Il valore del taxi lo fissano le Entrate (più la spiegazione a grandi linee del DL)

italiaoggi.it Per determinare il valore delle nuove licenze taxi, i comuni che registrano sul proprio territorio un’offerta del servizio inadeguata alla domanda potranno utilizzare i parametri fissati dall’Agenzia delle entrate la quale ha predisposto “appositi studi ricognitivi” sul valore del mercato locale delle licenze che potranno servire ai sindaci per individuare il corretto valore del contributo per l’assegnazione di autorizzazioni aggiuntive.

La relazione illustrativa al decreto legge “omnibus” su attività economiche e investimenti, varato dal governo lunedì in consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (dl 10 agosto 2023 n.104), chiarisce uno dei principali dubbi applicativi sull’operazione di ampliamento delle licenze taxi che potrà ufficialmente partire nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane e nei comuni sede di aeroporti internazionali, seppur entro il limite del 20% di incremento rispetto alle licenze esistenti.

Il decreto legge disegna una procedura semplificata di incremento delle licenze che dà la possibilità sindaci di avviare i concorsi senza alcun parere preventivo dell’Autorità di regolazione dei trasporti e senza istruttoria.

L’Authority presieduta da Nicola Zaccheo avrà voce in capitolo, invece, sulla quantificazione del contributo che gli assegnatari delle nuove licenze dovranno versare. A questo scopo i comuni dovranno trasmettere all’Autorità lo schema di bando con l’indicazione del contributo da versare e delle modalità con cui è stato calcolato. L’Autorità avrà 15 giorni di tempo per esprimersi. Se non lo farà, gli enti potranno procedere con i concorsi straordinari. In ogni caso, come detto, l’Authority potrà sindacare solo il valore del contributo richiesto, non la congruità del numero delle licenze aggiuntive messe a bando, purché coerenti con il tetto del 20%.

I proventi delle nuove licenze confluiranno in un Fondo, costituito presso ogni singolo comune, e saranno destinati integralmente a compensare i titolari di licenze taxi preesistenti sul mercato. Anche su questo aspetto la relazione illustrativa che accompagna il decreto legge è chiara: “non si applicherà ai concorsi per nuove licenze il vincolo della destinazione del 20% dei proventi al finanziamento di iniziative dei comuni volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri”.

Oltre al requisito del pagamento del contributo, l’altra condizione obbligatoria per aggiudicarsi le nuove licenze sarà di carattere strettamente ambientale: l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2 (nota di Taxistory: quindi elettriche e Euro6). Per agevolare i vincitori di concorso, sino al 31/12/2024, viene raddoppiato l’ecobonus ai fini dell’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce di cui sopra (0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2) destinati al servizio taxi (ma solo rottamando un Euro 5). Fino al 31 dicembre 2026, l’incentivo sarà riconosciuto anche ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo e ai soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di Noleggio con conducente.

Licenze temporanee e stagionali

Oltre alla possibilità di incrementare le licenze taxi in modo strutturale, l’altra novità del decreto legge è rappresentata dalla possibilità per i comuni di assegnare licenze temporanee o stagionali di durata massima di 12 mesi (prorogabili per ulteriori 12) ma solo a favore dei soggetti già titolari di licenze taxi (nota di Taxistory: ed ecco qui uno dei due famosi cumuli che non sarebbero mai dovuti esistere, secondo le richieste dei sindacati e le promesse del ministro!). Le licenze temporanee o stagionali saranno attribuite quando si prospetti la necessità di fronteggiare incrementi straordinari della domanda, legati a grandi eventi o a flussi turistici superiori alla media stagionale (e qui chi lo decide? Non è stabilito).

Si tratta di una chance, come rileva la stessa relazione di accompagnamento al decreto, già prevista per i comuni. La differenza rispetto al passato sta nella possibilità per i tassisti di “valorizzare” economicamente queste licenze temporanee affidandole a terzi, anche a titolo oneroso (purché si tratti di soggetti che abbiano tutti i requisiti di legge per svolgere l’attività di conducente taxi) (e conferibili in cooperativa, per la gioia delle multinazionali).

In alternativa, potranno gestire le nuove licenze in proprio avvalendosi di sostituti alla guida. “Con tale disposizione”, spiega la relazione illustrativa, “si intende quindi rimuovere il vincolo della non credibilità (forse la parola corretta è cedibilità) del titolo autorizzatorio temporaneo o stagionale attualmente previsto”. E il motivo è chiaro: solo chi già dispone di mezzi e titoli per lo svolgimento del servizio taxi, prosegue la relazione, “è in grado di soddisfare in via temporanea l’esigenza avanzata dalle amministrazioni territoriali di gestire i picchi delle domanda con il rilascio di licenze aggiuntive di durata limitata”.

(Ultima nota di Taxistory: dopo tutto il delirio sopra esposto, c’è la seconda guida libera per tutti, con secondo turno e previa sola informazione al Comune almeno il giorno prima. In parole ancora più povere tutte le licenze taxi Italiane (tutte) hanno la seconda guida con doppio turno.)

Buon Ferragosto colleghi. Mi raccomando come compitino per le vacanze studiate bene il DL che a settembre interroghiamo.