“L’assessore Maran si è fatto convincere dall’incapacità dei rappresentanti di alcune sigle sindacali e probabilmente da consiglieri della maggioranza vicini al settore taxi, nell’unico incontro avuto con l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano avevamo chiaramente detto che quanto richiesto dalla FAI e dalla CLAI e cioè un provvedimento che avesse vietato l’esercizio nel territorio della Città di Milano a quegli operatori legati alla UBER, avrebbe trovato un enorme ostacolo in noi dell’ANITraV poiché una tale regolamentazione avrebbe determinato nel mercato del trasporto persone sistemi monopolistici nonché incostituzionale, ed il Presidente Mariuzzo ha colto immediatamente le illegittimità e le irrazionalità della stessa Determina.”
Con questa dichiarazione anitrav.com dichiara apertamente la propria soddisfazione per la vittoria legale ottenuta al Tar Lombardia circa la determina dirigenziale 209/2013. In sostanza “determina Maran” (vedi articolo) fissava i limiti del servizio delle app di tipo Uber ribadendo chiaramente la Legge 21/92, ora il Tar ha deciso una prima sospensiva a cui certamente seguirà la decisione sull’accoglimento o meno del ricorso presentato.
C’è però da riflettere sulle affermazioni che seguono: “C’è ancora da lavorare e aver ottenuto la sospensiva è un buon risultato ma aspettiamo il 23 ottobre pv prima di cantar vittoria, devo dire che il Presidente della Prima Sezione del Tar, pur evidenziando l’impossibilità di stazionare in suolo pubblico, ha trovato del tutto legittimo la possibilità di ricevere anche presso uno strumento informatico e tecnologicamente all’avanguardia, una chiamata di servizio, prima ancora che il noleggiatore giunga in una delle rimesse ove ricovera il proprio mezzo o presso la propria sede”, quindi se il presidente giudicante ha confermato l’impossibilità di stazionare in luogo pubblico in attesa di clienti per un ncc (in fondo lo dice la Legge 21/92), come può questo autonoleggiatore ricevere una chiamata prima di giungere nella sua rimessa? Giochiamo sulla parolina “stazionare”? Vuoi dire che un ncc fermo al semaforo o in paziente appostamento non può ricevere una chiamata dalla sua app, mentre se è in movimento sì? No dai, non cadiamo nel ridicolo!
AVVISO TUTTI I NOLEGGIATORI D’ITALIA:
ancora una volta l’ANITRAV segna un passo importante verso la legalità e la libertà d’impresa.Dopo Roma anche a Milano ottiene la sospensiva, dal TAR di competenza,riguardo una delibera comunale messa in atto per limitare l’operato dei noleggiatori su Milano.
La cosa grave è che questa operazione feudale è stata promossa oltre che dai tassisti da alcune associazioni locali milanesi di NCC.
L’ANITRAV che opera a livello nazionale ancora una volta è riuscita a difendere i diritti di tutti i noleggiatori, chi pensa che guardare il proprio orticello sia un operazione legittima, dimentica che i diritti in Italia e in Euorpa sono per tutti uguali.
un particolare ringraziamento al Presidente Mauro Ferri ed al nostro Avvocato Silvia Armati
C’è chi pensa che si può ripetere la stessa balla all’infinito finché non si trasforma in verità . Su Aloisi, non essere misterioso. Rendi un servizio alla Categoria e facci i nomi delle associazioni locali (sic) che hanno richiesto la delibera a Maran. Occhio alle date e agli strumenti tecnologici (pec) in grado di certificarle. Anche noi prenderemo le distanze da queste sigle, se esistono.
La faccenda si fa oltremodo interessante.
Molto interessante. Facci i nomi di chi ha richiesto una DETERMINA DIRIGENZIALE…
Facci i nomi di chi ha collaborato a cambiare una DELIBERA in Determina.
Facci i nomi di chi ha collaborato alla stesura.
Facci i nomi di chi è stato rimbalzato, sia taxi che ncc. Ci sono un po’ di documenti che provano questo ultimo punto.
Poi ci vediamo in Tribunale, cari Signori dell’Anitrav.
Perché è ora di piantarla di contar balle.
A titolo puramente personale, dico che regolamentare una app efficace per ncc, non è cosa difficile.
Basta ricordare tre cose semplici.
1. Il servizio ncc è servizio da rimessa.
2. L’auto ncc non può sostare in attesa del cliente.
3. La prenotazione del servizio deve avvenire presso la sede del vettore.
Il punto due significa che l’auto, se non ha servizi da svolgere, deve rientrare per acquisirne altri.
Il punto tre significa che sia la richiesta del cliente, che l’auto dotata di autorizzazione debbono passare attraverso la “rimessa”. Nessuno dice che le due cose debbano avvenire contemporaneamente.
Se fosse possibile passare il servizio in ogni momento all’auto, ovunque l’auto sia, non sarebbe più servizio da rimessa ma da piazza.
Tutto questo, è fuori discussione, secondo me.
Chi mastica diritto, sa che ci sono due modi di appicare una Legge, in senso rigido o morbido.
Partiamo dal senso rigido.
– Il sistema di acquisizione ordini, può trasferire uno o più ordini di servizio all’auto solo e soltanto quando essa si trovi nella rimessa ( e per “nella rimessa” si intende, secondo me, in un raggio di 200/300 metri: non è umano obbligare un povero cristo a stare fermo in un box, può aspettare a casa, in ufficio, o al bar di fronte).
– Ovviamente, può trasmettere non UN ordine, ma tutti gli ordini ricevuti fino a qual momento, che vadano effettuati prima del rientro del veicolo.
– Le cancellazioni dei servizi, devono essere trasmesse immediatamente, a prescindere dalla posizione del veicolo, per ovvi motivi.
– Attivazione di funzione “emergenza” di sostituzione per guasto veicolo. Questa funzione consente di trasferire tutti gli ordini di servizio caricati sul veicolo ad altre auto, a prescindere dal fatto che siano in rimessa. Ma inabilita l’auto al servizio finché tutti gli ordini trasferiti non siano stati completati (limite antifurbo, se no si gioca al servizio sempre in emergenza; non è nocivo: tanto l’auto è guasta).
Ora andiamo al senso morbido. Oltre a quello sopra descritto, c’è la questione “può un ncc accettare servizi mentre sta rientrando”? La risposta, in caso di interpretazione morbida, è sì.
Il punto è “come assicurarsi che stia davvero rientrando”. Non è che uno con rimessa in Porta Venezia, per rientrare da Centrale FS ci può mettere sei ore.
La soluzione è anche qui facile, secondo me.
Basta consentire al programma di poter accettare dei servizi in una finestra successiva all’ultimo servizio caricato e concluso (il GPS vede i servizi, localizzando il veicolo, meglio se la app preveda che l’autista ne attivi inizio e fine).
Con quali criteri? Ecco, questo è oggetto di discussione, secondo me. faccio alcuni esempi di ALTERNATIVE
a) Potrebbe permettere di accettare i servizi che venissero RICHIESTI nei n minuti (15 / 20) successivi all’ultimo servizio caricato ed effettuato prima del rientro.
b) Oppure potrebbe, calcolando il percorso da lì alla rimessa, che venissero accettati i servizi richiesti durante il tempo pari al 75% di quello stimato necessario per rientrare secondo criteri standard di navigazione (Google maps, per es). Per poi disattivarsi fino al rientro.
c) Oppure potrebbe permettere l’accettazione di servizi già richiesti e compatibili con il tempo di rientro in rimessa (google maps) dopo la fine dell’ultimo servizio caricato, senza obbligare al rientro, che significherebbe solo soldi e salute buttati al vento.
d) potrebbe combinare più punti, come PRIMA applicare il punto c), poi, in assenza di ordini attivare il punto a) oppure b).
Lo so che è un peccato non poter inserire tra un servizio e l’altro, una volta usciti, delle “corse al volo”. Ma quella ncc è una licenza da rimessa, non da piazza. E come tale è stata pagata e si fa pagare. Permettendolo, si trasformerebbero i ncc in taxi.
Del resto, se hai la licenza al dettaglio, è un peccato, ma non puoi vendere all’ingrosso. E se hai la licenza all’ingrosso, è un peccato, ma non puoi vendere al dettaglio…
Ovviamente, potrebbe essere anche occasione per definire anche le regole per le app o i sistemi radio dei taxi. Ambedue in senso rigido, o ambedue in senso morbido, ovviamente.
Difficile a dirsi, ma, volendo, molto facile a farsi.
Se è un “servizio da rimessa” non vedo il perchè debba potere ricevere una chiamata quando sia fuori da detta, a prescindere che stia rientrando o meno, cosa che la 21\92 non discerne in alcuno dei suoi punti.
Sì, certo. Questa è l’interpretazione restrittiva.
Però, mi pare di avere intravisto, tra le righe dell’ordinanza sospensiva del TAR della marmellata del Comune, un’altra interpretazione.
Una interpretazione “morbida” impedirebbe uno scardinamento della norma da parte dei soliti noti. Nel caso, ovviamente, il concetto di “rientro” venisse ribadito dalla sentenza e non fosse una cantonata del giudice. Magari previa un’altra disamina.
I Giudici, infatti, non servono solo a scannarsi. Servono anche a decidere, anche tra amici, quando non si riesce a mettersi d’accordo.
Non è una norma quella che impone ai ncc (noleggio da rimessa, tu mi insegni) il ritorno in rimessa dopo ogni servizio, ma la Legge 21/92 con il famoso 1-quater aggiunto, sospeso ma non sospeso, rimandato ma non rimandato, in litigio ma non in litigio. Insomma il solito casino all’italiana dove i furbi, italianamente, ci sguazzano alla faccia dei fessi che ripettano la legge e che in premio ottengono calci nel culo e fango a badili.
Marco, la 21 è ora che la leggi e magari smetti di interpretarla pro domo tua. Non considero il rientro in rimessa alla fine del singolo servizio perché oggetto di procedimenti aperti. Quello europeo NON ha ancora visto la sentenza (nonostante i pasticcini già consumati e le bottiglie stappate per un parere di avvocatura) e non è nemmeno l’unico aperto. Oppure lo considero nel senso che se già tale principio era incluso nella 21, non vi era la necessità di ribadirlo con le modifiche. Quindi il servizio va preso nella rimessa, che l’auto debba stare lì e non in giro a fare servizi precedentemente dimostrati sta nella tua fantasia e non certo nella 21. Tecnicamente, a voler esser furbi,questo obbligo si assolve con del personale che prende i servizi in rimessa per poi smistarli alle auto già in giro, oppure basta un semplice trasferimento di chiamata da fisso a cellulare. Lucone un giorno ci spiegherà perchè “chi ha licenza da piazza che si rivolge ad utenza indifferenziata” in realtà si possa rivolgere ad utenza specifica anche su prenotazione in 43 piazze della Lombardia. Oppure perché chi ha il tassametro viaggi a tariffe fisse senza che tutto ciò sia “un peccato” come dice lui. L’unico peccato (originale) è aver scelto l’NCC. I due soggetti sono partiti alla pari per una maratona. Ma a metà corsa quello con la maglia bianca ha preso il motorino autorizzato dai giudici di gara, quello con la maglia nera invece, al punto di ristoro trova due palle al piede da mettersi. Quando una delle due si rompe, quello col motorino chiede ai giudici di rimettergliela subito perché se no, deve essere squalificato a vita. Si, tutto questo è proprio un peccato. Rimanendo nella tua metafora qui abbiamo la grande distribuzione che può vendere al dettaglio con la licenza all’ingrosso e quelli con la licenza al dettaglio che non possono vendere all’ingrosso per volere di chi già lo fa. La parola giusta non è “peccato” bensì porcata.
“personale che prende i servizi in rimessa per poi smistarli alle auto già in giro“, “trasferimento di chiamata da fisso a cellulare” non mi sembra di averlo letto in nessuno dei punti della legge. Provo a rileggerla per l’ennesima volta… Si sa mai…
21/92
Marco, è ovvio che non le troverai: non ci sono (né ci possono essere). Ma il difficile è il controllare.
* * *
Ma partiamo dalle origini. Spieghiamo. E’ molto facile.
Si parla di “prenotazioni”. Non esistono prenotazioni. Le chiamate differite radiotaxi non sono prenotazioni garantite di una corsa, con accoppiamento ad una conducente, ma solo e soltanto l’utilizzo concordato di un call center che effettua la chiamata a un certo giorno ed ad una certa ora. La chiamata avviene allora. Se il taxi c’è, risponde. Se non c’è, non risponde. E il cliente si becca il suo “no taxi”.
E’ esattamente lo stesso principio giuridico interpretativo che rende legale consorziare più rimesse e far fare da una segreteria / call center per conto del cliente la ricerca dell’ncc. Non è il cliente che effettua la commessa del servizio direttamente nella sede del vettore, ma il call center per conto suo. Però il call center contatta il titolare di autorizzazione nella rimessa.
Per cui, spiegato che le pinzillacchere non sono pinzillacchere (né possono esserlo per me sì e per te no), passiamo oltre.
Le tariffe fisse le ha imposte Regione Lombardia. A me, personalmente, le abolissero domani stapperei un Ferrari Brut. Penso che, alla fine, servano soprattutto per permettere a chi può modificare la tariffa di fare 85 Euro da zona Firenze, anziché 90. 90 è, tra l’altro, fuori mercato, un incentivo a certi colleghi che partono da là, a scaricare a Milano e tornare subito a Mxp. E’ fuori mercato, lo dice il comportamento di chi torna su vuoto.
La Legge 21/92 NON prevede, né implica il dover tornare in rimessa alla fine di ogni singolo servizio. Ho sempre definito questo obbligo, incluso nella uno quater, una vessazione. Definendola così, ho rischiato di prenderle, a Linate. Ma perché è stato introdotto, l’uno quater? Be’ nell’ultimo intervento di Francesco, la ragione la dà lui stesso, quando parla di segretarie, telefono e soprattutto da trasferimento di chiamata, che tutto è tranne che “presso la sede”. Vediamo.
Cosa dice la Legge 21/92? Che la presa del servizio avviene nella sede del vettore. Che tizio, cioè può prenotare un servizio presso la sede del vettore. Il noleggiatore non necessariamente nello stesso momento, deve ricevere la prenotazione presso la sede del vettore (completando la procedura) e poi partire. Se così non fosse, Artusa non avrebbe mai parlato, riguardo a un’altra app per noleggi, di “almeno 20 minuti” tra chiamata app e orario di appuntamento col cliente, necessari per uscire dalla rimessa.
Per cui, se Francesco esce al mattino con sei ordini di servizio, dua a Rho, dua a Milano e due a Lodi, e li fa tutti e sei prima di tornare a casa, è perfettamente in regola.
Non è in regola, oggi, se ne prende un settimo fuori dalla sede, perché è in sede che deve avvenire la prenotazione. Sembra pacifico. Allora è la fine? No.
No, perché il legislatore, tanto attento a controllare i tassisti, ha “dimenticato” una cosa (effettivamente, qualcuno che può avere influenzato e lobbizzato il legislatore, come insinua Artusa, quando dice che la legge è su misura per i taxi, ci può essere; ma era un tassista? Su questo ho i miei dubbi). Come si fa a sapere se il noleggiatore è uscito dalla rimessa con l’ordine o no? Be’ è da terza elementare, lo si capisce dal foglio di servizio. Che per evitare che qualcuno lo compili al momento in sede, deve ovviamente avere a bordo…
ALT!!!! STOP!!!
Deve averlo a BORDO?!? CHI L’HA DETTO?!? Ecco, NO, non c’è obbligo di foglio di servizio a bordo. Si dice che la prenotazione deve avvenire in sede, che ci deve essere ma non che devi poterlo provare. Puoi lasciarla là. Tombola: se si vuole, si fa quel che si vuole. E siccome di gente che fa quel che vuole ce n’è a valanga, qualcuno ha pensato di far nascere l’obbligo di rientro.
Se cassassero l’uno quater non piangerei di certo. Perché quel che serve per lavorare correttamente è già tutto nella 21/92. Ma per questa ragione, espressa in questo capoverso, se non lo cassassero, non piangerei egualmente. Comincerei a pensare come eliminarlo, però. Sostituendolo con quel che è strumento per far rispettare la 21/92.
Posso capire che quel che scrivo non piaccia. Io sono stradisponibile a cercare di non far ususrare auto a vuoto, di non far tornare indietro auto che potrebebro non farlo, ma se l’obiettivo ncc è usare U… e soci per diventare un servizio libero in movimento senza però alcun obbligo, ecco, no, non ci sto.
Il tutto sta, nei prossimi mesi, nel capire COSA CHIEDERE per far rispettare la Legge adeguandosi alle nuove tecnologie. Questa cosa risolverebbe ogni problema, ed ogni ambiguità, ambiguità presenti, ove più, ove meno, sia tra i taxi che tra gli ncc.
Quel che ho scritto sopra, è una semplice idea per rispettare la 21/92 senza aver bisogno della uno quater. E in modo morbido.
Ho scritto anche che il momento deve essere anche l’occasione per rivedere l’uso delle nuove teconlogie nel settore taxi. Le chiamate differite (“prenotazioni”) sono un esempio di qualcosa che può essere discusso. La condizione ovvia è che se si interpreta la 21/92 in modo rigido o morbido per gli uni, deve essere interpretata con lo stesso criterio per gli altri.
Se non va, ciascuno pro domo sua.
Si può cominciare con le pec per la serie “cosa ci fa tizio (che sia taxi o ncc) fuori Comune” anche in Lombardia, come a Roma.
Si può anche chiedere il monitoraggio per tutti, taxi e ncc. Sarebbe definitivo. E tombale, per tutti i furbetti. Niente più allunghi di percorso dei taxi, niente più manette con gli hotel di entrambi, niente più giretti senza ordine di servizio inserito per i ncc. A me, una monitoraggio totale, non cambierebbe la vita dio uno zero. Anzi, credo che alla fine pagherei meno tasse, perché i miei incassi sarebbero certificati e non rischierebbero di essere supposti da un tizio che può essere equilibrato, o da un pazzo furioso.
Vedere una mucca che vuol correre il Palio di Siena e che qualcun altro vuol aggiogare all’aratro il cavallo da corsa, (nessuno in particolare è la mucca o il cavallo, per carità) non va bene.
Credo che chiedere un integrazione ai regolamenti tecnici per rispettare le Leggi vigenti tramite le nuove teconologie sia cosa non più procrastinabile.