Serve realmente modificare la 21/92? di Maurizio Berruti

MA REALMENTE SERVE MODIFICARE PER LA “MODERNITA’” LA LEGGE 21/92 O PIUTTOSTO LA MODIFICA SERVIREBBE A CHI NON VUOLE LE REGOLE?

In relazione alla problematica ormai annosa, della riconfigurazione del settore taxi ed ncc in relazione anche ai nuovi strumenti elettronici di collegamento, ho molti dubbi in proposito, che la rivisitazione della legge 21/92 e sue modifiche sia realmente necessaria per adeguare il servizio alla cosi detta modernità. Di seguito vorrei spiegare quali sono le mie perplessità e pregherei gli eventuali lettori, di chiarirmi semmai cose che a me sono sfuggite o che non sono riuscito a capire nelle loro effettiva completezza. 

Un po’ da tutte le parti, siano esse le grandi compagnie che attraverso un app collegano l’utenza con il servizio taxi, che molti politici della sinistra e di Forza Italia, che delle autorità di controllo, come l’antitrust e la novella ART (autorità regolatoria dei trasporti) si chiede di “modernizzare” la legge 21/92 (legge quadro che regola il trasporto pubblico non di linea), per adeguarla alle nuove esigenze tecnologiche e sconfiggere anche l’abusivismo collaterale al settore taxi ed ncc. Questa richiesta viene anche in modo più o meno palese, avanzata da alcune rappresentanze degli NCC e dei Taxi. Ultimamente anche da esponenti del Governo attuale (anche se con occhio di tutela del servizio pubblico).

Personalmente e su questo vi prego di darmi delucidazioni, non vedo nessuna novità che non possa essere già gestita dalla legge 21/92 sia per la “nuova” tecnologia, sia per l’abusivismo nel TPL non di linea.

Da moltissimi anni e da prima della legge 21/92, esistono degli strumenti elettronici che attraverso le onde radio reperivano un taxi per l’utenza che ne aveva bisogno. Chiaramente le organizzazioni che fornivano il servizio al tassista ed all’utenza con quei nuovi strumenti che già all’epoca erano più efficienti dei telefoni situati nei parcheggi taxi, dovevano rispettare la normativa 21/92 e convogliare le eventuali necessità di taxi, solo ed esclusivamente a quei vettori che avevano ed hanno regolare licenza di esercizio. Anche prima della legge 21/92, vi erano queste centrali radiotaxi, che non potevano dare le corse sulla libera strada agli ncc, i quali dovevano e devono offrire, il loro servizio solo dalla rimessa e una volta completato, devono in quella sede ritornare.

Ricordo per chiarezza, che il taxi ha una licenza d’esercizio e degli obblighi pubblicistici, come la presenza nelle 24 h ogni giorno e per tutto l’anno, l’obbligo di attuare la tariffa stabilita e calcolata dalla Pubblica Amministrazione, il tipo di veicolo da utilizzare, l’assicurazione per trasporto conto terzi, i modi comportamentali dell’autista, i titoli necessari allo stesso e così via. Chiaramente in questa situazione organizzativa nata dalla necessità pubblica di dare uno strumento per la mobilità dei cittadini, il servizio taxi non è e non può essere in regime di concorrenza. Questa ineluttabile situazione, porta l’autorità regolatoria (la pubblica Amministrazione) a non permettere “invasioni” di campo, nello spazio di lavoro riservato al trasporto pubblico mezzo taxi. Diviene inevitabile che se collateralmente al servizio taxi costretto in regole molto vincolanti dalla sua natura pubblica, si attua un servizio analogo od uguale, senza però tutti i vincoli imposti dal servizio pubblico avremo un crollo dell’economia del taxi confinati entro determinati vincoli. Questo porterebbe ad una inevitabile eliminazione reale dello stesso.

Il legislatore, per impedire che questo possa accadere e quindi per evitare che la scomparsa di un servizio pubblico dedicato ad un utenza individuale o di piccoli gruppi, ha previsto non solo di vietare a chiunque non abbia una licenza di esercitare ma ha costituito un ulteriore servizio di trasporto persone “limitrofo” ai taxi che è permesso attraverso l’autorizzazione (e non attraverso licenza:) il Noleggio Con Conducente.  Chiaramente questo servizio è normato in modo tale, da impedirgli di entrare nello spazio riservato ai taxi proprio per quello che dicevo sopra.  Quest’ultimo non può sostare nella pubblica via in attesa di cliente, ne chiaramente può offrire il suo servizio fuori della propria sede/rimessa. Questa territorialità, deve essere rispettata anche se a disposizione si ha una centrale radio od un app. Per spiegarmi meglio, ogni richiesta del servizio con qualunque mezzo effettuata, deve essere recepito dalla vettura dell’ NCC (dal noleggiatore) esclusivamente nella rimessa che deve essere situata sul territorio che ha rilasciato l’autorizzazione.

Tutti i vettori previsti dalla legge 21/92 sono territorializzati, ciò significa che vengono rilasciati dai singolo comuni solo per servire l’utenza esistente su quel territorio. Questo, la legge 21/92 lo prevedeva già prima della modifica dell’Uno Quater fatta fine 2008 ( ricordo che la legge pur essendo nata nel 1992, ha subito almeno altre tre modifiche, come quella recentissima del noleggio con conducente attraverso risciò).

A seguito di questo mio ragionamento, e visto che utilizzare uno strumento elettronico come le onde radio o utilizzare uno strumento sempre elettronico che si attua attraverso il web o attraverso app sui telefonini, non modifica assolutamente, ne i meccanismi pubblicistici del servizio taxi ed ncc, ne modifica la impossibilità che il noleggio prenda il servizio sulla pubblica strada, ne che il tassista si comporti come un noleggiatore per la tariffa e per i turni (il noleggiatore ha una tariffa libera e non ha obblighi pubblicistici di turnazione) e visto che la legge attuale regola in ogni sua parte il settore del TPL non di linea, non riesco a capire come mai si continui a parlare di modificare l’attuale normativa per adeguarla ai tempi “moderni”.

Nessuno impedisce ad una qualsiasi società di persone o di capitali di offrire un servizio al tassista, analogo a quello che da sempre esiste con i radiotaxi, con onde radio, con web o con app sul telefonino. Quello che impedisce a chiunque, piccolo o “grande” che sia, è di fare come vuole, di dare le corse a chi non è abilitato da nessun titolo, di fare le tariffe, di fornire le chiamate ai noleggi con conducente come se fossero dei taxi,. Questo già viene impedito. Non solo, ma gli articoli 82, 85, 86, 116 etc. del Codice della Strada, regolano ancora più efficacemente ogni aspetto del trasporto pubblico non di linea con le necessarie sanzioni per far rispettare la legge.

Quindi sempre pregando che qualcuno mi dia gli strumenti per capire il perché deve essere modificata una legge che già regolamenta quello che si ritiene il fulcro della necessità di modifica, mi sorge un ulteriore dubbio: forse si vuol modificare la legge 21/92 per destabilizzare il TPL non di linea e per rendere possibile le illegalità che oggi non sono permesse? Se questo è, allora siamo dentro un altro ragionamento che con le regole e l’economia nell’interesse del cittadino poco c’entra, ma questa è un’altra storia.


3 commenti

  1. Applausi a Maurizio come sempre puntuale conciso e chiarissimo nello spiegare e smascherare altarini sotto cui si nascondono interessi specifici di chi vorrebbe demolire le REGOLE per dar vita al far west nel settore tpl grazie Maurizio anche per i tuoi interventi su infotaxi ….

  2. Caro Berruti, al di là delle appartenenze politiche, questo è quel che viene da dire a chiunque, dentro e fuori dal mondo taxi, abbia a cuore gli interessi non solo dei trentamila operatori è delle loro famiglie, ma anche di un servizio pubblico efficiente, xchè gestito da privati ma con regole e tariffe certe. A chiunque, tranne a chi per un motivo o per l’altro abbia interessi a modificare strutturalmente il traporto pubblico non di linea e le VITE di chi lo fornisce. GRAZIE Maurizio per la lucidità e l’onestà intellettuale che sempre dimostri.

  3. Grazie Maurizio, L esperimento a Milano è già in corso da tempo il problema è che nessuno dei colleghi riesce arendersene conto. Persino in una riunione in comune siamo stati sbeffeggiati e derisi dal vicesindaco nonché assessorA ALLA SICUREZZA

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