Legge annuale per il mercato e la concorrenza 202. Emendamenti Art. 8
8.1 Paragone Sopprimere l’articolo.
8.2 Durnwalder, Steger Sopprimere l’articolo.
8.3 De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo Sopprimere l’articolo.
8.4 Garnero Santanchè Sopprimere l’articolo.
8.5 Papatheu Sopprimere l’articolo.
8.6 Pergreffi, Pianasso, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pietro Pisani Sopprimere l’articolo.
8.7 Astorre, Giacobbe, Mirabelli, Biti, Margiotta
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione (sancita dalla sentenza della corte di giustizia europea sentenza C-62/19 del 3 dicembre 2020) e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21. Il provvedimento deve tener conto di quanto stabilito dall’articolo 45 della costituzione, tutelando le forme artigiane e cooperative e la natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l’introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, mirato a garantire legalità, contrastare forme di abusivismo diffuso a danno degli operatori rispettosi delle norme di settore, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l’introduzione di targhe professionali;
c) definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l’adeguamento del livello professionale dei conducenti;
d) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell’offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all’istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;
e) armonizzazione delle competenze dell’autorità dei trasporti nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell’adozione dei provvedimenti adottati da Regioni ed Enti locali;
f) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l’esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali;
g) adeguamento del Codice della Strada, tenendo conto della specificità dell’attività professionale riguardo l’uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l’evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;
h) demandare alle Regioni interessate l’emanazione di norme specifiche in merito al servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
8.8 Giacobbe, Mirabelli, Biti Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 8. – (Delega al governo in materia di trasporto pubblico non di linea) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, nel rispetto delle distinzioni sancite dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-62/19 del 3 dicembre 2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21, tutelando le forme artigiane e cooperative in coerenza con l’articolo 45 della Costituzione, considerando la natura differente delle prestazioni di trasporto e di intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l’introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l’introduzione di targhe professionali;
c) previsione di sostegni mirati alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l’adeguamento del livello professionale dei conducenti;
d) introduzione di strumenti di tutela del consumatore, che consentano la conoscenza dei costi indicativi di servizio, la gestione dei reclami, la contestazione e la risoluzione dei disservizi».
8.9 Sbrollini Apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 1, dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» inserire le seguenti: «e di noleggio di unità da diporto»;
– al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) revisione e modifica della disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di risolvere il fenomeno di concorrenza sleale ai servizi pubblici non di linea svolti a mezzo natante in mare e in acque interne ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e di salvaguardare la funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea propria dei servizi pubblici non di linea».
8.10 Quarto, Pavanelli, Croatti Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini» inserire le seguenti: «, promuova la costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città rurali, eviti lo spopolamento delle zone interne,».
8.11 CioffiAl comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo l’obbligo per le società che forniscono i predetti servizi web di rendere disponibili al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i relativi dati in formato aperto».
8.12 Sbrollini Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) sostituire le parole: «ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali» con le seguenti: «con specifico riferimento al superamento dei vincoli territoriali»;
b) dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) riconoscimento della facoltà di operare su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione, nei confronti dei soggetti che intendano svolgere servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a basso impatto ambientale;
c-ter) adozione del foglio di servizio elettronico i cui dati relativi a licenza, vettura e ogni altro dato necessario allo svolgimento dell’attività NCC sia ricavabile solo ed esclusivamente dal Registro elettronico nazionale (REN) al fine di garantire la legalità delle licenze ed evitare frodi o abusivismo».
8.13 Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche e tenendo conto dei risultati attesi futuri della gestione».
8.14 AnastasiAl comma 2, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:
«g-bis) riconoscimento della facoltà, per gli enti locali, di prevedere una quota di licenze ed autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche che intendano svolgere servizi di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli ad emissioni nulle».
8.15 Papatheu Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle more dell’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, le disposizioni dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospese nell’efficacia attuativa fino all’adozione del riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea».
8.16 Giacobbe, Mirabelli, BitiAl comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».
8.17 CroattiAl comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».
8.18 Iannone, Garnero SantanchèAl comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».
8.19 Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, RuotoloAl comma 3 sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previa Intesa in sede di Conferenza Unificata».
8.20 Papatheu Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. È escluso dalle previsioni del presente articolo il servizio di taxi, mentre invece ne viene coinvolto il servizio di noleggio con conducente».