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Il servizio UBER consente – attraverso un’applicazione o un sito web mobile – di prenotare un servizio di autovettura con autista; infatti, una volta registrato fornendo i propri dati e quelli della propria carta di credito, il cliente può richiedere il servizio e tramite GPS viene localizzata e inviata l’auto libera più vicina. Il servizio, nato negli Stati Uniti, è arrivato negli scorsi mesi anche in città europee come Londra, Parigi, Amsterdam, Stoccolma, Milano e Roma e si configura come un ibrido tra taxi e noleggio auto con conducente, senza però rispettare la normativa vigente e senza ottenere prima dalle amministrazioni locali i permessi necessari a fornire il servizio.
Considerato che:
in Italia tale servizio contrasta sia con la legge 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sia con il Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti, in particolare per quel che riguarda l’obbligo di stazionamento dei veicoli utilizzati all’interno delle autorimesse nonché il divieto di stazionamento su suolo pubblico;
il costo della corsa non viene concordato preventivamente con l’utente come previsto per il servizio di noleggio con conducente, né viene determinato tramite tassametro omologato come per i taxi, ma pagato direttamente alla società UBER tramite l’applicazione e in virtù della distanza e della velocità calcolate via GPS;
si fa sempre più frequente il ricorso al price-sourcing, ovvero all’aumento esponenziale e ingiustificato del prezzo della corsa, non solo in casi eccezionali ma a totale discrezione di Uber e senza preavviso per il cliente;
Uber non richiede mai autorizzazionipreventive alle autorità locali ma adotta come strategia quella di far sanare la propria posizione illegale da atti amministrativi successivi, a seguito di campagne di stampa o pressione dei clienti;
Uber, nel caso statunitense, non si serve soltanto di autisti con regolare licenza ma arruola privati cittadini dopo un breve colloquio e senza effettuare verifiche psicofisiche o giudiziarie; un comportamento che, se applicato in Ue, violerebbe la normativa Ue in materia di taxi e noleggio con conducente mettendo a repentaglio la sicurezza dei clienti;
la Direttiva 2006/123/CE esclude esplicitamente i servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani e i taxi;
si interroga la Commissione per sapere:
se è a conoscenza della situazione sopra descritta e se intende adottare misure per bloccare il proliferare di tali servizi, in palese contrasto con i principi di una concorrenza leale e trasparente, prima di trovarsi di fronte al fatto compiuto.
Memorizzare bene. I fatti, non le promesse in campagna elettorale