L’Autorità aveva diffidato la cooperativa che impedisce ai tassisti soci di destinare la quota della loro capacità produttiva inutilizzata a piattaforme di intermediazione concorrenti nella fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma. Si tratta della seconda inottemperanza per Radiotaxi 3570
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato l’inottemperanza della cooperativa Radiotaxi 3570 al proprio provvedimento n. 27244/2018 e ha irrogato una sanzione di 140.043,95 euro.
L’Antitrust aveva diffidato la società a modificare le clausole statutarie e regolamentari sull’obbligo di non concorrenza a portata assoluta, che impedisce ai tassisti soci di destinare la quota della loro capacità produttiva inutilizzata a piattaforme di intermediazione concorrenti nella fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma.
Si tratta della seconda inottemperanza per Radiotaxi 3570 che non si è impegnata a riconoscere ai tassisti soci la possibilità di accettare, nei momenti in cui ci sia capacità produttiva eccedente, le chiamate provenienti da piattaforme terze, senza l’intermediazione obbligata della piattaforma proprietaria ItTaxi.
In particolare, l’Autorità non ha ritenuto idonea la misura grazie alla quale i tassisti di Radiotaxi 3570 avrebbero potuto liberare la capacità produttiva inutilizzata solo a favore delle piattaforme che avessero sottoscritto accordi di interoperabilità con la piattaforma ItTaxi. In questo modo si sarebbe attribuito alla stessa cooperativa la scelta delle piattaforme per le quali i tassisti avrebbero potuto operare, definendone anche le condizioni economiche. Dovrebbero invece essere i singoli tassisti a individuare direttamente le piattaforme di intermediazione cui rendere disponibile la propria capacità eccedente. Solo in questo modo possono essere garantite, infatti, adeguate condizioni di apertura del mercato dei servizi di intermediazione della domanda di taxi alla concorrenza di altre piattaforme.
Considerati il perdurare dell’infrazione e la pervicace inottemperanza alla diffida, l’Autorità ha anche imposto una penalità di mora per 214,40 euro al giorno (da calcolarsi fino al giorno dell’ottemperanza) ai sensi dell’articolo 15, comma 2- bis, lettera a), legge n. 287/1990. Roma, 8 agosto 2024