Pubblicato il 20/03/2023
N. 04769/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03439/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2022, proposto da Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Bellitti, Leopoldo Facciotti e Gian Michele Roberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Michele Roberti in Roma, via XXIV Maggio 43;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Mytaxi Italia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari:
- del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 29969 dell'11 gennaio 2022, notificato in data 20 gennaio 2022, n. prot. 0014023 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda impugnatoria che viene all'esame del Collegio origina dall’inottemperanza perpetrata dalla società ricorrente a quanto disposto nel provvedimento n. 27244 adottato dall’Antitrust in data 27 giugno 2018, la cui legittimità è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.7991 del 14 dicembre 2020.
Con il riferito provvedimento, l'Autorità accertava che le società cooperative Radiotaxi 3570, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avevano posto in essere intese restrittive della concorrenza, per mezzo della previsione, negli atti che disciplinano i rapporti con i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, obblighi che, nel loro insieme, producevano effetti anticoncorrenziali impedendo ed ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi operatori.
Con il medesimo provvedimento, l'Autorità intimata ingiungeva alle dette cooperative di adottare misure idonee ad eliminare l'infrazione, inibendo altresì per il futuro di porre in essere comportamenti contrattuali analoghi a quelli sanzionati.
L'Antitrust disponeva altresì che le dette società notificassero, entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, una specifica relazione scritta con la quale le imprese sanzionate illustrassero le iniziative adottate al fine di ottemperare ai dettami dell’amministrazione onde ricondurre il mercato in linea con l’assetto concorrenziale.
Due delle cooperative menzionate, e cioè Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, ottemperavano al provvedimento. Per converso, l'odierna ricorrente formulava in data 18 giugno 2021 alcune osservazioni, nelle quali assumeva l’ineseguibilità del provvedimento. Deduceva infatti che il nuovo assetto di mercato, prodotto dall’adempimento al provvedimento da parte delle altre due cooperative, non rendeva più necessaria l'ottemperanza anche da parte di essa istante, in quanto si sarebbero già ripristinate le condizioni di normale concorrenza tra gli operatori.
Concluso il procedimento, l'Autorità ha emesso la delibera oggi gravata n. 9969 dell'11 gennaio 2022, con la quale ha ritenuto infondate le deduzioni difensive presentate dall'odierna esponente, sanzionandola per l’inottemperanza al primo provvedimento del 27 giugno 2018 ed irrogandole il pagamento di una somma di € 21.000,00.
L’Autorità ha infatti ritenuto che la dedotta avvenuta ottemperanza al primo provvedimento del 2018 da parte delle società cooperative Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, con conseguente liberazione di capacità del pertinente mercato, non poteva esentare l'odierna ricorrente dall'eseguire, anch’essa e comunque, la diffida contenuta nel provvedimento, il cui oggetto consisteva, come detto, nell’eliminazione di clausole contenenti vincoli abusivi imposti ai tassisti, sproporzionati rispetto al fine di salvaguardia dello scopo mutualistico.
L’Autorità ha affermato nel provvedimento che, a seguire la tesi sostenuta dalla ricorrente, si giungerebbe ad una conseguenza paradossale, atteso che i soggetti destinatari di una diffida che imponga un facere sarebbero incentivati a non ottemperare oppure ad attendere l'adozione di iniziative analoghe da parte degli altri soggetti parimenti sanzionati dal medesimo provvedimento, il cui adempimento sarebbe asseritamente satisfattivo.
Radiotaxi 3570 è insorta, per mezzo dell'odierno atto introduttivo, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, lamentandone l’illegittimità in forza dei seguenti articolati motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 15, commi 1 e 2, l. n. 287 del 1990. violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TFUE; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. eccesso di potere per difetto motivazione e contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifesta.
Si è costituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto a mezzo di ampie deduzioni difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica dell’11 gennaio 2023.
Il ricorso è infondato.
Deve infatti essere decisamente confutato l'assunto difensivo, su cui si basa la domanda impugnatoria, secondo cui le mutate condizioni di mercato, che si sarebbero stabilizzate dopo l'ottemperanza delle altre due cooperative al provvedimento n. 27244/2018, renderebbero inutile l'adempimento dell’obbligo posto dall’atto anche a carico della ricorrente, laddove si è ingiunta l'eliminazione delle clausole “incriminate” (che individuavano specifici obblighi a carico dei tassisti aderenti alla cooperativa).
Osserva il Collegio che il fatto che si sia verificata una parziale apertura del mercato, all'esito dell'ottemperanza da parte degli altri partecipanti all'intesa sanzionata, certo non elide l'obbligo che gravava su Radio Taxi 3570 di porre in essere le medesime attività di adeguamento, come individuate nel riferito provvedimento. Su tutte le cooperative incombeva il dovere di ripristinare le normali condizioni contrattuali e la liberazione del mercato doveva essere l’esito dell’attività adempitiva simultanea e congiunta di tutti e tre i soggetti sanzionati. L’obbligazione che nasceva dal provvedimento del 2018 non è infatti di natura solidale (tal che l'adempimento di uno soddisfa l’interesse pubblico leso), ma è ad attuazione congiunta e l'effetto utile proconcorrenziale, come dettato dal provvedimento, necessita dell'adempimento contestuale da parte di tutte le imprese sanzionate.
Per altro, la dedotta liberazione del mercato potrebbe essere un fatto del tutto contingente e potenzialmente anche temporaneo, posto che manca proprio l’adempimento della ricorrente. Si aggiunga che il provvedimento del 2018 ha imposto una prestazione, la cui eseguibilità deve essere valutata al momento dell'adozione dell'atto, non potendo rilevare eventuali sopravvenienze di fatto, che, nel caso de quo, a ben vedere, non sono altro che gli stessi effetti indotti dal provvedimento medesimo (parzialmente eseguito solo dagli operatori virtuosi che hanno ritenuto di adeguarsi alle prescrizioni dell'Antitrust).
Deve ribadirsi che l'effetto utile della diffida contenuta nel provvedimento n. 27244/2018 deve essere raggiunto attraverso l'opera di tutte le singole imprese destinatarie dell'atto, giàcche altrimenti, come dedotto in modo condivisibile nella motivazione del provvedimento ed illustrato dalla stessa difesa erariale, si disincentiverebbe l'ottemperanza di ciascuna parte destinataria di un provvedimento antitrust, nella speranza che l'ottemperanza delle altre imprese compartecipi possa soddisfare le ragioni pubbliche della concorrenza.
Osserva altresì il Collegio come l'obbligazione posta a carico della società comporti un’attività di natura giuridica, mediante l’eliminazione di clausole di esclusiva, le quali hanno di per sé un effetto indebito di condizionamento della condotta dei tassisti e di illecita pressione sulla loro libertà negoziale.
Né può seguirsi l’assunto difensivo, pure dedotto dall’istante, secondo cui sarebbe sufficiente non applicare le clausole di esclusiva, piuttosto che eliminarle materialmente dal contratto: l’impegnatività del negozio permane anche in caso di mera non applicazione di una clausola e questo è un effetto che certo contrasta con la determinazione dell’Antitrust.
Da ultimo, deve anche rilevarsi come, seguendo la tesi di parte ricorrente, verrebbe del tutto neutralizzata l'efficacia deterrente del provvedimento, il quale ha anche una portata precettiva e assiologica de futuro, non limitata al quadro storico-fattuale esistente al momento dell'adozione dell'atto.
Deve dunque ritenersi che l'inottemperanza al provvedimento n. 27244/2018, da parte della ricorrente, è del tutto ingiustificata e che la sanzione elevata dall’Autorità resta immune dai vizi lamentati in ricorso.
La domanda è dunque infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente società cooperativa a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità intimata, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Filippo Maria Tropiano | Antonino Savo Amodio | |
IL SEGRETARIO