La fattura dei taxi

fatturaAttualmente la normativa vigente prevede che non siano soggette all’obbligo di emissione di scontrino fiscale nè di ricevuta fiscale le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi (art. 2, lettera 1 del D.P.R. 696/96) a meno che non vi sia espressa richiesta del cliente, formulata non oltre l’ultimazione della prestazione (ovvero prima che finisca la corsa). Tale richiesta deve necessariamente essere evasa a mezzo spedizione o consegna a mano entro 24 ore e può essere fatta anche per i trasporti urbani. Il tassista che rifiuti l’emissione della fattura, a richiesta del cliente, è punito ai sensi dell’art.6 commi 1,2 e 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 con una sanzione amministrativa ed una disciplinare.

Per quanto riguarda l’emissione della fattura i tassisti sono esenti dall’imposta (Iva) per le prestazioni di trasporto urbano di persone e relativo bagaglio effettuate mediante veicoli da piazza (taxi) effettuate nel territorio di un Comune o tra comuni non distanti comunque tra loro oltre 50 Km.

(L’esenzione Iva è riferita all’Articolo 10 comma 14 del D.P.R. 633/72). Qualora si effettui un trasporto oltre i 50 km, con partenza dal Comune di Milano e con destinazione in altro Comune distante oltre 50 Km. (a titolo esemplificativo Milano-Bologna … attenzione che Milano-Bologna-Milano non viene considerato come prestazione oltre i 50 Km. perché si è tornati al punto di origine) le prestazioni di trasporto sono da assoggettare ad Iva 10%.
Per le fatture esente Iva, superiori però ad euro 77,47 deve essere applicata l’imposta di bollo di euro 2.00 (dal 26/06/2013).

Fonte: Ufficio Amministrativo Radiotaxi 02-8585


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