Legge 21/92 art. 1 comma 2:
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di Taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di Noleggio con Conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
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Che meraviglia!!! Là MAJORINO FLOAT fra le palme. Ma nemmeno a Marrakech!!! Complimenti!!!!!!
bravo sindaco sei un fenomeno facciamo diventare il paese uguale al pakistan
Emendamenti su legge della strada in esame settimana prossima in commissione. Difficilmente sarà votata entro la pausa estiva. Chiaro che gli emendamenti prevedono L ammissione in commissione. Notizia ansa.