Bozza del Decreto Omnibus 2023 per taxi e ncc

pminews.eu ART. 3 (Misure urgenti per incrementare l’offerta del servizio taxi)
1. Nelle more della ricognizione dei dati relativi alla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea connessa all’attuazione del decreto di cui all’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, a titolo gratuito o a titolo oneroso, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di taxi per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi prorogabili sino ad un complessivo periodo massimo di 24 mesi. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all’articolo 10 della medesima legge.

2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, e comunque per un periodo non superiore a quello individuato dal medesimo comma, i comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli non inquinanti. La partecipazione al concorso straordinario è aperta:

a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti già titolari, al momento della pubblicazione del bando di concorso, di licenza per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992;

b) a soggetti che abbiano svolto il ruolo di sostituto alla guida di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

c) agli altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21

3. Ai fini della determinazione della graduatoria sono considerate con priorità, nell’ordine, le domande presentate ai sensi del comma 2, lettere a) e b). Il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l’indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all’Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l’Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il Comune può comunque procedere all’indizione del concorso straordinario. Il termine può essere interrotto dall’Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio. Decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i titolari di licenza che non hanno partecipato o non hanno conseguito all’esito del concorso straordinario la seconda licenza.

4. La seconda licenza rilasciata ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) può essere utilizzata, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all’articolo 8 comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, mediante contratti di gestione o può essere conferita in una cooperativa di produzione e lavoro, preesistente o di nuova costituzione, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con attribuzione del diritto di utilizzarle a un socio della cooperativa che non sia in possesso di altra licenza. In alternativa, la seconda licenza può essere ceduta a terzi, a titolo oneroso o gratuito, decorsi almeno due anni dal rilascio. Dell’utilizzo o dell’avvenuta cessione o conferimento è data comunicazione al Comune.

5. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma precedente è riconosciuto, ai fini dell’acquisto di veicoli non inquinanti da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell’articolo 22 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

6. L’incentivo di cui al comma 5 è altresì riconosciuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2026, ai seguenti soggetti:

a) i titolari di licenza taxi che intendono rottamare il proprio veicolo di servizio rientrante nelle classi inquinanti sino ad euro 5;

b) i soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che intendono rottamare il proprio veicolo di servizio rientrante nelle classi inquinanti sino ad euro 5.

7. La misura di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura “de minimis”.

8. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 5 e 6, quantificati in ….. , si provvede mediante le risorse di cui 22 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l’individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni. Dalla stipula dell’intesa di cui al comma 8 non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10:

1) la rubrica è così sostituita: “Sostituzione alla guida e turnazioni integrative”;

2) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverseda quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 e devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune apposita comunicazione di inizio lavori asseverata con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 5-bis, almeno il giorno precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.”.

b) all’articolo 6, comma 3, dopo le parole “apposita commissione regionale” sono inserite le seguenti: “, con cadenza almeno mensile,”;

11. All’articolo 6, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.