italiaoggi.it Airbnb, Onlyfans ma anche Ebay, Amazon e Uber dovranno segnalare al fisco quanto guadagnano i venditori sulla propria piattaforma. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e del ministro dell’economia e finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva Dac7 (2021/514), che modifica la direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Un rush finale per garantire che la direttiva entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
La Dac7 ha lo scopo di trasformare i giganti del web in spie per il fisco attraverso la comunicazione in un paese membro dell’Ue i guadagni online dagli utenti. I paesi membri dovranno quindi condividere le informazioni con il paese in cui il venditore detiene la propria residenza, un meccanismo che, secondo la commissione europea, potrà generare un gettito fiscale aggiuntivo di circa 30 miliardi di euro in tutta la Ue. Più nel dettaglio le attività pertinenti da comunicare sono la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio, i servizi personali, la vendita di beni, il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Le nuove norme impongono ai gestori delle piattaforme l’obbligo di identificare periodicamente, anche tramite soggetti terzi, i venditori, con esclusione di alcune categorie: chi ha versato meno di 2.000 euro o ha facilitato meno di 30 attività pertinenti. I dati identificativi dei venditori dovranno quindi essere comunicati all’Agenzia delle entrate, insieme ai corrispettivi percepiti dagli stessi e al numero di operazioni effettuate. Le piattaforme interessate dovranno quindi comunicare trimestralmente all’Agenzia delle entrate le informazioni del 2023 entro il 31 gennaio 2024 e sarà un provvedimento del Direttore a definire le modalità di comunicazione delle informazioni.
Le piattaforme digitali dovranno chiudere i profili di tutti i venditori che non forniscono le informazioni necessarie da segnalare al fisco. Le piattaforme avranno infatti a disposizione due solleciti e 60 giorni prima di chiudere fuori chi guadagna attraverso la propria piattaforma. In alternativa, il portale online potrà trattenere il corrispettivo dovuto al venditore.
Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione indicano che la piattaforme interessate dovranno inserire nel contratto con il venditore (ad esempio un privato cittadino che affitta una casa attraverso Airbnb) una clausola unilaterale. In base a questa, se il cittadino oggetto di comunicazione non fornirà tutte o alcune delle informazioni richieste dalla piattaforma “il profilo/account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma”.
Le informazioni da comunicare. Da parte loro, le piattaforme devono comunicare: il nome, l’indirizzo della sede legale e il Nif del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione; ove applicabile, anche il relativo numero di identificazione individuale; nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme, rispetto alle quali il gestore di piattaforma è tenuto ad effettuare la comunicazione. Per ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto almeno un’attività pertinente, il gestore di piattaforma deve comunicare prima di tutto le informazioni acquisite sul venditore. Per i venditori che sono persone fisiche: nome e cognome, indirizzo principale, l’eventuale Nif/codice fiscale, il numero di partita Iva se disponibile, la data di nascita. Per i venditori che sono una persona giuridica: la ragione sociale, l’indirizzo principale, l’eventuale Nif con l’indicazione dello stato membro di rilascio, il numero di partita Iva se disponibile, il numero di registrazione dell’attività presso il registro delle imprese o numero equivalente, la presenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte le attività pertinenti nell’Unione europea, ovvero le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, con l’indicazione dei singoli stati membri in cui la stabile organizzazione è ubicata.