Le direttive europee sovrastano le leggi degli stati

Articolo di Remo Varese 55

what_else_remo_va-55SENTENZA 264/2013  DECISIONE DEL  6.11.2013 LIBERTA’ DI STABILIMENTO PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE “VIOLAZIONE DELL’ART 117 COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE”

(CON MOLTO RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA BOLKESTEIN)

I cugini Ncc esultano per una sentenza della Corte Costituzionale  che elimina il vincolo della sede legale nel territorio che rilascia la licenza ncc (nel caso specifico la regione Molise). Un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri addirittura……. “contro” la Regione Molise, rea di richiedere un ruolo e la residenza di 12 mesi nella regione per avere la licenza ncc.

Sfugge sempre a tutti che taxi e ncc sono UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE, INTEGRATIVO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI : il senso della licenza sul territorio e’ in favore del CITTADINO locale che ha una scelta da compiere se un bus, ncc,o taxi . Gli NCC sono europeisti, curioso poi  che avuta la licenza dai paeselli italiani arrivino tutti a Roma ….

I giudici , a mio parere , guardando all’Europa hanno combinato un pasticcio. Citando la Direttiva Bolkestein 12.12.2006 ,n 2006/123/CE, correggetemi se sbaglio, hanno dimenticato di condiderare ben due cose non di poco conto :

1 ) la Direttiva NON SI APPLICA ai servizi di trasporto (incredibile ma vero)  (21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

2  ) Visto che nella Direttiva non era specificato noleggio con conducente , lo Stato italiano ha “recepito” tale Direttiva formulando il  Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59      “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 – Suppl. Ordinario n. 75

Art. 6 (Servizi di trasporto)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche’ i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

La Corte di Giustizia Europea interessata alle stesse tematiche (mio POST 2408) ha giudicato irricevibili le istanze del noleggio con autista appena il 26.09.2013 ,post  che ripropongo.

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 26 settembre 2013

Le disposizioni del Trattato concernenti la libertà di stabilimento non si applicano, pertanto, a situazioni puramente interne ad uno Stato membro

L’Europa, quell’Europa ultima ancora di salvezza per cavalcare la tesi della rimessa auto fuori dei comuni che hanno dato licenze come slot machine impazzite, quell’Europa invocata per sostenere la tesi che la legge quadro taxi/ncc e’ restrittiva nei confronti dei noleggi e favorisce i taxi, ebbene, questa Europa attraverso l’avvocatessa tedesca Juliane Kokott dice che, taxi e ncc con l’Europa non hanno nulla a che vedere, considerato che trattasi di problema interno all’Italia .

Ma… Se si fosse trattato di ricorsi fatti da soggetti stranieri, allora se ne sarebbe potuto parlare; non in termini di liberta’ di stabilimento (garage fuori dal comune di appartenenza…) ma adottando come parametro di riferimento la libera prestazione dei servizi piuttosto che la libertà di stabilimento

LA FURBATA TROVATA DAL GIUDICE

Al punto 39) della disamina, l’avvocatessa dice che “Il procedimento EU Pilot 623/09/TREN presenta, però, talune peculiarità. Esso è stato, a quanto pare, introdotto inizialmente dalla Federnoleggio, che ha sede in Italia.  Tuttavia, alla luce degli atti di cui dispone la Corte, numerose altre imprese non italiane appartenenti allo stesso settore (con lettere sostanzialmente del medesimo tenore) hanno manifestato il proprio interesse ad associarsi alla denuncia da essa presentata al rappresentante processuale della Federnoleggio, che è diventato, del resto, anche il rappresentante dei ricorrenti nel procedimento principale C‑162/12. Non si riesce peraltro a comprendere dalle lettere menzionate il motivo per il quale esse abbiano agito in tal senso. In particolare, non risulta che le imprese in questione intendano stabilirsi in Italia e si sentano, al riguardo, ostacolate dalle norme controverse. È, anzi, significativo che le lettere in questione sottolineino che le eventuali spese processuali debbano essere in toto a carico della Federnoleggio. Ciò induce a ritenere che sussista un sostegno solidale nei confronti del ricorrente italiano piuttosto che autorizzare la stringente deduzione nel senso di un eventuale interesse proprio dei sostenitori. Conseguentemente, anche la partecipazione di imprenditori stranieri al procedimento in questione dinanzi alla Commissione non può fornire alcun indizio concludente nel senso che «non [sia] escluso» un interesse di cittadini di altri Stati membri all’esercizio della loro libertà di stabilimento in Italia.

LA CICCIA

PUNTO 57 )

Per quanto riguarda le cause C‑419/12 e C‑420/12, sembra costituire oggetto di discussione non tanto la problematica di uno stabilimento permanente in Italia, quanto piuttosto gli oneri che si trovano ad affrontare le imprese di autonoleggio stabilite al di fuori di Roma nel caso in cui intendano attraversare occasionalmente il territorio cittadino di Roma. Nella misura in cui siffatti oneri incombano anche su analoghe società di altri Stati membri, sembrerebbe più appropriato adottare come parametro di riferimento la libera prestazione dei servizi piuttosto che la libertà di stabilimento.

PUNTO 58 )  

Per quanto riguarda le cause C‑162/12 e C‑162/13, si impone un parallelo con la sentenza Sbarigia , in cui la Corte ha considerato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale con la quale, inter alia, si formulava un quesito circa la compatibilità, nell’ambito di una situazione meramente italiana, di norme italiane (concernenti le ferie estive delle farmacie) con le libertà fondamentali.

 A tal riguardo, la Corte ha affermato che la libertà di stabilimento «non è pertinente ai fini della soluzione della causa principale» per il solo fatto che la titolare della farmacia interessata dalla disciplina delle ferie, «per ipotesi cittadino di un altro Stato membro, si troverebbe già ad esercitare un’attività lavorativa continua», per cui «con tutta evidenza (…) [i]l diritto di stabilimento (…) non è in questione nella causa principale».

Tale approccio si può applicare conformemente al caso delle imprese di autonoleggio che già esercitano la loro attività in maniera continua e le cui autorizzazioni sono state temporaneamente sospese a seguito di violazioni dell’obbligo attinente alla rimessa dei veicoli.

 PUNTO 60 )  

Alla luce delle su esposte considerazioni, anche le questioni aventi ad oggetto la libertà di stabilimento non sono ricevibili e le domande di pronuncia pregiudiziale sono in toto irricevibili.

PUNTO 61 )

Propongo, quindi, alla Corte di decidere nei seguenti termini:

 Le domande di pronuncia pregiudiziale poste nelle cause riunite C‑162/12 e C‑163/12, nonché nelle cause riunite C‑419/12 e C‑420/12, sono irricevibili


riferimenti normativi ai link :

“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm

DIRETTIVA COMUNITARIA BOLKESTEIN

PUNTO 21)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0264s-13.html

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATESSA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA JULIANNE KOKOTT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A62012CC0162%3AIT%3AHTML

Quindi l’art 117 della Costituzione comma 1 andrebbe integrato come di seguito

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (che escludono per taxi e ncc la liberta’ di stabilimento) e dagli obblighi internazionali

what else ??

6 commenti

  1. Raramente ho letto tanta confusione su ruoli e materie rispettive:
    La Corte Costituzionale (di seguito CC) si occupa esclusivamente delle questioni che le si portano davanti.
    La direttiva 123 (una cosa giusta è scritta) non si occupa di NCC, settore che del resto è liberalizzato in alcuni stati europei. Pertanto è evidente che non si può fare una direttiva allo scopo di liberalizzare i trasporti che poi imponga vincoli a chi non li ha.
    La CC è il legislatore più alto è incontestabile che c’è in Italia. Ergo, qualora una legge (come quella che ha recepito e “ALLARGATO” la direttiva 123 fosse contraria ad una sentenza della CC è la prima che decade, non la seconda. Non solo, a questi giudici non gliene frega una emerita cippa delle leggi italiane. Loro hanno il compito di fare rispettare la Costituzione, punto. Tutte le leggi dovrebbero essere conformi alla Costituzione ma non lo sono. Questo perché NON tutti i cittadini possono avere accesso alla suddetta Corte. Il Presidente del Consiglio e i Tar sono tra questi pochi eletti. Pertanto non esiste nemmeno un principio di temporalità (è arrivato prima il decreto o anche la 21/92 se è per questo) che vorrebbe che la Corte debba tenere in conto delle leggi precedenti ai ricorsi che esaminano. Del resto, il da sette semestri, leggiamo proroghe alle disposizioni attuative del 29/1 quater per “criticità di carattere costituzionale” (ti suggerisce qualcosa Remo?) e lo stesso Tar che ha rinviato gli atti al Tribunale europeo si sofferma su aspetti incostituzionali.
    Infine, l’avvocato generale in Lussemburgo NON emette giudizi come il nostro ha mal inteso o vuole fare mal intendere, ma pareri. La sentenza spetta ai giudici e la Kokott non è tra questi. Il suo parere è agli atti così come le controdeduzioni fatte dai ricorrenti. Attendiamo la sentenza che, quand’anche dicesse che il 29/1 quater non fosse di interesse comunitario, nulla potrebbe dire nei confronti della costituzionalità che è materia esclusiva della CC.
    Caro Remo, what else? Te lo dico io what else: i ragionamenti devono essere indipendenti dalle conclusioni. Tu sei andato al contrario, parti dalla tesi: il 29/1 quater è giusto e non esiti a piegare, omettere, distorcere dei fatti (magari in buona fede) per dimostrare la tesi.
    Fino a quando la Costituzione non includerà il volere dei tassisti non c’è possibilità di successo. Ti ho già espresso la mia solidarietà per la situazione romana, ma se il problema è “che vengono tutti a Roma” il contenitore giusto era una legge regionale e non una nazionale che, giusto per esempio, colpisce anche me che sto a 600 km da Roma, che ho rimesse, autorizzazioni e casa allo stesso indirizzo e che a Roma ci vengo ogni tanto in treno.
    Dovrebbe essere evidente anche a uno che non si interessa di diritto che se una legge chiude uno che non ha commesso alcun illecito quella legge va abrogata, dalla UE, dalla CC, dal Tar, dall’uomo ragno, è lo stesso. Qualcuno ci penserà.
    Ti saluto.
    PS: Non mi esprimo qui sui servizi pubblici, ma anche qui possiedi troppe certezze del tutto ingiustificate letta la giurisprudenza in merito.

  2. Artusa tutto bene (per modo di dire) fino a quando dici che una legge non deve colpire i bravi (e tu sei tra questi, ovviamente), ma se rubare è un reato è chiaro che deve essere vietato a tutti, non solo ai cattivi, altrimenti i buoni sarebbero tentati a non rimanere tali. La legge è e deve rimanere legge,quella sul tpl è delle regioni quando quella nazionale non si esprima diversamente. What else? Nient’altro, lo dice la costituzione.

  3. RISPOSTA AD ARTUSA :

    1 ) GIUDICI

    Tu dici : ” a questi giudici non gliene frega una emerita XXXX delle leggi italiane. Loro hanno il compito di fare rispettare la Costituzione, ”

    Sai benissimo che la Costituzione si deve adeguare alle Direttive europee ,tant’è che la stessa Costituzione e’ stata modificata mettendoci il PAREGGIO DI BILANCIO

    2 ) PROROGHE

    sai benissimo che l’equivoco ( abilmente orchestrato ) e’ sul gioco di ” AZIENDA” ;

    l’azienda ha tutti i i diritti si stabilimento . Ma , se si specifica ” Azienda di noleggio con Conducente ” , questa viene automaticamente inserita nelle esclusioni . Ed e’ inconfutabile .

    Portata la disputa davanti alla Corte ( dopo che mi hanno massacrato per due anni al grido ” Vedrai…l’Europa… noi siamo in Europa ormai…..ecc ecc ” ) che ha detto l’Europa della Kokott , ovvero il Pubblico Ministero della Corte ? Che il trasporto e’ locale , fa’ pochi km , non risultano esserci aziende straniere che vogliano lavorare in Italia……

    Richieste IRRICEVIBILI

    3 ) CONSIDERAZIONI

    La disputa si risolve soltanto immettendo regole :

    a) ODOCRONOGRAFO ,come in Svizzera , carta elettronica di guida con riscontro dei tempi di guida. Vedrai che finiscono tutte le forme di concorrenza sleale verso i tassisti che in un turno debbono fare la giornata quando l’altra parte della mela puo’ lavorare 24 h senza controlli

    b ) SCONTRINO FISCALE per taxi e ncc : a noi certificherebbe lo stato di FAME TOTALE , a voi obbligherebbe a fare lo scontrino sulle corse last second ( vedi Fiumicino )

    c ) PULIZIA SITI WEB dagli ingannevoli siti ncc che abusano del suffisso TAXI

    L’avvento della Authority dei Trasporti e’ auspicabile in questo senso .

    Il taxi non puo’ essere aggredito da una concorrenza che non ha ( e’ il solo servizio con tariffa calcolata a consumo ) ,e in questo e’ il senso della Direttiva Bolkestein , del problema locale del problema .

    Altro e’ che l’Istituto Bruno Leoni , Confindustria e Confcommercio vogliano la liberalizzazione del noleggio tanto quanto i Bus Turistici

    Noi tassisti siamo seduti su un giacimento d’oro : il trasporto pubblico locale , la green economy di questo secolo .

    Siamo come gli indiani d’America che ostacolano il ” progresso ” .

    Possessori di un brand (taxi ) che da solo e’ una ricchezza ( zero pubblicita’ da fare ) e parola spendibile universalmente

    Tutto questo ,in mano a un singolo autista , e’ un affronto nel mondo della globalizzazione .

    Gli americani eredi di quegli indiani sterminati solo in questi anni hanno avuto le scuse dal Governo americano .

    Spero che la KOKOTT possa averci salvato da tutto ciò .

    Un abbraccio

    REMO FRANCUCCI

    blog taxi a roma

  4. Caro Remo,
    ti abbraccio ma confermo che sei confuso su questa materia.
    Dici: la Costituzione si deve adeguare all’Europa. E quindi? La corte sempre quella è, la sentenza sempre quella resta. Secondo loro (io e te contiamo pochino) l’ncc va dentro la 123. Il Parlamento italiano ci ha messo fuori? Te lo ripeto, leggi la Costituzione e scopri che è il Parlamento che sbaglia tant’è che la CC può annullare leggi ma il Parlamento non può annullare sentenze.

    Hai detto bene, la Kokott è il PM. E quindi? Tutti i Pm chiedono condanne degli imputati ma per fortuna degli innocenti spesso i giudici accolgono le tesi della difesa. Se ai giudici bastasse il parere della Kokott a cosa servirebbe la sentenza? E a cosa servirebbero i giudici?
    Per quanto riguarda le regole si può discutere di tutto. Quel che non si capisce è perché vorresti ncc uguali ai taxi che poi, ovviamente, farebbero i tassisti o dovrebbero essere messi nelle stesse condizioni.
    Spiego meglio, l’ncc si deve procacciare i clienti con le prenotazioni, non sono prossimi ai carichi in apt e stazioni, non hanno parcheggi in città,non hanno fondi pubblici per il cambio auto, non hanno il rimborso delle accise, pagano il 50% del bollo invece che il 25%, hanno studi di settore con minimi DOPPI a parità di veicolo.
    Quindi, a parte che mi verrebbe da dirti che se pensi che di qui sia più facile non hai che da vendere e provare, se vuoi che l’ncc lavori con gli stessi turni e vincoli, allora dovremmo avere quello che avete voi. Continuando in questo assurdo, a cosa servirebbero gli ncc? Tanto vale avere solo taxi e convertire tutti. Che poi era lo scopo della 21. Dei mini taxi, dei taxi di serie b. E ti stupisce che ci si sia evoluti?
    Ti saluto.
    PS:
    Roma non è caput mundi da un pezzo ormai. A Milano sia i taxi che gli ncc sono imprese artigiane (da noi c’è anche qualche srl) e il fatto che qualcuno non rilascia ricevute fiscali NON significa non sia obbligatorio. L’Ncc ha l’obbligo di ricevuta fiscale.

  5. Che non abbiano parcheggi in città è la regola, i fatti dicono che le città ormai siano un parcheggio unico di ncc. No Artusa, le regole sono belle solo per chi non le rispetta. È auspicabile che la 21/92 venga fatta rispettare rigorosamente al più presto onde evitare una guerra dei poveri.

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