Sul sito bdt.autorita-trasporti.it si può leggere, tra le altre cose, un interessante studio sul settore taxi-ncc in cui si snocciolano numeri e grafici sulla distribuzione del servizio, sulle tariffe dei taxi (ricordo in proposito che le tariffe taxi sono regolate dai Comuni di appartenenze mentre quelli degli ncc sono contratti a preventivo), sul parco veicolare e si danno direttive ed indicazioni per migliorare il servizio (solo quello dei taxi). Dopo una disanima sul numero di taxi ed ncc si parla solo ed esclusivamente di taxi, taxi e ancora taxi.
Comunque, dopo numeri e grafici si danno direttive (occhio, ho detto direttive e non consigli, perchè l’ART è una Autorità e quindi ha un certo peso), tra cui spunta un’inaspettata “maggiore libertà nell’organizzazione del servizio“.
Linee guida in materia di servizio taxi
Allegato A alla delibera n. 46/2022 del 23 marzo 2022
Parte II – Organizzazione del servizio
Premessa e principi generali
34. L’articolo 37, comma 2, lett. m), numero 2), del d.l. 201/2011 include tra i principi da rispettare nell’adeguamento del servizio taxi “consentire ai titolari di licenza d’intesa con i comuni una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme”.
35. L’organizzazione riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della valutazione circa l’adeguatezza del servizio, ed infatti, come indicato ai precedenti punti 15-16, essa rappresenta uno dei fattori individuati per la commisurazione dell’offerta del servizio taxi, di cui tenere conto in sede di determinazione del contingente.
36. È infatti di primaria importanza che, in sede di determinazione di un numero di licenze che sia adeguato a soddisfare la domanda di mobilità dell’utenza, si valutino anche le caratteristiche dell’organizzazione del servizio, considerando in particolare la disciplina della turnazione ordinaria ed integrativa, l’eventuale istituzione di licenze temporanee, il grado di utilizzo dell’istituto della sostituzione alla guida, l’eventuale previsione e disciplina di forme innovative di servizio all’utenza, quale il taxi ad uso collettivo. Ciò al fine di verificare se un eventuale deficit di offerta del servizio non derivi, prima che da una carenza del numero delle licenze taxi, da una gestione del servizio irrazionale sotto il profilo strettamente organizzativo, tenuto conto degli istituti che la normativa vigente mette a diposizione dei SC proprio al fine di soddisfare la domanda di mobilità relativa ad una determinata area territoriale.
Aree di stazionamento taxi
37. Tra gli aspetti dell’organizzazione del servizio da considerare vi è anche la disciplina delle aree di stazionamento comunque denominate (stalli, aree di sosta) per l’attesa e il prelevamento di passeggeri, in particolare presso i nodi infrastrutturali, come stazioni, autostazioni, aeroporti e porti. L’accessibilità e fruibilità delle aree, per le quali è auspicabile una distribuzione sul territorio il più possibile adeguata deve essere assicurata a tutti gli operatori, consentendo altresì la prenotazione via web o via app dei servizi taxi con origine dagli stessi nodi. A tale scopo, il SC può valutare se prevedere aree di stazionamento taxi dedicate per i servizi richiesti via web, app, e per la modalità in sharing. Inoltre, il SC potrà valutare, anche nell’ambito di più ampie iniziative di propria competenza, l’opportunità di dotare le aree di stazionamento taxi di sistemi per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica.
…omissis…