DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104 (omnibus) Art.3

Art. 3 Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto
taxi su gomma (link)

1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la
consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici
non di linea, connessa all’attuazione del decreto di cui all’articolo
10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i
comuni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, secondo
periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in
via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di
taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda
legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori
alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui
numero e’ determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza, hanno
carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore
a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi
per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione
dei dati di cui al primo periodo. Le predette licenze possono essere
rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti gia’ titolari di
licenze per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo
7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:
a) l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purche’ in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge n. 21 del
1992;
b) la gestione in proprio, anche secondo le modalita’ di cui
all’articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992.

2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento
della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea,
nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo
di regione, i comuni capoluogo sede di citta’ metropolitane e i
comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga
alla procedura di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m), secondo
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di
cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a
incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20
per cento delle licenze gia’ rilasciate, tramite un concorso
straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da
assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario
di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il
rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basso livello di
emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2.

3. Il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza
e’ fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del
valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio
di taxi. Lo schema di bando, recante l’indicazione del contributo e
le modalita’ di calcolo del medesimo, e’ trasmesso all’Autorita’ di
regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi
quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l’Autorita’ si
sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il
comune puo’ comunque procedere all’indizione del concorso
straordinario. Il termine di cui al terzo periodo puo’ essere
interrotto dall’Autorita’ per una sola volta per esigenze di
approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di
ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio
o definitivo emesso oltre il termine di legge e’ privo di ogni
effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive
confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono
destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza
per l’esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del
bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 e’
riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell’acquisto di
veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20,
21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un
incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalita’
dai provvedimenti attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre 2024, l’incentivo di cui al comma 4 per l’acquisto di
veicoli non inquinanti e’ altresi’ riconosciuto:
a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio
autoveicolo adibito al servizio;
b) ai soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio
con conducente, di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. La misura di cui ai commi 4 e 5 e’ riconosciuta nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023
e 2024, a valere sulle disponibilita’ delle risorse presenti in
bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 22 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una
riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi
dell’articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le misure di
cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ stipulata apposita intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’individuazione di soluzioni
di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree
urbane, finalizzate ad accelerare la velocita’ commerciale dei
servizi taxi, nonche’ per la realizzazione di aree di sosta,
supportate dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli
elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio
specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le
stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse
finanziare disponibili a legislazione vigente e gia’ finalizzate agli
scopi. Dalla stipula dell’intesa di cui al primo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari
all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilita’, ai titolari di
licenze taxi e’ sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida
come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle
svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso
dei requisiti stabiliti all’articolo 6 e devono espletare l’attivita’
in conformita’ alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter. Per le finalita’ di cui al comma 5-bis, il titolare di
licenza presenta al comune entro il giorno precedente all’avvio del
servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio
attivita’ con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno
precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa.
5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa
l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»;
b) all’articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione
regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno
mensile,»;
10. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le lettere a) e c) sono soppresse.