App clienti-tassisti, pronuncia della Corte Ue sui servizi della società dell’informazione


helpconsumatori.it La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sui servizi della società dell’informazione. Un’app che si limita a mettere in contatto clienti e tassisti e non offre un servizio di trasporto è un servizio della società dell’informazione: non serve autorizzazione preventiva. La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia sui servizi della società dell’informazione e sulle regole che si possono applicare quando si parla di app e trasporti. Il caso è quello di un’app che mette in contatto tassisti e clienti.

Se quest’applicazione si limita a mettere in contatto tassisti e potenziali clienti, offrendo un servizio che non è di trasporto, in linea di principio non è soggetto a un’autorizzazione preventiva.

“Un servizio che mette in contatto diretto, attraverso un’applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un servizio della società dell’informazione se non fa parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sia la prestazione di trasporto.”
Questa in sintesi la pronuncia della Corte Ue.

Il caso: la Star Taxi App
Il caso riguarda lo status riconosciuto a un’app che metta in collegamento clienti e tassisti. Ed è stato sottoposto alla Corte di giustizia Ue dalla giustizia romena. Nel dettaglio riguarda la società Star Taxi App Srl, con sede a Bucarest, che gestisce un’applicazione per smartphone che mette in contatto diretto i clienti con i tassisti.

L’app permette di fare una ricerca facendo apparire un elenco di tassisti disponibili a effettuare una corsa. Il cliente è allora libero di scegliere un conducente su tale elenco. La società non trasmette le prenotazioni ai tassisti e neppure fissa il prezzo della corsa, che è versato direttamente al conducente.

Nel 2017 il consiglio comunale di Bucarest ha adottato una delibera che ha ampliato l’obbligo di autorizzazione preventiva per l’attività di “dispacciamento” anche ai gestori delle app come Star Taxi App, che è stata dunque multata per aver violato questa norma.

Il caso, portato davanti al Tribunale perché la Star Taxi App si considera “servizio della società dell’informazione”, è finito alfine alla Corte di giustizia Ue. Il Tribunale superiore di Bucarest chiede alla Corte di giustizia se un servizio consistente nel mettere in contatto diretto, mediante un’applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisca un servizio della società dell’informazione. In caso affermativo, chiede alla Corte se una normativa quale la delibera approvata dall’amministrazione sia conforme al diritto dell’Unione.

Servizio della società dell’informazione: la pronuncia della Corte
Il servizio della Star Taxi App rappresenta un servizio della società dell’informazione secondo la direttiva del commercio elettronico perché «è fornito dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi – dice la Corte nell’odierna sentenza –  A tal riguardo, è irrilevante che un siffatto servizio sia fornito a titolo gratuito alla persona che intende effettuare o che effettua uno spostamento nell’area urbana, dal momento che esso conduce alla conclusione, tra il prestatore dello stesso e ciascun tassista autorizzato, di un contratto di fornitura di servizi corredato dal pagamento da parte di quest’ultimo di un canone mensile».

Il servizio non rientra invece in questa definizione se l’intermediazione è parte integrante di un servizio globale di trasporto. La Corte rileva però che non è questo il caso, perché «il servizio fornito dalla Star Taxi App si aggiunge a un servizio di trasporto mediante taxi già esistente e organizzato. Inoltre, il prestatore non seleziona i tassisti, non fissa né percepisce il prezzo della corsa né esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti e neppure sul comportamento di questi ultimi. Ne consegue che non si può ritenere che tale servizio sia parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sia una prestazione di trasporto».

La pronuncia in sintesi
La Corte ha poi stabilito che spetta al giudice del rinvio verificare se ci siano motivi di interesse generale che giustifichino l’autorizzazione dei servizi di dispatching di taxi (come previsto dall’amministrazione di Bucarest).

“La Corte conclude dunque che «un servizio consistente nel mettere in contatto diretto, mediante un’applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un «servizio della società dell’informazione» qualora tale servizio non sia inscindibilmente connesso al servizio di trasporto mediante taxi di modo che non ne costituisce parte integrante”

La direttiva sul commercio elettronico non osta all’applicazione, al prestatore di un «servizio della società dell’informazione», di un regime di autorizzazione applicabile preventivamente a prestatori di servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell’informazione. Ma la direttiva 2006/123 (servizi del mercato interno) osta all’applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest’ultimo sia conforme ai criteri stabiliti in tale testo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.