Sentenza Consiglio di Stato del 10/01/2025

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9516 del 2024, proposto da C. D. R., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crosia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 759/2024, resa tra le parti;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Annamaria Fasano e udito per le parti gli avvocati Vincenzo Capuano;

Considerato, quanto al fumus boni iuris, nei limiti della cognizione propria della presente fase, che le prospettazioni difensive di parte appellante non sono idonee a supportare l’istanza cautelare, avuto riguardo al fatto che come precisato da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 5481 del 2020: “il legislatore ha imposto che l’attività di NCC abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici”, con conseguente rientro giornaliero in sede alla fine del servizio svolto;

Ritenuto che nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello cautelare.

Nulla per le spese.