCIATO, perché saremo noi ad essere vessati da questi SCONFITTI DALLA STORIA ai quali ormai non restano da fare che piccole vendette e meschinità piccine varie. Per farla franca consiglio a tutti di girare con la pubblicità della premiata ditta di GINO VIAPRIVATA AMMESSO CHE SIA ABBASTANZA.

  6. Però se non sbaglio un noleggio che riceve un servizio, anche con app, e parte dalla rimessa non ha nessun problema. Il fulcro quindi è e resta la rimessa, poi se viene contattato con i segnali di fumo o telepaticamente l’importante che parta dalla rimessa con il foglio elettronico in regola!

  7. ho chiesto non perchè non letto ma perchè cosi capiscono tutti ora ce la legge poi chi rischia ne paga le conseguenze e comunque non potra più fare il gradasso a casa nostra e alla vista di polizia ecc si stringerà il culo ,

  8. salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze
    strutturali.
    Speriamo non si nasconda qualcosa di subdolo. Detto questo, sicuramente saranno molti di meno quindi più facili da individuare. Anche noi aiuteremo perché appena ne sgamiamo uno lo segnaleremo alle frecce che potranno così andare sul sicuro. Credo che per quelli di fuori provincia il pane sarà duro. Poi come dice Marco , se qualcuno vuole rischiare, al terzo fermo bye bye autorizzazione.

  9. Finalmente una legge chiara e recente che cancella ogni ‘vuoto normativo’ tanto decantato in precedenza. Ora spero sia premura delle oo.ss. potare avanti una procedura legale verso tutte le applicazioni o strumenti tecnologici che permettono di eludere le regole, vi ricordo che in Spagna è stato sufficente porre un tempo differito di 15 minuti per portare gli americani ad autosospendersi. Nel frattempo ogni operatore del settore e tutti gli organi di controllo sanno bene che gli NCC con macchine sporche, di livello basso se non scadente o parcheggiate nelle vie accanto agli alberghi, operano ILLEGALMENTE, da oggi lo possiamo dire! Poi si sa, finchè c’è app c’è abusivo, quindi gioiamo per l’ottima base di partenza ma premiamo i nostri rappresentanti per perseguire un risultato che sia definitivo come lo è stato per il Pop.

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