QUESTA LA BOZZA PRELIMINARE DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO CHE INTENDE RIBALTARE I PRINCIPI SANCITI DALLA LEGGE 21/92, CHE REGOLAMENTA E SEPARA LE ATTIVITA’ DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
(SECONDO PROPOSTE DEL GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, CON SEGNALAZIONE AS1137 DEL 4 LUGLIO 2014)
(In colore rosso i testi della legge 21/92 che si intendono sopprimere )
Capo V – Servizi pubblici locali
Articolo xx
(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea)
Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;
Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente)
La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
b) l’articolo 5-bis è abrogato;
Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni)
1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarita’ dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
((1-bis. Per il servizio di taxi e’ consentito l’esercizio dell’attivita’ anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati)).
c) all’articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» sono soppresse;
3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e’ obbligatoria la disponibilita’, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
d) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
il pezzo mancante dell’articolo 8 comma 3 lo trova in questo file
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/L21_1992.pdf
in pratica la sede/rimessa puo’ essere ovunque
Grazie Maurizio, post aggiornato.
Il 17 febbraio a Torino si terrà uno sciopero contro ub..r e contro il cambiamento della legge 21/92. facciamoci sentire ne vade del nostro futuro,esserci non è un’obbligo ma un dovere per tutelare tutta la categoria,è ora di unirci compatti e far valere le nostre ragioni.Perchè noi siamo dalla parte della LEGALTÀ .
Sì facciamoci sentire