Abbiamo parlato di CNEL nel post precedente, riguardo un recentissimo incontro avvenuto presso la sua sede, che ha visto partecipi numerose associazioni dei consumatori –tra cui CODICI– Roma Capitale e i rappresentanti sindacali di Unica CGIL su temi irrisolti quali l’abusivismo e l’affacciarsi di nuovi competitors sul fronte delle tecnologie innovative applicabili al TPL non di linea.
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo di rilievo costituzionale, previsto dall’articolo 99 della Costituzione, istituito con legge n. 33 del 5 gennaio 1957. Le materie di sua competenza sono la legislazione economica e sociale. È un organo consultivo del Governo, delle Camere e delle Regioni, e ha diritto all’iniziativa legislativa, limitatamente alle materie di propria competenza.
L’art. 99, c. 1, Costituzione. prevede che esso sia composto, «di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa». La sua composizione è disciplinata dall’art. 2 della l. n. 936 del 30 dicembre 1986 e successive modificazioni. Sulla base della l. 214/2011, esso consta di 64 membri così suddivisi:
il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, al di fuori degli altri componenti;
10 «esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica» di cui:
8 nominati direttamente dal Presidente della Repubblica,
2 nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
48 «rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», di cui:
22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra i quali 3 «rappresentano i dirigenti e i quadri pubblici e privati»;
9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni;
17 rappresentanti delle imprese.
6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.
I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
A supporto dell’attività dell’organo è istituito un Segretariato generale, composti da uffici che fanno capo al Segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente del CNEL.
Le funzioni del CNEL sono quelle di:
–esprimere pareri;
–promuovere iniziative legislative.I pareri sono forniti solo su richiesta del Governo, delle Camere o delle Regioni (quindi non sono obbligatori), e anche se forniti non risultano vincolanti.
Inoltre ha il potere di promuovere iniziative legislative nel campo della legislazione economica e sociale, con alcune eccezioni, come per le leggi tributarie, di bilancio o di natura costituzionale. L’iniziativa è parimenti esclusa per quelle leggi per le quali sia stato presentato un disegno di legge da parte del governo, o per le quali il governo, il parlamento o una regione abbia già chiesto il parere del CNEL.
L’articolo 99 della Costituzione. attribuiva l’iniziativa legislativa senza stabilire dei limiti, essendo questi stabiliti con precisione dalla legge istitutiva. Ma dopo la modifica di quest’ultima (legge 936/1986), l’iniziativa legislativa del CNEL non ha più limiti normativi.
Fonte: Wikipedia
Altri riferimenti:
^ Leggi e Regolamenti – CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
^ Composizione – Il Consiglio – CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro